Capitolo VI – lo sciopero
56. la libertà e diritto di sciopero
Il tradizionale mezzo di lotta sindacale. Caduto l’ordinamento corporativo, prima che la costituzione entrasse in vigore, nessun giudice italiano ritenne di dover applicare la legge pensale che considerava lo sciopero come reato.
L’art. 40 riconosce IL DIRITTO DI SCIOPERO NELL’AMBITO DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO è l’esercizio di tal diritto determina una SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO e, pertanto, determina anche la sospensione dell’obbligazione di retribuire del datore.
Tali conclusioni sono dovute all’opera della dottrina e della giurisprudenza, essendo mancata l’emanazione delle leggi che avrebbero dovuto regolare l’esercizio di tale diritto.
Negli ultimi anni, anche la CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA si è occupata della legittimità di scioperi tesi ad impedire ad imprese dell’Unione di applicare all’interno di uno stato membro la + favorevole contrattazione collettiva di un diverso paese comunitario o ad ostacolare il distacco di lavoratori provenienti da nazioni comunitarie caratterizzare da livelli retributivi inferiori è la corte ritiene che lo sciopero, in tali casi, CONTRASTI CON LA LIBERTA’ DI STABILIMENTO ovvero con il DIRITTO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.
Nell’ottica della giurisprudenza comunitaria lo sciopero è legittimo se non limita la concorrenza tra imprese e, pertanto, risulta depotenziato, dovendo abdicare allo status che gli deriva dall’essere previsto a garanzia dei valori propri della dimensione sociale è nonostante l’art. 28 della carta di Nizza riconosca allo sciopero il rango di DIRITTO FONDAMENTALE, la cui regolamentazione rientra nella competenza esclusiva dei legislatori nazionali.
57. la proclamazione dello sciopero
La legittimità dello sciopero è condizionata dall’esistenza di un atto collettivo di deliberazione: la PROCLAMAZIONE è anche se lo sciopero potrebbe essere attuato da un solo lavoratore, deve essere deciso da UNA PLURALITA’ DI LAVORATORI, sulla base di UNA VALUTAZIONE COLLETTIVA: IL DIRITTO DI SCIOPERO E’ ATTRIBUITO PER LA TUTELA DI UN INTERESSE COLLETTIVO O QUANTO MENO COMUNE.
La proclamazione dello sciopero garantisce proprio che il ricorso allo sciopero avviene per la SODDISFAZIONE DI UNA ESIGENZA O DI UN INTERESSE COLLETTIVO O COMUNE.
La proclamazione si configura come UN NEGOZIO DI AUTORIZZAZIONE in quanto il suo effetto è solo quello di rimuovere un ostacolo all’esercizio di un diritto di cui tutti i lavoratori sono già titolari per costituzione.
La legge impone un preavviso per lo sciopero nei SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI a tutela dei diritti costituzionalmente protetti degli utenti di quei servizi.
58. la struttura del diritto di sciopero
Un diritto soggettivo potestativo:
– Soggettivo perche’ così è definito dall’art. 40 costituzione, ricomprendendo nel diritto anche la libertà di sciopero.
– Potestativo perché l’effetto del suo esercizio è quello di sospendere il rapporto di lavoro, mentre il datore nulla può o deve fare perché quel diritto si realizzi (soggezione).
Tuttavia, la qualificazioni in questi termini è stata criticata da quanti, per legittimare anche lo sciopero per fini politici o sociali, hanno ritenuto che una costruzione del diritto di sciopero ove al diritto dei lavoratori faccia riscontro solo una posizione passiva del datore di lavoro, avrebbe legittimato solo lo sciopero a fini contrattuali è meglio: sciopero come diritto della personalità o come diritto di libertà o semplice fatto giuridico.
Ma, indipendentemente dall’interesse perseguito, lo sciopero opera MODIFICANDO (sospensione) un rapporto giuridico (di lavoro), di cui è parte un altro soggetto che SOGGIACE alle conseguenze di quell’esercizio (datore).
59. titolarità del diritto di sciopero
E’ implicito che il diritto di scioperare spetti a tutti i LAVORATORI SUBORDINATI, compresi i p. dipendenti è lo sciopero è uno strumento per realizzare gli obiettivi previsti dall’art.3,2 cost. ossia L’ELEVAZIONE DEI LAVORATORI E LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA VITA ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE, oltre che per concorrere a determinare la disciplina del rapporto di lavoro.
La sent. 222/1975 ha riconosciuto il diritto di sciopero anche ai piccoli imprenditori che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze.
Per i lavoratori parasubordinati sussistono dubbi in merito al fatto che essi si potrebbero trovare in una posizione economica e sociale assimilabile a quella dei veri e propri imprenditori è dubbi che potrebbero superarsi considerando che, nel ns sistema costituzionale, il lavoro è tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 cost.) ; il legislatore ha poi valutato la posizione di tali lavoratori come una tipica posizione di sottoposizione sociale, assimilandola a quella dei lavoratori subordinati con il novellato art. 2113 c.c.: invalidità delle rinunzie e delle transazioni dei lavoratori parasubordinati aventi ad oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o da accordi economici collettivi.
La titolarità del diritto di sciopero deve essere NEGATA a chi sia investito di una FUNZIONE SOVRANA, come i magistrati (artt. 101,2 e 104,1 cost.) o a chi appartiene ad un CORPO ARMATO DELLO STATO e di altro ENTE PUBBLICO (militari, polizia di stato).
Il diritto di sciopero è negato ai MARITTIMI per il periodo in cui la nave su cui sono imbarcati è in navigazione e tutte le volte che lo sciopero possa compromettere la sicurezza. Limiti sono previsti per lo sciopero dei lavoratori addetti a IMPIANTI NUCLEARI e all’ASSISTENZA DI VOLO.
60. Sciopero a fini contrattuali, sciopero politico, sciopero di solidarietà
In assenza di una disciplina di legge, la giuris. e dottrina hanno individuato i limiti coessenziali allo sciopero.
- Sciopero a fini contrattuali, tradizionale mezzo di lotta per influire sul datore di lavoro, o sulla associazione alla quale aderisce, al fine di ottenere + favorevoli trattamenti economici o normativi. E’ stato ritenuto legittimo anche lo sciopero per la soluzione di controversie giuridiche è non vi è violazione del principio di esclusività della giurisdizione in quanto i lavoratori mirano ad ottenere una nuova disciplina contrattuale che elimini le incertezze della vecchia invocata dal datore o dai datori x giustificare il loro atteggiamento.
- Sciopero politico, ritenuto legittimo dalla C. Cost. (in ultimo sent.222/1983) a condizione che sia stato proclamato per rivendicazioni riguardanti il complesso degli interessi dei lavoratori che trovano disciplina nelle norme titolo III parte I cost. (artt.35-47 “diritti economico-sociali). Per quanto superi la logica propria del rapp. di lavoro, esercitandosi per influire sul legislatore o la pubblica autorità, lo sciopero politico in quanto mira alla realizzazione di interessi economico professionali dei lavoratori. Gli sciopero esclusivamente a fini politici costituiscono inadempimento dell’obbligazione di lavorare MA sono penalmente leciti a meno che non siano diretti a sovvertire l’ordinamento costituzionale o ad impedire il libero esercizio dei poteri con cui si esprime la sovranità popolare.
- Sciopero di solidarietà, per sostenere le rivendicazioni di altri gruppi di lavoratori ovvero per protestare contro la violazione degli interessi o dei diritti di un lavoratore. La C. cost. con sent. 123/1962 ha detto che esso è legittimo ogni volta che il giudice ordinario accerti che l’affinità delle esigenze che motivano l’agitazione sia tale da ritenere che, senza l’associazione di tutti in un sforzo comune, esse rischiano di rimanere insoddisfatte.
61. i limiti di esercizio del diritto di sciopero
La giurisprudenza nega costantemente l’esistenza di limiti interni allo sciopero, ritenendo legittimo:
– Sciopero a singhiozzo (di durata inferiore all’orario di lavoro)
– Blocco delle mansioni e/o del lavoratore straordinario (astensione da certe mansioni o del lavoro straordinario)
– Una non astensione che determini cmq un calo del rendimento e della produzione abituale
– Sciopero a chiacchiera (riguarda solo i lavoratori addetti ad alcuni reparti)
Ma la legittimità di questi modi di esercizio del diritto di sciopero NON ESCLUDE che da essi possano derivare conseguenze per quanto attiene all’obbligazione di retribuire dei datori di lavoro:
– Nello sciopero per determinare un calo del rendimento sembra legittima una decurtazione proporzionata della retribuzione al calo del normale rendimento.
– Negli altri casi non può escludersi che possano derivare conseguenze per tutti i lavoratori, anche che non hanno scioperato.
– Lo sciopero a singhiozzo e a scacchiera, attuati in imprese con lavorazioni a ciclo continuo/in reparti a monte del ciclo produttivo, imponendo la fermata di impianti che richiedono un certo tempo per essere rimessi in moto e la sospensione dell’attività produttiva, possono determinare la INUTILITA’ della prestazione lavorativa di tutti i lavoratori, quando lo sciopero è cessato, determinata dalla intervenuta interruzione del ciclo produttivo e dal tempo necessario a riattivarlo è in tal caso è da ritenere che il datore non sia tenuto a retribuire la prestazione di lavoro inutile o le ore improduttive.
In questi casi sussiste quel legittimo motivo di rifiutare le prestazioni che esclude la mora (art. 1206 c.c.), ravvisabile negli effetti che in tali casi lo sciopero può produrre anche quando è terminato, sulla esattezza e sulla utilità dell’adempimento dell’obbligazione di lavorare è GLI INTERESSI TUTELATI CON IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (ART.40) E CON IL RICONOSCIMENTO DELLA LIBERTA’ DI DECIDERE I MODI DELLA SUA ATTUAZIONE DEVONO ESSERE VALUTATI COMPARATIVAMENTE CON GLI INTERESSI DEL DATORE, UGUALMENTE TUTELATI (ART.41). Non vi è serrata di ritorsione dal momento che il datore rifiuta prestazioni INUTILI e tale rifiuto non riguarda tutti i lavoratori né tutti per la stessa durata.
La giurisprudenza ammette l’esistenza di limiti ESTERNI allo sciopero. Esso non può essere legittimamente esercitato quando:
– leda altri diritti essenziali, garantiti dalla costituzione o previsti dalla ordinaria legislazione.
– Danneggia gli impianti (necessità di un accordo aziendale o messa in sicurezza degli impianti)
– Pregiudichi la produttività dell’azienda, in relazione all’effettiva situazione economica generale o particolare ossia la possibilità del datore di svolgere l’iniziativa economica ex art. 41 cost.
62. Crumiraggio
Crumiraggio interno: la giurisprudenza sostenuta dalla c.cost. sent.125/1980, consente al datore di lavoro di reagire per fronteggiare il calo o l’interruzione della produzione utilizzando gli strumento della gestione dell’organizzazione del lavoro di cui dispone per SOSTITUIRE I LAVORATORI SCIOPERANTI CON ALTRI PRESENTI NELL’ORGANICO. (concreta applicazione del principio compromissorio e di origine dottrinale per cui sarebbe da ritenere antisindacale l’opposizione al conflitto ma non l’opposizione NEL conflitto). E’ consentito anche il c.d. scorrimento delle mansioni (adibizione dei lavoratori incaricati di sostituire gli scioperanti alle mansioni di questi) MA non è ammessa la MODIFICA DELLE MANSIONI del crumiro interno per fronteggiare lo sciopero, se ciò comporta violazione art. 2103 c.c.
Crumiraggio esterno: illegittimità di assunzioni finalizzate a sostituire gli scioperanti. La legge vieta di SOSTITUIRE I LAVORATORI SCIOPERANTI CON LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE (d.lgs. 368/2001), DI LAVORO INTERMITTENTE O DI SOMM. DEL LAVORO.
63. Forme di lotta sindacale diverse dallo sciopero
Sono estranee alla nozione di sciopero quei mezzi di lotta sindacale che non consistono in una astensione dal lavoro. Sono illegittimi:
– L’OCCUPAZIONE DEI LOCALI DELL’IMPRESA, a cui consegue l’applicabilità anche di sanzioni civili, benché di rado applicate dal datore di lavoro.
– IL BLOCCO DELLE MERCI (= i lavoratori impediscono che le merci in azienda vengano portate all’esterno). Il lavoratore può esperire la tutela del possesso o la tutela generale ex art. 700 c.p.c. mentre sussistono ipotesi di reato per i lavoratori che hanno realizzato il blocco.
– OSTRUZIONISMO (= applicazione pedantesca dei reg. aziendali o delle istruzioni del datore di lavoro) e NON COLLABORAZIONE (esecuzione della prestazione lavorativa senza diligenza e senza assumere alcuna iniziativa). Inadempimento dell’obbligazione di lavorare.
– PICCHETTAGGIO può essere lecito o costituire reato, a seconda delle modalità di esecuzione.
64. L’autoregolamentazione del diritto di sciopero
in presenza della riserva di legge ex art. 40, è esclusa la possibilità di regolare autoritativamente o di prevedere mezzi di prevenzione obbligatori dello sciopero è di frequente si inseriscono nei contratti collettivi specifiche clausole che regolano, moderandolo, il ricorso allo sciopero (PATTI DI TREGUA SINDACALE).
Nel 1980 la federazione unitaria cgil cisl uil aveva predisposto UNA PROCEDURA DI CARATTERE GENERALE, limitata a settori volti a garantire la tutela della salute e dell’incolumità delle persone, alla quale avrebbero dovuto ispirarsi le procedure di autoregolamentazione da adottare dalle singole associazioni di categoria:
- L’organizzazione sindacale di categoria che intendesse proclamare lo sciopero avrebbe dovuto comunicarlo alle strutture territoriali, indicando le modalità di esecuzione.
- La struttura territoriale che raggruppa a livello locale le varie categorie sarebbe stata messa in grado di valutare l’iniziativa anche in relazione agli effetti di carattere sociale che essa comporta per la collettività; se fosse risultata negativa, anche dopo una riunione congiunta, l’associazione di categoria era tenuta a riconsiderare la decisione di proclamare lo sciopero.
L’esperienza di questa ipotesi di autoregolamentazione non risultò positiva è solo in un secondo momento il fenomeno ebbe diffusione con la stipula dei diversi protocolli che hanno disciplinato lo sciopero nel settore dei trasporti pubblici.
Dopo la legge quadro sul pubblico impiego n.93/1983, il fenomeno ebbe ulteriore diffusione ed anche la prassi sindacale si mostra sempre meno restia all’autodisciplina.
65. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali
L. 146/1990 come modificata ed integrata dalla l.83/2000 è regolamento dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi p. essenziali per la salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
I servizi pubblici essenziali sono quelli gestiti da imprenditori privati o soggetti pubblici dei quali DESTINATARIO DIRETTO E’ IL PUBBLICO e che REALIZZANO INTERESSI ESSENZIALI DEI CITTADINI. Pertanto la procedimentalizzazione dell’esercizio del diritto di sciopero, prevede:
- Il sindacato deve comunicare per iscritto, almeno 10 gg prima, la durata, le modalità di attuazione e le motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro agli appositi uffici costituiti presso l’autorità competente ad emanare l’ordinanza di precettazione, tenuta a sua volta ad informare la commissione di garanzia e le stesse amministrazioni o imprese erogatrici del servizio.
- Tali amministrazioni o imprese, almeno 5 gg prima, devono darne adeguata comunicazione agli utenti è in tali servizi sono cmq garantite le prestazioni indispensabili, idonee a realizzare i diritti degli utenti.
La l.83/2000 ha previsto che la contrattazione collettiva deve anche prevedere gli INTERVALLI MINIMI tra l’effettuazione dello sciopero e la proclamazione del successivo per non compromettere la CONTINUITA’ DEI SERVIZI PUBBLICI (c.d. rarefazione) è La commissione di garanzia ha il compito di rilevare l’eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di scioperi proclamati da diversi soggetti sindacali (rarefazione oggettiva).
Le parti sociali devono concordare apposite procedure di raffreddamento e conciliazione da esperire obbligatoriamente prima dello sciopero e se le parti non intendano adottarle, la legge riconosce loro la possibilità di richiedere una preventiva conciliazione alla pubblica autorità.
I lavoratori autonomi, professionisti e piccoli imprenditori sono tenuti ad adottare codici di autoregolamentazione (durata, motivazioni ed assicurazione dell’erogazioni prestazioni minime indispensabili).
La COMMISSIONE DI GARANZIA per l’attuazione della legge sullo sciopero valuta l’idoneità delle misure per assicurare i servizi minimi essenziali. Essa:
– È composta da 9 membri scelti dai presidenti delle camere nominati con decreto pres. Rep.
– È una autorità amministrativa indipendente
– Ha un mandato di 6 anni ed i membri non sono rieleggibili
– Se mancano gli accordi di autoregolamentazione o li ritenga inidonei, essa, dopo un tentativo di conciliazione, può adottare un provvisorio autoregolamento, ove le prestazioni minime devono essere contenute in misura non eccedente il 50% delle prestazioni normali e riguardare quote strettamente necessarie di personale; le fasce protette devono essere invece pienamente garantite.
Quando esista fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona cost. garantiti conseguente alle modalità di astensione collettiva dal lavoro, l’AUTORITA’ GOVERNATIVA può invitare le parti a desistere dai comportamenti che determinano pericolo a esperire un tentativo di conciliazione. Se il tentativo fallisce, può adottare con ORDINANZA le misure necessarie a prevenire il pregiudizio dei diritti degli utenti è almeno 48 h prima dello sciopero, può disporre il DIFFERIMENTO DELLA ASTENSIONE COLLETTIVA AD ALTRA DATA o UNIFICARE ASTENSIONI GIA’ PROCLAMATE CON DIFFERIMENTO ALLO STESSO SERVIZIO, DISPORRE LA RIDUZIONE DI DURATA O PRESCRIVERE L’OSSERVANZA DELLE MISURE IDONEE A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEL S. PUBBLICO ESSENZIALE.
Avverso tale ORDINANZA è possibile il RICORSO AL TAR entro 7 giorni dalla sua comunicazione ovvero dalla sua affissione nei luoghi di lavoro.
Sono previste sanzioni civili ed amministrative (l.146/1990 come modif. l.83/2000)
- SANZIONI DISCIPLINARI anche PECUNIARIE per il lavoratori che non collaborino all’erogazione dei servizi essenziali, PROPORZIONATE ALLA GRAVITA’ DELL’INFRAZIONE, con eccezione del licenziamento.
- Per le org. sindacali e per i sindacalisti che proclamino uno sciopero senza rispettare gli obblighi di legge, possono essere SOSPESI I PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI O I CONTRIBUTI SINDACALI CMQ TRATTENUTI DALLA RETRIBUZIONE, o ENTRAMBI, per un min. di 5000 euro e un max di 50.000 euro; possono anche essere ESCLUSE DALLE TRATTATIVE ALLE QUALI PARTECIPINO PER UN PERIODO DI 2 MESI DALLA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO.
- Per i preposti al settore o i legali rappresentanti degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi che non assicurino adeguati livelli di funzionamento di questi o non ottemperino all’ordinanza.
N.B. la c. cost. ha ritenuto illegittima la disposizione ex art. 4 L.146/1990 ove consentiva l’applicazione ad opera del datore di lavoro, delle sanzioni previste per l’ipotesi di violazioni commesse dalle org. sindacali anche in assenza di una specifica indicazione della comm. Di garanzia.
La commissione di garanzia può infatti, su richiesta delle parti interessate, delle associazioni degli utenti, delle autorità nazionali o locali interessate o di propria iniziativa, aprire il PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA ASTENSIONE COLLETTIVA DEL LAVORO:
– l’apertura del procedimento viene notificata alle parti che hanno 30 gg per presentare osservazioni e chiedere di essere sentite
– dopo 30 gg e non oltre 60 gg, la commissione formula la propria valutazione e, in caso sia negativa, delibera le sanzioni e i termini entro cui devono essere applicate.
In materia di sanzioni il giudice del lavoro; restanti atti della commissione, giudice amministrativo.
66. la serrata
Il tipico mezzo di lotta sindacale dei datori di lavoro è sospensione dell’attività dell’impresa, realizzata da uno o + imprenditori, di regola contro gli interessi collettivi dei lavoratori.
La mancata previsione costituzionale non esclude cmq l’esistenza di una LIBERTA’ DI SERRATA, intesa come LEGITTIMITA’ DELLA SERRATA ESCLUSIVAMENTE NEI CNF DELO STATO. L’inesistenza di un DIRITTO DI SERRATA però fa sì che essa costituisca INDADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO degli obblighi derivanti dal contratto èrifiutando illegittimamente la prestazione del lavoratore, è tenuto cmq a retribuirlo.
La SERRATA DI RITORSIONE è quella in cui si ha un abbandono dell’impresa nelle mani dei lavoratori illegittimamente scioperanti, con declino di ogni responsabilità è in tal caso, in applicazione del principio INDADIMPLENTI NON EST ADIMPLENDUM ART. 1460 CC., è escluso l’obbligo di erogare retribuzioni.