Capitolo III – L’organizzazione sindacale del pubblico impiego
24. la libertà sindacale nel pubblico impiego
La privatizzazione del pubblico impiego ha determinato l’abbandono della concezione per cui un’azione sindacale dei pubblici impiegati contrasterebbe la riserva di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici ex art. 97 cost.
Di recente la legge ha sancito un radicale cambiamento di prospettive:
- Ha stabilito che la contrattazione collettiva del p. impiego determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie inerenti alle relazioni sindacali mentre sono escluse da essa quelle attinenti all’organizzazione dei p. uffici, alle prerogative dirigenziali, di conferimento e revoca incarichi dirigenziali ed è consentita nei limiti stabiliti dalla legge riguardo le materie relative a sanzioni disciplinari, valutazione, mobilità e progressioni economiche.
- Ha previsto che nelle pubbliche amm. Sono parimenti tutelate la LIBERTA’ E LE ATTIVITA’ SINDACALI come previsto dalla l. 300/1970.
Tra le manifestazioni di quella libertà vi è quella di CONTRATTARE I TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI e quella di DEFINIRE LE AREE DI APPLICABILITA’ DEI CONTRATTI COLLETTIVI. La legge prevede anche che gli atti interni di organizzazione, aventi riflesso sui rapp. di lavoro, devono formare oggetto delle PROCEDURE DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE previste dalla stessa legge e dalla contrattazione collettiva.
E’ stata estesa la particolare forma di garanzia dell’azione sindacale ex art. 28 l.300/1970 sia ai sindacati dei dipendenti degli enti pubblici che a quelli dei dipendenti delle p.a. (c.cost. 68/1980) è con d.lgs 29/1993 è stata devoluta al giudice ordinario la competenza per ogni controversia relativa ai comportamenti antisindacali delle p.a.
25. organizzazione sindacale di tipo associativo ed istituzionale
- L’org. sind. Di tipo ASSOCIATIVO è costituira dalle ass. sindacali alle quali i pubblici dipendenti hanno il diritto e la libertà di iscriversi
- L’org. sindacale di tipo ISTITUZIONALE è prevista dalla legge, che stabilisce che in ogni ente, amministrazione o struttura amministrativa le org. sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi possano costituire rappresentanza sindacali aziendali ex art. 19 l.300/1970 in ciascuna amministrazione o ente che occupi almeno 15 dipendenti e nelle sedi o strutture periferiche considerare livelli decentrati di contrattazione collettiva.
- La legge prevede che in ciascuna amm. Ente o struttura amm. Possa essere istituito un ORGANISMO DI RAPPRESENTANZA UNITARIA del personale, che assorbe e sostituisce quelle istituite: i componenti di tali rappresentanza sono eletti con procedure e criteri individuati dalla contrattazione collettiva:
Deve essere garantita la partecipazione di tutti i lavoratori e la facoltà di presentare liste anche ad organizzazioni sindacali non ammesse alla trattativa per la sottoscrizione dei contratti collettivi
Può esser chiesto per la presentazione di liste a tutte le org. sind. Promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto, non superiore al 3% per enti o strutture fino a 2000 dipendenti, e non superiore al 2% per amm. Enti o strutture di dimensioni superiori.
I componenti delle rapp. unitarie sono equiparati ai dirigenti delle rapp. sindacali aziendali private.
La legge abilita gli accordi e i contratti collettivi a favorire la costituzione di rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazione o enti di modeste dimensioni, purchè ubicati nel medesimo territorio. Parimenti, possono prevedere organismi di coordinamento tra le rapp. unitarie del personale nelle amministrazioni o enti con una pluralità di sedi o strutture.
26. l’organizzazione sindacale delle pubbliche amministrazioni
la legge attribuisce, agli effetti della contratt. Coll., LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLE P.A. ALLA AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
L’A.R.A.N. (d.lgs. 165/2001 come mod. d.lgs. 150/2009) è ha PERSONALITA’ GIURIDICA DI DIRITTO PUBBLICO e AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E CONTRABILE. Pertanto è destinata a perseguire necessariamente un INTERESSE PUBBLICO GENERALE e non già un interesse comune alle p. amministrazioni.
Ne sono organi IL PRESIDENTE ed un COLLEGIO DI INDIRIZZO E CONTROLLO, composto da 2 membri designati dal P.d.Consiglio e da 2 designati dall’Anci e dall’Upi e dalla conferenza delle regioni e province autonome. I membri dell’aran non possono rivestire incarichi pubblici elettive o cariche in partiti politici né, da almeno 5 anni, avere cariche in organizzazioni sindacali.
L’ARAN esercita a livello nazionale OGNI ATTIVITA’ RELATIVA ALLE RELAZIONI INDUSTRIALI, NEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI E ALL’ASSISTENZA DELLE P.A. AI FINI DELL’UNIFORME APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI. A livello di CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA L’ARAN non ha rappresentanza legale delle p.a e sono sottratte alla sua rappresentanza legale le REGIONI A STATUTO SPECIALE E LE PROVINCE AUTONOME, le quali possono creare proprie agenzie o contrattare direttamente con le org. sindacali dei loro dipendenti.
27. la rappresentatività dei sindacati dei pubblici dipendenti
L’esistenza di una pluralità di sindacati dei dipendenti delle p.a. pone l’esigenza di una selezione:
– La legge attribuisce solo ai sindacati più rappresentativi il potere di costituire rappresentanza sindacali aziendali e + intense prerogative nei luoghi di lavoro.
– La legge ammette alle trattative per la stipulazione dei cont.coll. solo i sindacati che siano rappresentativi.
La legge prevede che la RAPPRESENTATIVITÀ’ DEI SINDACATI DEI DIPENDENTI PUBBLICI debba essere accertata sulla base della loro CONSISTENZA ASSOCIATIVA è sono ammesse alla c.c.n. e abilitate a costituire rappresentanza quelle che, nel comparto o area, hanno una RAPPRESENTATIVITÀ’ NON < 5% DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO O AREA, considerando la media tra dato associativo ed elettorale. Sono considerate rappresentative anche le confederazioni sindacali, alle quali, in almeno due comparti o aree contrattuali, siano AFFILIATE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE SIANO RAPPRESENTATIVE.