Capitolo IV – la contrattazione collettiva del lavoro privato
28. il contratto collettivo post-corporativo detto di diritto comune
Soppresso con R.D. 9 AGOSTO 1943 e D.LGS. 369/1944 l’ordinamento corporativo fu necessario mantenere in vigore i contratti collettivi corporativi SALVO LE SUCCESSIVE MODIFICHE (art. 43 d. lgs. 369).
Il c. civile si limita, infatti, riguardo alle materie del lavoro, ad enunciare DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO demandando a quelle che erano le fonti corporative di stabilire L’ANALITICA DISCIPLINA è ove fosse venuta meno la disciplina corporativa, sarebbe venuta a mancare anche una specifica disciplina.
Nel dopoguerra, le associazioni sindacali ricostituite in REGIME DI LIBERTA’ ripresero a stipulare contratti collettivi, introducendo quelle previste SUCCESSIVA MODIFICHE ex art. 43 d.lgs. 369/1944 è senza questa importante disposizione non sarebbe stata consentita la modifica dei contratti collettivi corporativi, che erano e restavano fonti di diritto, ad opera dei nuovi contratti collettivi, i quali, all’epoca, erano NEGOZI GIURIDICI DI DIRITTO PRIVATO e, pertanto, regolati esclusivamente dalla disciplina del contratto in generale: dei CONTRATTI COLLETTIVI DI DIRITTO COMUNE, in quanto regolati soltanto dalla disciplina dettata dalla legge per i contratti in genere.
Con l’entrata in vigore della costituzione la situazione non mutò: l’art. 39 necessitava di una legge attuativa che lo rendesse effettivo e che regolasse anche i contratti collettivi con efficacia limitata ai soli iscritti.
Tuttavia l’art. 39 presuppone, indipendentemente dalla sua attuazione, che POSSANO ASSUMERE RILEVANZA SUL PIANO GIURIDICO FORMALE ED ESSERE SODDISFATTI INTERESSI DEL TIPO DI QUELLI TUTELATI CON LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E CHE SONO STATI DESCRITTI COME INTERESSI COLLETIVI ed anche che ALL’ORGANIZZAZIONE SINDACALE POSSA ESSERE ATTRIBUITA, PER LA SODDISFAZIONE DI QUELL’INTERESSE, UNA AUTONOMIA COLLETTIVA.
29. La stipulazione del contratto collettivo dei dipendenti dai datori di lavoro privato
Il regime del pluralismo ex principio di libertà sindacale art. 39 e la mancanza di una legge sindacale è dovrebbe imporre che tutti i sindacati abbiano le stesse prerogative e gli stessi diritti.
Tuttavia è stato ritenuto che consentire l’accesso di tutte le org. sindacali alle trattative potrebbe impedire il proficuo svolgimento di quest’ultime è pertanto la legge aveva adottato una selezione utilizzando il criterio della maggiore rappresentatività.
Ma le organizzazione sindacali per accedere al piano delle trattative devono potersi imporre ai datori come validi interlocutori anche per effetto della loro EFFETTIVA capacità di rappresentanza e di pressione; parimenti anche i sindacati dei lavoratori possono rifiutarsi di sedere allo stesso tavolo con i sindacati concorrenti o ritenuti ideologicamente non compatibili è per questo, in assenza di regole legislative, era stato insegnato che l’abilitazione a stipulare il contratto collettivo è condizionata dal RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PARTI, ossia solo dalle scelte politiche delle stesse.
- Contrattazione separata = il datore di lavoro, dopo aver stipulato il contratto collettivo con i sindacati ritenuti più rappresentativi, sottoscrive lo stesso testo con i sindacati esclusi.
- Contrattazione coll. zoppa = uno dei sindacati + rapp., dopo aver partecipato alle trattative, rifiuta di stipulare il contratto collettivo è in tal caso si ritiene che i contratti collettivi di diritto comune trovano effettiva applicazione solo se il datore di lo vuole cioè se è sindacalizzato o se ha tenuto quei comportamenti che equivalgono alla iscrizione al sindacato stipulante. Pertanto, in mancanza di una legge sindacale, deve ritenersi che la libertà sindacale dei datori esclude l’esistenza di un diritto dei lavoratori a vedersi applicato un qualsiasi contratto collettivi ma ESCLUDE anche l’ESISTENZA DI UN DIRITTO DEI LAVORATORI A VEDERSI APPLICATO SOLO IL CONTRATTO COLLETTIVO STIPULATO DAL SINDACATO A CUI SONO ISCRITTI.
30. Sul diritto dei lavoratori a vedersi applicato il contratto coll. Stipulato dal sindacato a cui sono iscritti
L’unico diritto riconosciuto ai lavoratori, eccetto quelli destinati a realizzare la tutela della persona umana, è quello ex art. 36 ad una RETRIBUZIONE PROPORZIONATA E SUFFICIENTE. I giudici però non sempre accolgono una nozione ampia di retribuzione ma cmq accertano se la retribuzione sia o non proporzionata facendo riferimento alla contrattazione collettiva è anche se una organizzazione non ha stipulato un contratto collettivo, ritenendolo non idoneo, il giudice deve cmq far riferimento al contratto collettivo, il quale risulta essere stato validamente stipulato anche se non da tutte le organ. Sind. Più rappresentative.
Il potere di stipulare il contratto collettivo ossia di esercitare l’autonomia privata collettiva è un POTERE ORIGINARIO conferito al sindacato direttamente dall’ordo iuris tutte le volte che i singoli lavoratori, coalizzandosi, ne pongano in essere la fattispecie è quando un sindacato tra i più rappresentativi rifiuta di stipulare un contratto collettivo, esercita la sua LIBERTA’ SINDACALE, mediante una vera e propria scelta di politica sindacale, che rientra nell’ambito della libertà sindacale ex art. 39.
31. l’Inderogabilità del contratto collettivo
Una tradizionale e fondamentale aspirazione del sindacato dei lavoratori è che essi possano accettare si lavorare a condizioni inferiori di quelle previste dalla disciplina sindacale.
Ritenuto che il sindacato stipula il contratto collettivo nell’esercizio di un potere conferitogli dai lavoratori, doveva ritenersi che ciascuno di essi, secondo i principi generale, revocare con una nuova manifestazione di volontà, la rappresentanza volontaria conferitagli (art. 1723 c.c.) e porre in essere una attività giuridica diversa da quella posta dal rappresentante è per giustificare l’INDEROGABILITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO vi furono quindi numerosi tentativi:
- Teoria dell’interesse collettivo – parte della dottrina asserì che i contratti individuali stipulati tra lavoratori e datori iscritti ai sindacati, che hanno concluso il contratto collettivo, NON possono derogare al contratto collettivo perché il singolo, associandosi, ha subordinato l’interesse individuale all’interesse della collettività professionale cui partecipava, in vista di una uguale subordinazione all’interesse collettivo degli interessi individuali degli altri partecipanti. Egli si è cioè sottoposto a regole poste nell’INTERESSE INDIVIDDUALE DI CIASCUNO E INSIEME DI TUTTI GLI ALTRI.
- La giurisprudenza – ha continuato, nonostante la caduta del regime corporativo, a risolvere il problema applicando la disposizione ex art. 2077 c.c. (= derogabile solo se con condizioni migliori per il lavoratore) nonostante si tratti di disposizione dettata esclusivamente per i contratti corporativi.
- Art. 6 l.n. 533/1973 – novellando l’art. 2113 c.c. considera invalide anche le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO DERIVANTI DA DISPOSIZIONI INDEROGABILI..DEI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI è è invalida cioè anche la clausola di un contratto individuale che comporti l’applicazione di un trattamento peggiorativo rispetto alla disciplina sindacale, purchè impugnata entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
32. efficacia erga omnes del contratto collettivo
Altra fondamentale e tradizionale aspirazione del sindacato dei lavoratori è quella di una applicazione GENERALIZZATA del contratto collettivo è ma se si continua a ritenere che il contratto collettivo è stipulato sulla base di una rappresentanza volontaria conferita dai singoli all’atto dell’iscrizione anche qualora il datore estenda l’applicazione del contratto collettivo a tutti i suoi dipendenti, rimarrebbe il problema per tutti i dipendenti da datori di lavoro non sindacalizzati, i quali non avendo conferito alcun mandato non potrebbero essere tenuti all’applicazione di contratti stipulati da quelle associazioni sindacali.
Nell’ordinamento corporativo, la legge conferendo ai sindacati la rappresentanza legale di tutti gli appartenenti alla categoria, aveva dotato il c. collettivo di una efficacia generale.
La costituzione prevede anch’essa un contratto collettivo efficacie per tutti gli appartenenti alla categoria professionale alla quale si riferisce MA TALE PREVISIONE NON è STATA ATTUATA DAL LEGISLATORE ORDINARIO.
33. Estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo ad opera della giurisprudenza
È avvenuta in due modi:
- Partendo dalla previsione ex art. 36 cost. si è affermata l’immediata precettività di quel principio pertanto i giudici hanno fatto derivare l’illegittimità e quindi la nullità delle clausole dei contratti individuali nelle quali fossero stati previsti livelli di retribuzione non proporzionati alla qualità e quantità di lavoro è accertata la nullità, il giudice, ai sensi dell’art. 2099, deve determinare la retribuzione, tenendo conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali:
– il caso in cui le parti non avessero determinato la retribuzione è stato equiparato al caso in cui la abbiano determinata in modo illegittimo
– le associazioni professionali facevano riferimento ad un sistema corporativo ed oggi il giudice deve tener conto nelle proprie valutazioni, il trattamento retributivo previsto dai contratti collettivi, unico strumento di applicazione dei principi ex art. 36.
Ma la giurisprudenza incontra il consistente limite della mancanza di un giudice collettivo: la sentenza che estende l’efficacia del contratto collettivo produce effetti solo per il lavoratore parte del giudizio.
- Non condizionando l’efficacia sogg. del contratto collettivo esclusivamente alla iscrizione del datore di lavoro al sindacato stipulante è a tale iscrizione è stata ritenuta equivalente sia l’applicazione di fatto del contratto collettivo, vincolante anche per i successivi, sia l’applicazione di alcuni soltanto degli istituti regolati in sede sindacale.
34. estensione dell’efficacia soggettiva del contratto collettivo ad opera del legislatore
L. 14 LUGLIO 1959 N. 741 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi per stabilire i minimi di trattamento economico e normativo che dovevano essere garantiti a tutti i lavoratori, che se violati comportavano sanzioni penali è nella formazione dei d.lgs. il governo si doveva uniformare a tutte le clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici collettivi di diritto comune, stipulati entro una certa data e tempestivamente depositati a cura delle associazioni sindacali stipulanti. TUTTAVIA la gran mole dei contratti positivi:
– non consentì al governo di esercitare la delega nel tempo fissato
– indusse il parlamento a prolungare tale termine ed anche quello entro cui dovevano essere stipulati i c. collettivi da recepire nei d.lgs. (l. 1027/1960) è legge che fu dichiarata incostituzionale dal momento che fece venir meno l’originario CARATTERE DI TRANSITORIETA’ della disciplina di cui trattasi, tendendo ad introdurre un sistema che, eludendo l’art. 39, realizzava nella pratica gli stessi effetti (sent. 106/1962).
I decreti legittimamente emananti (ex l. 741/1959) continuavano ad avere efficacia, così come i c. collettivi in essi recepiti, anche a favore di lavoratori dipendenti da datori non sindacalizzati è i giudici potevano cos’ condannare il datore di lavoro che non avesse rispettato i trattamenti minimi normativi, decidendo un’azione di inadempimento a un obbligo previsto dalla legge.
Ma nel tempo i minimi previsti dalla legge divennero inadeguati rispetto a quelli previsti dai c. collettivi, periodicamente rinnovati è la c. costituzionale dichiaro quindi l’illegittimità della l. 741/1959 nella parte in cui non consente al giudice di dare, nei casi concreti, applicazione all’art. 36 cost., facendo riferimento ai vigenti c. collettivi di diritto comune (sent. 156/1971).
La legge ha incentivato una più generata applicazione dei c. collettivi e la loro idoneità a costituire valida ed efficace attuazione del precetto ex art. 36, anche in altri casi:
- Sottoponendo la concessione di pubblici servizi, benefici p., appalti di opere p., alla condizione che siano applicate ai lavoratori condizioni non inferiori a quelle dei contratti coll. Della categoria e della zona (l.300/1970).
- Condizionando il godimento di determinati sgravi degli oneri previdenziali all’erogazione di un trattamento non inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina sindacale nazionale.
- Con la l. 92/2012 art. 1, 22c “il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività”.
In altri casi la legge ha attribuito efficacia generale a determinati contratti ed accordi collettivi:
- Accordi aziendali ex artt. 4 e 6 l.300/1970
- Accordi sindacali stipulati dai sindacati + rappresentativi in tema di mobilità esterna e mercato del lavoro
- Contratti collettivi che specificano quali siano le prestazioni indispensabili che devono essere erogate in caso di sciopero dai servizi pubblici essenziali (l.146/1990)
in
Deve poi ritenersi che la contrattazione collettiva abbia efficacia generale tutte le volte che la stessa legge la abiliti a disporre in deroga alla disciplina in essa contenuta è ES. l.903/1977: sulla PARITA’ DI TRATTAMENTO ; hanno efficacia generale anche tutti I CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI VIGENTI a condizione che fossero stati approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale 28 giugno 2011 e che siano stati approvati con votazione a maggioranza dei lavoratori.
Il legislatore è anche intervenuto a disciplinare un aspetto della contr. Collettiva di prossimità è i c. collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente + rappresentative sul piano nazionale o territoriali ovvero dalle loro rappresentanza operanti in azienda ex normativa di legge e accordi interconfederali vigenti POSSONO REALIZZARE SPECIFICHE INTESE. Tali specifiche intese:
– Possono derogare alle disposizioni di legge e ai contratti collettivi nazionali di lavoro
– Hanno efficacia nei cnf di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali
– Possono riguardare impianti audiovisivi e introduzione nuove tecnologie, mansioni, orario ridotto, regime di solidarietà negli appalti e somm. Del lavoro, modalità e disciplina del rapporto di lavoro, trasf. e conv. Contratti di lavoro, conseguenze del recesso del rapp. di lavoro salvo licenziamento discriminatorio.
n.b. i contratti collettivi aziendali per loro natura sono sempre efficaci nei cnf dei dipendenti dell’impresa che li ha stipulati ma che gli atti di autonomia collettiva, come l’accordo interconfederale del 2011, non sono idonei a produrre effetti nei cnf di terzi come i lavoratori dissenzienti o le organizzazioni sindacali che hanno rifiutato la sottoscrizione del c. collettivo. (art. 1372 c.c.).
35. autonomia privata collettiva e contratto collettivo
L’attitudine del c. collettivo a dettare la disciplina dei RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO deriva dal fatto che esso è destinato a trovare applicazione ad una serie indefinita di soggetti, se e quando diventeranno parti di un rapporto di lavoro al quale quel contratto sia applicabile è il contratto collettivo è d’altronde stipulato dal sindacato nell’esercizio di un potere giuridico che gli è ORIGINARIAMENTE PROPRIO.
Deve cioè ritenersi che la costituzione del sindacato determina, ad opera dell’ordinamento, l’attribuzione ad esso di un POTERE DI AUTONOMIA COLLETTIVA il cui esercizio è idoneo a soddisfare quell’interesse collettivo è l’autonomia nell’esercizio del qual è stipulato il contratto collettivo, pur privata, è diversa da quella individuale: gli effetti del c. collettivo incidono DIRETTAMENTE E IN MODO INDEROGABILE SULLE POSIZIONI GIURIDICHE NELLE QUALI SI ARTICOLANO I RAPPORTI INDIVIDUALI DI LAVORO e non sul piano obbligatorio. In tal senso, l’esercizio del potere di autonomia collettiva può esser ricondotta ad una efficacia di tipo normativo.
Il concreto esercizio del potere di autonomia collettiva è cmq subordinato al riconoscimento come agente contrattuale ad opera della controparte, la cui collaborazione è necessaria perché possa essere stipulato il contratto collettivo.
36. Nuove funzioni del contratto collettivo
Negli ultimi decenni, si è aggiunta la funzione di concorrere all’organizzazione del lavoro e di gestire le crisi aziendali e i conseguenti problemi di occupazione. La stessa legge ormai abilita l’autonomia collettiva a tale funzione:
– Avendo imposto la previa consultazione sindacale per i provvedimenti in materia di dichiarazione di crisi e di interventi in cassi integrazione guadagni straordinarie e per i trasferimenti d’azienda.
– Con accordo sindacale possono essere definiti i limiti nei quali mantenere, in deroga all’art. 2112 c.c., l’occupazione dell’impresa in crisi che si sia trasferita a un nuovo imprenditore (l.428/1990) o può essere regolato il riassorbimento dei lavoratori eccedenti quando l’impresa in crisi anche in deroga alle disposizioni che tutelano i diritti dei lavoratori e all’art. 2103 cc (l.223/1991).
Una nuova dimensione dell’autonomia collettiva: RISOLVERE I CONFLITTI DI INTERESSE CHE POSSONO INSORGERE TRA GLI STESSI LAVORATORI, dettando una disciplina diversa per gli uni, es. quelli in cassa integrazione, e gli altri, quelli che continuando il rapp. di lavoro è l’interesse collettivo risiede nalla COMUNE PREOCCUPAZIONE DEI LAVORATORI CHE L’IMPRESA POSSA SUPERARE LA CRISI CHE LA AFFLIGGE ONDE POSSA TORNARE A GARANTIRE OCCUPAZIONE PER TUTTI.
37. i contratti collettivi delegati o regolamento.
In quanto atto di autonomia privata, il c. collettivo è subordinato alla legge è ma il modello a cui per lungo tempo si è ispirato il legislatore rende assai spesso incerta l’individuazione di un contrasto con la legge.
Nel ns sistema per lungo tempo la funzione dell’autonomia collettiva è stata a lungo individuata nella costante acquisizione in capo ai singoli lavoratori di vantaggi è Recentemente, però, l’acuirsi della crisi economica ha determinato interventi del legislatore specificatamente volti a LIMITARE L’AUTONOMIA COLLETTIVA, nel senso di VIETARE TRATTAMENTI PIU’ FAVOREVOLI DI QUELLI PREVISTI DALLA DISCIPLINA LEGALE (es. dl. 70/1984 ha posto un tetto alla indennità di contingenza; dl. 12/1977 ha vietato sistemi di scala mobile diversi da quello vigente nel settore industriale).
D’altro lato, il legislatore ha consentito espressamente all’autonomia c. di derogare anche in pejus alla disciplina legale o ha abilitato quella autonomia a regolare, con efficacia generale, alcune materie: CONTRATTI COLLETTIVI DELEGATI O REGOLAMENTI. Infatti:
– Con dl. 80/1978 conv. L.215/1978 ha consentito, per un periodo limitato, di derogare, con accordo tra i sindacati + rapp., in caso di trasferimento dell’azienda in crisi all’art. 2112 c.c. ;
– Con l.223/1991, in caso di crisi di azienda, di adibire lavoratori a mansioni inferiori, in deroga all’art. 2103 c.c.
– Con l.903/1977, di derogare al principio di non discriminazione nelle assunzioni per mansioni particolarmente pesanti e al principio per cui la donna non può svolgere lavoro notturno
La contrattazione collettiva è stata anche usata per attenuare la rigidità di alcune norme garantiste al fine di promuovere una maggiore flessibilità del lavoro, devolvendole:
– Materia del c. di formazione e lavoro e del contratto di lavoro a tempo parziale e dell’orario di l.
– Aspetti essenziali della disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, della somm. Di lavoro, del lavoro intermittente e ripartito, del contratto di inserimento.
Parte della dottrina ha avanzato l’ipotesi che i contratti collettivi delegati fossero un tipo diverso da quello dei contratti collettivi normativi:
– Avrebbero efficacia generale.
– Porrebbero limiti, altrimenti inesistenti, al potere del datore di lavoro.
Ma, tale ipotesi postula che questi contratti non siano riconducibili alla previsioni dell’art. 39 cost. ed inoltre non sarebbe consentita una delega legislativa conferita a soggetti diversi e a condizioni diverse da quelli previsti dall’art. 76 cost.
Possiamo semmai affermare che l’interesse collettivo sia diverso in quanto individuabile in una prospettiva più ampia da quella caratterizzata dal conflitto capitale-lavoro ma cmq è una attività riferibile al libero esercizio dell’autonomia privata collettiva ex art. 39.
38. il contratto collettivo di diritto comune nel sistema delle fonti
il contratto collettivo di diritto comune in quanto stipulato nell’esercizio dell’autonomia collettiva, presenta alcune differenze dagli atti di autonomia privata individuale:
– Attitudine a disciplinare dall’esterno i rapp. individuali di lavoro senza che le sue clausole vengano ad incorporarsi nei contratti individuali che a quei rapporti hanno dato origine
– Inderogabilità della sua disciplina
– Tendenza ad una efficacia generalizzata (estesa anche ai non iscritti ai sindacati stipulanti)
Il carattere generale ed astratto dei precetti dell’autonomia collettiva e le funzioni che ad essa assegna il legislatore sono sembrati sufficienti a far ritenere che il contratto COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE possa essere considerato FONTE DEL DIRITTO è il sistema delle fonti si qualificherebbe come aperto e pertanto consentirebbe l’esistenza di fonti extra ordinem oltre al fatto che la legge può creare nuove fonti secondarie, al di là di quelle previste dall’art. 1 disp. prel. c.c.
Tuttavia, secondo altri, tale interpretazione non sarebbe condivisibile:
– In tale ottica fonte del diritto sarebbero anche gli atti di autonomia privata di per sé idonei ad integrare l’ordinamento giuridico, indipendentemente da una formale investitura della legge
– Stante la mancanza dell’attuazione art.39, il c. collettivo non ha di per sé efficacia erga omnes, in quanto attribuitagli da speciali disposizioni di legge
– L’inserimento nelle fonti del diritto, accentuerebbe la sua subordinazione alla legge e l’esercizio dell’autonomia privata collettiva sarebbe inevitabilmente funzionalizzato al necessario perseguimento di interessi generali è se così fosse si avrebbe una violazione del principio della libertà sindacale, la quale impone di ricondurre il contratto collettivo di diritto comune all’autonomia dei privati destinata esclusivamente al perseguimento di interessi privati PERTANTO sarebbe illegittimo qualsiasi intervento del legislatore ordinario che sia volto a cancellare o contraddire di arbitrio la libertà delle scelte sindacali e gli esiti contrattuali di esse (c. cost. 34/1985).
– Le fonti del diritto costituiscono un sistema nel quale ognuna di essa deve essere interpretata secondo il canone della coerenza sistematica. Da ciò deriverebbe una ulteriore compressione della libertà sindacale dal momento che l’autonomia collettiva non potrebbe adottare, anche nelle materie riservate, scelte diverse da quelle adottate dal sistema normativo.
Ogni volta che il legislatore rinvia alla o coinvolge la contrattazione collettiva PRESUPPONE CHE L’AUTONOMIA SINDACALE, IN QUANTO TALE E LIBERA, SIA IDONEA A REALIZZARE L’EFFETTIVA E MIGLIORE SODDISFAZIONE DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI E L’EQUILIBRATO CONTEMPERAMENTO DI QUESTI CON GLI INTERESSI DELLA PRODUZIONE.
39. Parte normativa e parte obbligatoria del contratto collettivo
Estendendosi la competenza sindacale, il contratto collettivo ha finito per dettare la disciplina di ogni vicenda del rapporto di lavoro è anche in virtù del modello adottato dal legislatore di enunciare norme di principio per regolare la materia del lavoro subordinato.
Il contratto collettivo ha finito anche per regolare i rapporti tra i contrapposti sindacati stipulanti, assumendo una determinante importanza nelle relazioni industriali è questa parte regola i rinvii ad altri livelli contrattuali, le procedure di conciliazione ed arbitrato, le commissioni tecniche, la riscossione dei contributi sindacali e dalle quote di servizio, i diritti di informazione, le procedure di consultazione.
- Parte normativa: corrispondente all’esercizio dell’autonomia collettiva che si compone di tutte le clausole che dettato la disciplina dei rapporti individuali di lavoro. Non produce effetti giuridici nei cnf dei sindacati stipulanti.
- P. economica, ove si stabilisce l’ammontare delle singole voci che compongono la retribuzione (in base al protocollo 23 luglio 1993, rinnovo biennale)
- P. normativa, ove si disciplinano gli altri aspetti (rinnovo quadriennale)
- Parte obbligatoria: clausole che producono effetti giuridici solo nei cnf dei sindacati stipulanti, per i quali prevedono l’obbligo di tenere quei comportamenti che sono stati pattiziamente definiti come necessari alla amministrazione del contratto collettivo e al corretto svolgimento delle relazioni tra le parti che l hanno stipulato.
n.b.
l’accordo quadro del 2009, non vincolante per la cgil, stabilisce durata triennale sia per la parte economica che normativa. Per adeguare le retribuzioni alle variazioni del costo della vita ha previsto che venga individuato da un soggetto terzo, in sostituzione del tasso di inflazione programmata, un nuovo indicatore previsionale triennale, basato sull’indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo, depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
40. i diversi livelli della contrattazione collettiva
La contr. Coll. Privata si svolge a vari livelli, individuati liberamente dalle parti stipulanti e cioè corrispondenti ai vari livelli dell’organizzazione sindacale. Attualmente:
- livello di confederazioni vengono stipulati i contratti che riguardano tutti i lavoratori: ACCORDI INTERCONFEDERALI.
- livello delle federazioni vengono stipulati i contratti collettivi nazionali di categoria, il rinnovo dei quali spesso richiede la mediazione dell’autorità governativa.
- livello territoriale o aziendale legittimato in ultimo dall’accordo quadro 22 gennaio 2009 e dall’accordo interconf. 2011 e destinato a risolvere problemi aziendali, di stabilimento, di reparto o di settore nell’ambito di un determinato territorio, in funzione integrativa della disciplina dettata dai contratti nazionali e per le materie da quesra demandate a livello territoriale. Per incentivare e sostenere la retribuzione di secondo livello, la legge ha previsto sgravi contributivi e benefici fiscali per le erogazioni introdotte dai contratti collettivi aziendali e territoriali e collegate all’andamento economico dell’impresa.
41. l’interpretazione del contratto collettivo. Le questioni concernenti l’efficacia, la validità, l’interpretazione di un contratto o accordo collettivo nazionale nell’impiego privato.
Non pochi problemi sorgono in relazione all’individuazione dei criteri interpretativi del c. collettivo:
– la natura di atto di autonomia privata e l’impossibilità di considerarlo come fonte del diritto esclude la possibilità di una interpretazione ex art. 12 disp. prel. cod.civ. (rilievo determinante al significato proprio delle parole)
– la funzione sostanzialmente normativa e la circostanza che i destinatari di quella disciplina non ne sono gli autori sconsigliano una interpretazione ex art. 1362 ss. c.c (rilievo determinante la volontà delle parti)
la soluzione è quella di INTERPRETARE IL C. COLLETTIVO SECONDO LE REGOLE LEGALI PER L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO, PRIVILEGIANDO LE REGOLE CHE CONDUCONO ALLA C.D. INTERPRETAZIONE OGGETTIVA:
– Art. 1363 c.c. le clausole si interpretano le une mediante le altre attribuendo a ciascuna il senso proprio che risulta dal complesso dell’altro
– Art. 1367 c.c. la clausola di significato dubbio deve interpretarsi nel senso in cui può avere qualche effetto
– Art. 1369 c.c. è da preferire l’interpretazione + conveniente alla natura e all’oggetto del contratto
Pertanto è accogliibile l’orientamento giurisprudenziale che, facendo proprio il brocardo in claris non fit interpretatio, esclude che, in presenza di un testo comprensibile, si debba ricorrere a tecniche interpretative è ma in caso di lacune non si può legittimamente ricorrere all’analogia, in quanto tale procedimento presuppone un sistema normativo omogeneo e tendenzialmente completo. Inoltre, l’autonomia privata non è abilitata a dare l’interpretazione autentica della volontà già manifestata col contratto.
Modificando l’art. 360 n.3 c.p.c il legislatore ha consentito il ricordo in cassazione delle parti anche per VIOLAZIONE o FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI DI LAVORO NAZIONALI, senza la necessità di invocare violazione di norme di legge che regolano l’interpretazione dei contratti è i giudici di legittimità dovranno comunque avvalersi dei canoni interpretativi previsti dalla legge per individuare il significato del testo contrattuale.
Il legislatore ha introdotto gli artt. 420 bis c.p.c. e 146 bis disp. att. c.pc. prevedendo per le controversie individuali di lavoro nell’impiego privato uno SPECIALE PROCEDIMENTO PER L’ACCERTAMENTO DELL’EFFICACIA, VALIDITA’ E INTERPRETAZIONE DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI:
- 1. Se il giudice di merito è chiamato in via pregiudiziale ad affrontare tale questione, deve deciderla con una sentenza non definitiva e impugnabile solo con ricorso immediato per cassazione: deve impartire distinti provvedimenti per l’istruzione o la prosecuzione della causa e fissare la next udienza.
2. La pendenza in cassazione sospende il processo originario e, in attesa del giudizio di legittimità, possono essere sospesi anche altri processi che dipendono dalla soluzione della stessa quaestio.
3. Differentemente dal procedimento per il pubblico impiego, le parti private sindacali firmatarie del contratto/accordo non possono intervenire e rendere, con nuovo accordo, l’interp. Autentica della clausola dubbia.
4. Non essendo quel contratto pubblicato sulla Gazz.Uff. , la legge dispone che il ricorso in cassazione e quello ex art. 420 bis siano improcedibili se ad essi non siano stati allegati i contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda è a tal proposto si è posto il problema di sapere se è sufficiente ad evitare l’improcedibilità del ricorso il DEPOSITO DELLO STRALCIO delle disposizioni dei c. colletti che incidono sulla decisione o se è necessario il DEPOSITO DEL TESTO INTEGRALE:
- a. Per la prima soluzione sembra la disposizione ex art. 372 c.p.c. “nel giudizio per cassazione non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio”
- b. Ha prevalso la seconda soluzione (cass. Sez.un. n. 20075/2010) essendo sembrata necessaria la considerazione dell’intero corpus contrattuale per una corretta applicazione del canone ermeneutico ex art. 1363 c.c.
42. disdetta, ultrattività e decorrenza del contratto collettivo
Il c. collettivo ha una durata determinata, per previsione stessa delle parti è ciò consente un costante adeguamento delle previsioni attinenti alla retribuzione e una possibile realizzazione di una strategia articolata delle rivendicazioni.
Il periodo di vigenza del contratto in Italia è normalmente di 3 anni ma anche in assenza di un termine finale, in quanto contratto di durata, è consentito il RECESSO UNILATERALE (disdetta): il principio di ordine pubblico non tollera vincoli perpetui.
La non coincidenza tra la scadenza del contratto collettivo e la conclusione dell’accordo di rinnovo, pone alcuni delicati problemi:
- Ultrattività del c. collettivo è fino a quando non intervenga il patto di rinnovo, il contratto collettivo continua ad essere efficace?
- Per la scadenza dei contratti coll. Di categoria non si pone il problema. L’ampiezza contenutiva sconsiglia ciascuna delle parti dal sospenderne l’esecuzione.
- b. Per i contratti collettivi che riguardano un solo istituto (acc. Interconfederali o c.c. aziendali) si applicava l’art. 2047 che prevedeva l’estensione dell’efficacia sino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo. Ma tale regola dettata per i c. c. corporativi non risulta compatibile con il principio di libertà sindacale. In caso rifiuto del datore di lavoro ad applicare il contratto collettivo, la decurtazione retributiva che ne deriverebbe sarebbe una violazione del principio della principio della retribuzione proporzionata è ove possibile il giudice restaurerà la proporzionalità riferendosi al c.c. scaduto o disdettato.
- A volte concluso l’accordo di rinnovo, le parti prevedono che la nuova disciplina decorra dalla data in cui tale nuovo accordo è stato concluso è in tal caso può essere prevista una forfettizzazione dei miglioramenti che sarebbero spettati, solo a favore dei lavoratori in servizio al momento in cui decorre la nuova disciplina. Dubbi di legittimità costituzionale:
- Mancherebbe una ragionevole giustificazione della discriminazione
- La forfettizzazione concorrerebbe a rendere proporzionale la retribuzione alla qualità e quantità del lavoro
- A volte concluso l’accordo di rinnovo, le parti prevedono che la nuova disciplina decorra dalla data in cui tale nuovo accordo è stato concluso è in tal caso può essere prevista una forfettizzazione dei miglioramenti che sarebbero spettati, solo a favore dei lavoratori in servizio al momento in cui decorre la nuova disciplina. Dubbi di legittimità costituzionale:
Il protocollo sul costo del lavoro 1993 ha stabilito che le IPOTESI DI RINNOVO DEVONO ESSERE PRESENTATE ALMENO 3 MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEL C.C. NAZIONALE DI CATEGORIA è se le parti, trascorsi 3 mesi da tale scadenza, non hanno stipulato l’accordo di rinnovo, ai lavoratori spetta una indennità di vacanza contrattuale pari al 30% del tasso di inflazione programmata e al 50%, superati i 6 mesi.
L’accordo quadro del 2009 ha demandato a specifiche intese il compito di ridefinire tempi e procedure per la presentazione delle richieste sindacali e di prevedere un meccanismo di copertura economica già dalla data di scadenza del contratto collettivo e sino al nuovo accordo, per tutti i lavoratori in servizio a tale data.
43. Successione di contratti collettivi nel tempo
Con il perdurare della crisi economica, in occasione del rinnovo del c. collettivo è stata a volte introdotta una disciplina peggiorativa al fine di rendere + flessibile la struttura produttiva è dubbi sulla legittimità del nuovo contratto per la parte in cui prevede una disciplina meno favorevole x i lavoratori.
Ma il contratto collettivo, purché siano rispettati i diritti derivanti da norme inderogabili di legge, può ben validamente prevedere un trattamento economico e normativo meno favorevole ai lavoratori di quello previsto dal contratto precedente è ciò è sempre espressione della libertà dell’azione sindacale ed inoltre il principio della prevalenza del trattamento di miglior favore (2077 c.c.) trova esclusiva applicazione ai rapporti tra c. collettivo e c. individuale e non è quindi applicabile a quelli tra contratti collettivi.
Il perseguimento dell’interesse collettivo in una situazione di profonda trasformazione dovuta alle ricorrenti crisi economiche, ben potrebbe poi comportare che un qualche interesse individuale venga sacrificato nel tentativo di realizzare un interesse di tutti.
44. criteri di individuazione dei trattamenti di miglior favore
Secondo alcuni sussisterebbe una differenza a seconda che si tratti di confrontare la disciplina contrattuale con quella di legge OVVERO che il confronto debba avvenire tra previsioni dell’autonomia individuale e di quella collettiva O tra previsioni dell’autonomia collettiva, di natura o ambito diverso.
Nel cnf contratto-legge è applicazione combinato disposto artt. 1339 e 1419,2 c.c. (sostituzione della clausola contrastante con norma imperativa e conservazione delle altre parti, eventualmente + favorevoli) MA secondo un principio generale le “condizioni di miglior favore” prevalgono anche su norme di legge inderogabili.
Nel cnf tra clausole si finirebbe per assommare ingiustamente in trattamenti + favorevoli è mortificando le valutazioni che, nel caso singolo o a livello aziendale, hanno condotto a privilegiare certi aspetti in rapporto ad altri.
Nel cnf tra i trattamenti complessivi che comprendono le singole clausole, salvo i problemi tecnici è si porrebbe una inutile operazione, in quanto il problema spesso sorge limitatamente ad alcune clausole
Salvo eccezioni, il criterio + idoneo sembra essere quello per cui il raffronto vada eseguito TENENDO CONTO SOLO DELLE CLAUSOLE CHE, NEL LORO COMPLESSO, REALIZZANO UNA STESSA FUNZIONE DI TUTELA QUANDO ESSA SIA GARANTITA CON L’INDEROGABILITA’.
ES. il contratto individuale prevede un numero inferiore di giorni di ferie ma prevede anche un orario di lavoro settimanale + breve di quello sindacale ma con una retribuzione maggiore è le discipline delle ferie e dell’orario di lavoro andrebbero valutate e cnf nel loro complesso, tenendo conto delle voci retributive eventualmente attribuite a titolo esplicitamente sostitutivo dei riposi, non potendo dar luogo il mancato godimento delle ferie al risarcimento del danno e potendo la retribuzione assolvere a tale funzione.
45. nuovo sistema dei rapporti tra contratti collettivi di diverso livello
Problemi si pongono anche per eventuale contrasto tra la disciplina dettata per uno stesso istituto da contratti collettivi di diverso livello.
Inizialmente la giurisprudenza assegnò prevalenza alla disciplina + favorevole al lavoratore MA l’art. 2077 non può essere analogicamente applicato al contrasto tra contratti collettivi di diverso livello. Pertanto, in ossequio all’autonomia sindacale:
- Se il contratto ad ambito minore è + favorevole di quello ad ambito maggiore è prevale quello ad ambito minore, in quanto la specifica realtà alla quale si riferisce spiega e giustifica il miglior trattamento.
- Se il contratto ad ambito minore è – favorevole è prevale cmq quello ad ambito minore, salvo non si dimostri che è stato stipulato da un sindacato di comodo (l.300/1970 art. 17)
Come ha sottolineato la giurisprudenza, però, il criterio di specialità può essere applicato se i DUE CONTRATTI RISULTINO STIPULATI DAL MEDESIMO SOGGETTO O QUANTOMENO DA SOGGETTI OMOGENEI SOTTO IL PROFILO DELLA RAPPRESENTATITIVITA’. TUTTAVIA:
- L’ACCORDO QUADRO DEL 2009 ha previsto maggiori spazi di autonomia in favore della contrattazione aziendale, definendone le materie e gli ambiti di applicazione, e, purchè in via sperimentale e temporanea, consente alla contrattazione secondaria di modificare singoli istituti economici o normativi dei c. nazionali di categoria, al fine di fronteggiare situazioni di crisi o per favorire lo sviluppo economico occupazionale.
- I recenti ACCORDI FIAT hanno anche messo in crisi la regola per cui spetta al contratto collettivo nazionale di categoria individuare quali sue disposizioni possono essere derogate dalla contrattazione di livello secondario.
- L’ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 2011 ha espressamente previsto la possibilità di stipulare, al livello periferico, specifiche intese modificative in deroga alla contrattazione collettiva nazionale, benchè ne abbia ribadito la centralità.
- D.L. 138/2001 CONV. L. 148/2011 attribuisce, a certe condizioni, alle specifiche intese, contenute nella contrattazione collettiva aziendale o territoriale, il potere di derogare alle disposizioni inderogabili della legge che regolano i rapporti di lavoro e ai c. coll. Nazionali, osservando l’unico limite del rispetto costituzionale, della normativa comunitaria e delle convenzioni internazionali.
46. disciplina contrattuale dei rapporti collettivi ad ambito territoriale diverso
L’accordo interconfederale del 2011 sembra affidare alla contrattazione di secondo livello l’importante compito di CREARE CONDIZIONI DI COMPETITIVITA’ E PRODUTTIVITA’ ALLO SCOPO DI RAFFORZARE IL SISTEMA PRODUTTIVO, L’OCCUPAZIONE E LE RETRIBUZIONI:
- I CONTRATTI COLLETTIVI DI II LIVELLO POSSONO ATTIVARE STRUMENTI MIRATI AD ASSICURARE LA CAPACITA’ DI ADERIRE ALLE ESIGENZE DI SPECIFICI CONTESTI PRODUTTIVI (ART. 7)
- OVE IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE NON ABBIA ANCORA PREVISTO LE PROCEDURE MODIFICATIVE AD OPERA DELLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO, LE MODIFICHE DEGLI ISTITUTI PREVISTI DAL C. COLLETTIVO NAZIONALE CHE DISCIPLINANO LA PRESTAZIONE LAVORATIVA, GLI ORARI E L’ORGANIZZ. DEL LAVORO POSSONO ESSERE STABILITE CON C. COLL. II LIVELLO STIPULATI DALLE RAPPRESENTANZ SINDACALI, D’INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI (ART. 7)
47. Le regole pattizie della legittimazione a stipulare c. collettivi
Con il venir meno dell’unità di regime sindacale, è emerso il problema della mancanza di una disciplina sulla legittimazione a stipulare contratti collettivi, in regime di pluralità sindacale è l’accordo del giugno 2011 ha previsto LE CONDIZIONI PER CUI PUO’ ESSERE VALIDAMENTE STIPULATO UN C. COLLETTIVO QUANDO ALLA SUA STIPULAZIONE NON PARTECIPINO TUTTE LE RAPPRESENTANZE:
- Riguardo la contrattazione nazionale, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali è condizionata, secondo un modello che riproduce quello previsto per i sindacati del p. impiego privatizzato, dal NUMERO DELLE DELEGHE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI e dal NUMERO DEI CONSENSI OTTENUTI NELLE ELEZIONI DELLE RAPP. SIND. UNITARIE. Per accedere alle trattative vi è una soglia del 5%.
- Le rapp. aziendali possono stipulare il c. collettivo a condizione che risultino destinatarie della MAGGIORANZA DELLE DELEGHE RELATIVE AI CONTRIBUTI SINDACALI CONFERITE DAI LAVORATORI DELL’AZIENDA NELL’ANNO PRECEDENTE a quello in cui avviene la stipulazione è una previsione che introduce per la prima volta esplicitamente il CRITERIO DI MAGGIORANZA. Inoltre quando il c.c. aziendale è stipulato con la maggioranza delle rapp. sindacali deve essere sottoposto a referendum, promosso entro 10 gg da almeno una org. sindacale firmataria dell’accordo giugno 2011 o dal 30% dei lavoratori dell’impresa. Quorum di validità: 50% + 1 degli aventi diritto. L’accordo è respinto con il voto espresso dalla maggioranza semplice dei votanti.
48. la disciplina legale dei rapporti tra contratti collettivi ad ambito territoriale diverso
Parte della dottrina ha ritenuto che la previsione delle specifiche intese ad opera del d.l. 138/2011 art. 8 destabilizzi il sistema delle relazioni sindacali, così come nel tempo definito dagli accordi interconfederali.
La centralità del contratto collettivo nazionale è vista come necessità di garantire una tutela minima uniforme ad ogni lavoratore ed inoltre la ratio legis della legislazione del 2011 sembrerebbe favorire i datori di lavoro :
- Violazione art. 3 cost. è elencando le materie derogabili con le specifiche intese è stato incluso alla lettera e) un generico riferimento alla disciplina del rapporto di lavoro: le materie divengono pertanto illimitate.
- Violazione art. 39 cost. è il legislatore ha previsto l’estensione dell’efficacia soggettiva di un contratto collettivo aziendale a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori e quindi con tendenziale elusività delle previsioni contenute nel 3° e 4° comma dell’art. 39.
Ma, in sede di approvazione dell’accordo interconfederale del 2011, con la predetta legge già in gazzetta, le parti sindacali confederali, in una nota aggiuntiva, si SONO RECIPROCAMENTE IMPEGANTE A NON UTILIZZARE LA FACOLTA’ DI CUI ALL’ART. 8 L.148/2011 ossia a NON STIPULARE QUELLE SPECIFICHE INTESE è si può ritenere che la disciplina di cui all’accordo del 2011 sia destinata a prevalere su quella ex art. 8 l.148/2011 dal momento che quell’accordo, al pari della nota aggiuntiva, presenta la firma dell’associazione che rappresenta ancor oggi in maniera unitaria il fronte dei datori di lavoro.