Capitolo V – la contrattazione collettiva del pubblico impiego
49. la contrattazione collettiva per i dipendenti delle p.a.
La privatizzazione del pubblico impiego, dalla quale sono escluse alcune categorie di dipendenti pubblici ex art. 3 d.lgs. 165/2001, ha previsto una CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL PUBBLICO IMPIEGO che si svolge su TUTTE LE MATERIE RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO E ALLE RELAZIONI SINDACALI, salvo per quelle espressamente la legge richiede vengano regolati con atti normativi o amministrativi.
La c. costituzionale, premettendo che ai sensi dell’art. 97 solamente l’organizzazione dei pubblici uffici è demandato alla legge e alla potestà amministrativa, ha affermato che il rapporto di lavoro può essere regolato dalla disciplina privatistica al fine di realizzare proprio IL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (c.cost. n.313/1996 e 275/2001).
La contrattazione del p. impiego, determina:
– Struttura e rapporti tra i diversi livelli della contrattazione
– Rapporti sindacali ed istituti della partecipazione
– Materie degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di lavoro
Ma ciò non può far affermare che essa sia assimilabile a quella di diritto comune:
- La c. collettiva del pubblico impiego è prevista e regolata da una disciplina speciale.
- Il c. collettivo del p.i. deve realizzare il contemperamento tra l’interesse collettivo dei lavoratori e l’interesse generale del buon andamento delle p. amministrazioni.
- La c. cost. ha confermato con sent. 199/2003 che il c. collettivo del p.i., stante le sue peculiarità, non è assimilabile a quello di diritto privato.
50. efficacia e inderogabilità della contrattazione collettiva del p. impiego
La legge che regola tale tipo di contrattazione collettiva:
– Attribuisce all’ARAN la rappresentanza legale delle p.a., rendendo efficace la contrattazione collettiva nei loro cnf a prescindere dalla loro adesione e senza necessità di un atto di recepimento delle p.a.
– Impone alle p.a. di adempiere gli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o integrativi e di assicurarne l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.
– Obbliga le p.a. a garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale con conseguente inderogabilità dei rispettivi c. collettivi, sia in senso migliorativo che peggiorativo, in ossequio al principio di imparzialità delle p.a.
I giudici costituzionali hanno sottolineato che tale disciplina si limita ad accentuare la distinzione tra aspetto organizzativo delle p.a. e rapporti di lavoro, affidati nell’orbita della disciplina civilistica. L’obbligatorietà del contratto deriva da ciò che quest’ultimo rinviene nel contratto individuale di lavoro: la fonte regolatrice del proprio rapporto, che sostituisce ad ogni effetto la nomina. Ma il modo in cui tale contrattazione collettiva dispiega i suoi effetti, la differenzia da quella dei lavoratori dipendenti privati.
51. i livelli di contrattazione collettiva del p. impiego
Si svolge normalmente a LIVELLO NAZIONALE e, a tale livello, la c. collettiva è articolata per COMPARTI, riguardanti settori omogenei o affini, individuati mediante accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative. Nell’ambito dei comparti sono previste AREE CONTRATTUALI (dei dirigenti, dei dipendenti iscritti ad albi professionali, dei dirigenti del ruolo sanitario). Sono anche previsti ACCORDI INTERCOMPARTIMENTALI.
La CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA, nel rispetto dei vincoli di bilancio, può regolare le materie individuate dai contratti collettivi nazionali, nei limiti previsti da questi ultimi è il mancato rispetto dei vincoli di bilancio, comporta nullità delle clausole del c. integrativo.
Il d.lgs. 250/2009 ha introdotto una dettagliata disciplina in materia di retribuzione incentivante, ridimensionando il ruolo della c.c. integrativa, la quale:
– Può avere un limitato ambito territoriale e riguardare + amministrazioni
– Non è subordinata a quella nazionale di comparto sotto il profilo economico
– È subordinata a quella nazionale ove stabilisce i rapporti tra i diversi livelli di contrattazione
D’altronde le p.a. non possono sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli derivanti dai c. nazionali o che comportino oneri non previsti dagli strumenti di programmazione, pena nullità delle clausole difformi.
52. la procedura per la stipulazione dei contratti collettivi del pubblico impiego
L’ARAN rappresenta le p.a. nella stipulazione dei c. collettivi, per legge, a cui, tramite COMITATI DI SETTORE, prima di ogni rinnovo contrattuale, forniscono indirizzi sugli obiettivi da raggiungere nelle trattative sindacali:
- Tali ATTI DI INDIRIZZO sono sottoposti al Governo, che può esprimere valutazioni sugli aspetti riguardanti la COMPATIBILITA’ con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
- Trascorso tale termine, l’atto di indirizzo viene inviato all’ARAN.
- L’Aran informa costantemente i comitati di settore e il governo sullo svolgimento delle trattative.
- Raggiunta l’ipotesi di accordo, entro 10 gg dalla data di sottoscrizione, l’aran la invia al governo e ai comitati con un relazione tecnica:
- a. Quando la c. collettiva riguarda le amm. Regionali, del Servizio Sanitario, i dipendenti degli enti locali e delle camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali, l’aran deve acquisire il parere favorevole del comitato di settore, sul testo contr. E sugli oneri finanziari che ne conseguono
- Per le altre amministrazione, deve richiedere il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro della p. istruzione, previa deliberazione del consiglio dei ministri.
- Se il parere è favorevole, l’aran trasmette la quantificazione dei costi alla corte dei contri, che certifica, anche con silenzio assenso, la loro attendibilità e compatibilità con gli strumenti di bilancio:
- Se la certificazione è positiva, il presidente dell’Aran sottoscrive il contratto, che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- Se la certificazione è negativa, il presidente dell’Aran, sentito il comitato di settore, riapre le trattative per una nuova ipotesi d’accordo, da inviare al governo che deve esprimersi in 15 gg.
- Se la certificazione non è positiva solo per alcune clausole, il contratto può essere sottoscritto, salvo l’inefficacia delle clausole non positivamente certificate.
La legge prevede che la procedura di certificazione dei contratti si concluda entro 40 gg dalla sottoscrizione dell’accordo, decorsi i quali i contratti divengono efficaci BENCHÈ RISULTI ESCLUSO OGNI ONERE AGGIUNTIVO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO:
– Il c. collettivo del p. impiego trova un limite alla sua efficacia nella compatibilità dei costi contrattuali con gli strumenti di programmazione e bilancio.
– Deve essere prevista con apposita clausola la possibilità di prorogare l’efficacia temporale del contratto e di sospenderne l’esecuzione, in caso di accertata esorbitanza dei limiti di spesa.
– Il ministro del tesoro, informato dalla p.a. competente, in caso di scostamenti dagli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, ne riferisce al parlamento, proponendo misure correttive.
La riforma dell’ordinamento del lavoro alle dipende delle p.a (dlgs. 150/2009) ha introdotto una particolare tutela retributiva per i dipendenti pubblici:
– Dopo 60 gg dall’entrata in vigore della legge finanziaria disponente il rinnovo dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli INCREMENTI RETRIBUTIVI possono essere erogati, in via provvisoria, previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore e sentite le org. sind. Rappresentative, salvo conguaglio all’atto della stipula dei c.c. nazionali del lavoro.
– A decorrere dall’aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto, qualora non sia stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione degli incrementi, i dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione hanno diritto a UNA COPERTURA ECONOMICA, quale ANTICIPAZIONE DEI BENEFICI COMPLESSIVI che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale, nella misura e modalità stabilite dai c. collettivi nazione, entro i limiti previsti dalla l. finanziaria.
53. la formazione del consenso per la contrattazione collettiva del pubblico impiego
Criterio della maggioranza: l’ARAN sottoscrive i contratti collettivi quando sull’ipotesi di accordo aderiscono organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% dei dipendenti come media tra DATO ASSOCIATIVO ed ELETTORALE nel comparto o area contrattuale o il 60% nel DATO ELETTORALE nel medesimo ambito.
54. la specialità della contrattazione collettiva dei pubblici dipendenti
Essa non compone un conflitto tra capitale e lavoro bensì un EQUILIBRATO DOSAGGIO DI FONTI REGOLATRICI è CONTEMPERAMENTO TRA INTERESSE PUBBLICO E QUELLO PRIVATO DEI DIPENDENTI.
Tale differenza giustifica le procedure imposte dalla legge per la stipulazione dei c. collettivi, l’intervento in tali procedimenti dell’autorità governativa e della magistratura contabile nonché la previsione di attribuire all’aran la rappresentanza legale.
55. procedure per l’interpretazione dei c. collettivi e per la soluzione delle questioni relative alla loro validità ed efficacia.
In caso di controversie sulla interpretazione del contratto, la legge attribuisce alle parti stipulanti il potere di definire consensualmente il significato delle clausole controverse. Specifica procedura è prevista nel caso di CONTROVERSI INDIVIDUALE per cui è necessario decidere, in VIA PREGIUDIZIALE, una questione concernente l’efficacia o l’interpretazione di un c. nazionale sottoscritto dall’Aran:
- Il giudice ordinario dispone con ordinanza non impugnabile la comunicazione all’aran del ricordo introduttivo del giudizio e della memoria difensiva dell’amministrazione, fissando nuova udienza di discussione.
- L’aran deve convocare le org. sindacali firmatarie del c. collettivo in discussione, per verificare la possibilità di un accordo sulla interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa:
- Se l’accordo si raggiunge, il testo è trasmesso alla cancelleria del giudice a quo il quale ne dà avviso alle parti almeno 10 gg prima dell’udienza.
- Se non interviene, il giudice decide con sentenza soltanto sulla questione pregiudiziale e impartisce distinti provvedimenti per l’ulteriore istruttoria o per la prosecuzione della causa.
3. La sentenza che decide la questione pregiudiziale è impugnabile con ricorso per cassazione, la notifica del quale determina la sospensione del processo. Sia l’ARAN che le org. sindacali firmatarie possono intervenire nel giudizio di merito e in quello di cassazione oltre a proporre il ricorso per cassazione.
4. La corte di cassazione quando accoglie il ricorso, rinvia allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza:
- In pendenza del giudice avanti la cassazione, possono essere sospesi anche eventuali altri processi, la cui definizione dipende dalla decisione della medesima questione.
- Se il giudice davanti al quale essi pendono ritiene di non uniformarsi alla sentenza della c. di cassazione, decide, a sua volta, con sentenza: la sentenza della cassazione non ha infatti valore vincolante per il giudice di merito di un diverso e successivo processo.
La stessa procedura è prevista per l’impiego privato, benchè semplificata: manca per loro la previsione di un intervento delle parti sindacali firmatarie finalizzato a rendere al giudice chiarimenti decisivi sul significati delle clausole o a pattuire una interpretazione autentica della stessa.