Capitolo II – L’organizzazione sindacale del lavoro privato
7. La libertà sindacale
Un principio sancito dall’art. 39 Cost. e che costituisce un contropotere rispetto a quello economico, sancito dall’art. 41. Il riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale significa anche RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DEI FINI PERSEGUITI DA QUELLA ORGANIZZAZIONE E LA VALUTAZIONE A PRIORI DELLA IDONEITA’ DI QUEST’ULTIMA AL LORO PERSEGUIMENTO. Libertà dell’organizzazione sindacale significa anche:
Libertà dei singoli lavoratori e datori di costituire organizzazioni sindacali all’interno di uno stesso settore della produzione
Libertà di definire e di modificare l’ambito di applicazione del contratto collettivo anche se questo non coincide con un settore merceologico o con una parte di esso è libertà che tempera il rigore dell’art. 2070 c.c. (contratto collettivo vale per tutti gli appartenenti ad una categoria professionale individuata secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore).
Libertà dei singoli di scegliere l’organizzazione sindacale a cui aderire e libertà a non aderire a nessuna di esse.
Talvolta la libertà sindacale è limitata dalle legge in vista di determinati interessi pubblici:
– Appartenenti alla polizia di stato non possono aderire alle associazioni degli altri datori di lavoro
– I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali
La legge tutela la libertà sui luoghi di lavoro:
– Diritto per tutti i lavoratori di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale (art.14)
– Diritto a tutti i lavoratori di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva (art. 19)
– Divieto di atti discriminatori per ragioni sindacali (art. 15) con conseguenze penali.
8. Mancata attuazione art. 39 Cost.
La mancata attuazione del sistema previsto dai commi 2,3,4 art. 39 è dipesa sia da ragioni politiche ma anche tecniche:
- Tale sistema avrebbe potuto attentare alla libertà dell’organizzazione sindacale in quanto la registrazione del sindacato e condizionata ad un controllo dell’autorità governativa o amministrativa
- Dubbi e incertezze in ordine allo status e alla eventuale disciplina dei sindacati che non avessero richiesto o ottenuto la registrazione
- I sindacati registrati avrebbero potuto stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes ma nel caso di dissenso tra i sindacati l’adozione del metodo della maggioranza avrebbe attentato alla libertà del sindacato dissenziente.
Tuttavia tale inattuazione ha permesso all’azione e organizzazione sindacale di esplicarsi secondo modelli via via diversi, per tener contro delle profonde modificazioni intervenute nelle stesse relazioni industriali, in conseguenza all’evoluzione politica economica e sociale del contesto ove tali relazioni si svolgono.
9. la teoria dell’interesse collettivo
Nozione chiave idonea alla comprensione in termini giuridici del fenomeno sindacale è la cui tutela è dalla legge affidata al sindacato e che trova soddisfazione specialmente nella stipulazione del contratto collettivo.
v Nel periodo precorporativo è la dottrina aveva avvertito che gli interessi che nel contratto collettivo si vogliono tutelare SORPASSANO I CONFINI DEI SEMPLICI INTERESSI INDIVIDUALI DEI SOCI PER ASSUMENRE L’ASPETTO DELL’INTERESSE DEL GRUPPO.
v Nel periodo corporativo è l’interesse di gruppo diviene l’interesse della categoria professionale, individuato e soddisfatto per legge, con l’esercizio di autonomia non individuale ma sindacale, per quanto dai connotati pubblicistici.
v Nel periodo post corporativo è il contratto collettivo diviene espressione della libertà sindacale e viene ricondotto al diritto privato, come anche il fenomeno sindacale.
L’ordinamento giuridico statuale riconosce rilevanza giuridica anche agli interessi dei gruppi che, per quanto restino privati, vengono considerati SUPERIORI E DESTINATI A PREVALERE SUGLI INTERESSI DEI SINGOLI CHE APPARTENGONO AL GRUPPO è LA RILEVANZA DELL’INTERESSE COLLETTICO E LA SUA PREMINENZA SU QUELLI INDIVIDUALI, NEL DIRITTO PRIVATO, TROVANO RICONOSCIMENTO IN TUTTI GLI ISTITUTI E LE NORME CHE PRESUPPONGONO COLLETTIVITA’ ORGANIZZATE: ORGANIZZAZIONE significa DISCIPLINA E SUBORDINAZIONE DEGLI INTERESSI DEGLI ORGANIZZATI A QUELLI DELL’ORGANIZZAZIONE.
L’interesse collettivo è sintesi e NON SOMMA degli INTERESSI INDIVIDUALI, da cui è qualitativamente e quantitativamente distinto e come tale riferibile ai singoli solo UTI UNIVERSI poiché E’ INDIVISIBILE, NON DIVERSAMENTE DALL’INTERESSE GENERALE. L’AUTONOMIA PRIVATA COLLETTIVA è funzionalizzata proprio al perseguimento dell’INTERESSE COLLETTIVO.
Ma il sindacato non è titolare dell’interesse collettivo benchè sia l’unico strumento per la sua tutela. Sono le persone fisiche che compongono l’organizzazione stessa i titolari di interessi realmente esistenti. Gli individui si organizzano in una struttura proprio per perseguire i loro interessi individuali e, a fianco degli interessi egoistici, assumono rilevanza gli interessi INDIVIDUALI MA COMUNI A PIU’ SOGGETTI, la cui soddisfazione dipende dal funzionamento della struttura organizzativa. (es. società commerciali).
Vi sono casi ove, però, la connessione di interessi individuali, per l’ordinamento giuridico, determina una SINTESI DI INTERESSI FINALI e non solo strumentali è INTERESSE COLLETTIVO E NON PIU’ COMUNE. Si può parlare di interesse collettivo solamente se:
- Inderogabilità del contratto collettivo
- La sua soddisfazione coincide, o la legge così presume, con la soddisfazione migliore degli interessi individuali dei singoli lavoratori
Tale interesse è INDIVISIBILE proprio perché il suo soddisfacimento per ciascun individuo del gruppo è condizionato dal soddisfacimento dello stesso interesse di tutti gli altri componenti. Esso non può essere soddisfatto solo per alcuni e non per tutti i componenti del gruppo.
10. Interesse collettivo dei lavoratori e interesse dei datori di lavoro
Non esiste alcuna simmetria tra gli interessi espressi e destinati ad essere soddisfatti dall’organizzazione sindacale dei lavoratori e da quella dei datori:
– L’interesse del datore può sintetizzarsi nell’INTERESSE AL PROFITTO che coincide con l’esercizio della libertà di iniziativa economica privata (art. 41) è un interesse di gruppo solo sul piano sociologico, in quanto comune a tutti gli appartenenti al gruppo.
– L’interesse dei lavoratori assume rilevanza sul PIANO GIURIDICO e la sua tutela è affidata all’organizzazione sindacale, sia riguardo le condizioni in cui la persona umana è chiamata a lavorare sia il trattamento economico idoneo a realizzare le esigenze di libertà e dignità umana.
Interessi diversi non solo in quanto contrapposti dalla logica del conflitto industriale ma anche per la diversa rilevanza che essi assumono delle valutazioni accolte dall’ordinamento giuridico.
11. L’organizzazione sindacale
Tradizionalmente è di tipo ASSOCIATIVO è una associazione volontaria di lavoratori o di datori di lavoro che ad essa aderiscono per ottenere la migliore realizzazione possibile dei rispettivi interessi COLLETTIVI o PROFESSIONALI.
In mancanza di una legge che lo regoli e definisca si considera una ASSOCIAZIONE NON RINCONOSCIUTA e pertanto non dotata di personalità giuridica ma di SOGGETTIVITA’ GIUR. ED AUTONOMIA PATRIMONIALE.
L’ISCRIZIONE DEI SINGOLI al sindacato è conferimento del c.d. mandato sindacale, nell’esercizio del quale in sindacato stipulerebbe anche il contratto collettivo, in nome e per conto dei suoi associati.
Ma tale concezione va messa in discussione:
– Non è idonea a spiegare l’estensione dell’efficacia del contratto coll. Ai lavoratori e ai datori non iscritti al sindacato stipulante.
– Sviluppo a livello aziendale di strutture sindacali di tipo istituzionale, che prescindono da un mandato sindacale e che non operano su base associativa.
12. la funzione tipica dell’organizzazione sindacale
E’ sempre finalizzata alla tutela di interessi PROFESSIONALI ossia connessi alla costituzione, svolgimento ed estinzione del rapporto di lavoro. Essa però si distingue dalle altre strutture associative per gli strumenti che utilizza, per il tipo di attività giuridica svolta ed il fine che persegue.
- a. Lo strumento comune ai sindacati dei datori e prestatori di lavoro è il CONTRATTO COLLETTIVO, unica fonte di attuazione concreta del principio costituzionale ex art. 36 e, per il sindacato dei lavoratori, rappresenta anche l’esercizio della autonomia privata collettiva.
- b. L’organizzazione sindacale dei lavoratori si caratterizza anche per la proclamazione dello sciopero e di altri mezzi di lotta sindacale.
13. l’organizzazione sindacale di tipo associativo
Si caratterizza per la volontaria iscrizione dei soci ed il requisito della struttura democratica ex art. 39 assume rilievo in quando devono essere garantiti al suo interno il rispetto dei principi democratici.
L’elemento strutturale tipico è costituito dal SINDACATO NAZIONALE PER CATEGORIA MERCEOLOGICA O PER SETTORE DELLA PRODUZIONE è tali categorie sono liberamente determinate dagli stessi sindacati:
– All’interno di ogni categoria opera una pluralità di organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori a livello nazionale
– Ciascun sindacato nazionale costituisce una federazione di unità di base che, a loro volta, rappresentano i lavoratori ai livelli territoriali e a livello aziendale.
Di regola, l’organizzazione dei rapporti tra le diverse unità di base è strutturata secondo due modelli:
- Verticale è le unità sindacali di base rappresentative degli interessi di categoria a livello aziendale, provinciale e regionale confluiscono a livello nazionale nella federazione
- Orizzontale è costituzione di strutture territoriali rappresentative degli interessi di lavoratori appartenenti a diverse categorie, espressione della più ampia solidarietà di tutti i lavoratori a livello locale.
Entrambe confluiscono nelle confederazioni.
A partire dal 1948, l’organizzazione sindacale dei lavoratori si è venuta sempre + articolando in funzione della diversità delle concezioni sindacali e politiche è sussiste così una pluralità di organizzazioni sindacali che fanno, rispettivamente, capo alla:
– C.G.I.L confederazione italiana generale del lavoro
– C.I.S.L confederazione italiana sindacati liberi
– U.I.L. unione italiana lavoratori
Considerati tra i sindacati più rappresentativi che con un patto di azione comune del 3 luglio 1972 hanno costituito la federazione cgil – cisl – uil.
Sono state costituite anche altre confederazioni è caratterizzate da:
– specifiche concezioni sindacali come l’Unione Generale del Lavoro
– che dichiarano di prescindere da concezioni politiche come la Conf. Ital. dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori
Altre confederazioni e formazioni sindacati designate AUTONOME hanno scarsa rappresentatività anche se i giudici avevano frequentemente riconosciuto ad esse la maggiore rappresentatività è principio di tutela delle minoranze.
La C.I.D.A (= conf. Ital. Dirigenti di azienda) tutela gli interessi di una vera e propria minoranza professionale. I datori di lavoro privati sono organizzati in base al settore della produzione in cui operano anche se non mancano casi in cui, per effetto della libertà sindacale, per uno stesso settore esista + di una organizzazione sindacale.
14.l’organizzazione sindacale di tipo istituzionale
1947 è accordo interconfederale previde la costituzione all’interno di ogni azienda o stabilimento di una STRUTTURA SINDACALE che rievocava l’esperienza delle COMMISSIONI INTERNE: un MODELLO DI TIPO ISTITUZIONALE destinato ad operare nell’INTERESSE DI TUTTI I LAVORATORI DELL’AZIENDA E SULLA BASE DI UNA “RAPPRESENTANZA POLITICA”, conseguentemente al concorso di tutti i lavoratori all’elezione dei componenti della commissione stessa.
Non mancarono le critiche:
– Furono il risultato del compromesso tra l’aspirazione del sindacato ad entrare in fabbrica e l’opposizione dei datori di lavoro a consentirne l’ingresso è nn sempre risultarono efficacemente collegate con i sindacati
– Avevano generici compiti di tutela dei lavoratori e l’accordo interconfederale del ’66 negava ad esse una vera e propria rappresentanza sindacale e la legittimazione a stipulare contratti collettivi e/o aziendali è ma la giurisprudenza non negò la legittimità di tali contratti e non esitò a qualificarli come veri e propri contratti collettivi, applicabili a tutti i dipendenti dell’azienda.
Per spiegare l’efficacia di tali contratti è ISTITUTO DEI DELEGATI DI REPARTO: ai delegati di reparto è affidato il compito di tutelare gli interessi di determinati gruppi omogenei di lavoratori. Il consiglio dei delegati, alla cui formazione concorrono anche lavoratori non iscritti ai sindacati, soddisfa l’esigenza di coordinamento.
15. l’organizzazione sindacale di tipo istituzionale: le rappresentanza sindacali aziendali
L. 300/1970 art.19 è I LAVORATORI POSSO COSTITUIRE RAPPRESENTANZA SINDACALI IN OGNI UNITA’ PRODUTTIVA CHE ABBIA ALMENO 15 DIPENDENTI, DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI e NELLE IMPRESE AGRICOLE CON PIU’ DI CINQUE DIPENDENTI.
Spetta agli stessi lavoratori che prendono l’iniziativa per la loro costituzione stabilire se debbano avere o no struttura associativa; la legge tace anche sui criteri in base a cui debbano essere designati o eletti e da chi, i dirigenti delle rappresentanze sindacali.
La legge richiedeva:
– Costituzione ad iniziativa di una pluralità di lavoratori
– Che la costituzione avvenisse nell’ambito di associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionali o di associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati all’unità produttiva.
La ratio selettiva alla base dell’art. 19 è proposizione di due referendum popolari (11 giugno 1955) il cui esito (approvazione e reiezione) ha determinato una sostanziale modifica dei criteri legali di costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
In ogni unità produttiva possono essere costituite più rapp. sindacali aziendali stante l’esistenza di una pluralità di associazioni sindacali in possesso dei requisiti legali. I contratti collettivi a volte prevedono organi di coordinamento aziendale tra le varie rappresentanze. Alle volte i compiti e le competenze delle rappresentanze sono stati esercitati dai consigli di fabbrica.
Accordo interconfederale 1993 e accordo sul costo del lavoro 1993 è previsione di una rappresentanza unitaria sindacale aziendale, allo scopo di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni industriali all’interno dell’impresa. Esperienza rarefatta a causa dell’infranta unità di azione sindacale e dell’esperienza di contratti collettivi non sottoscritti da uno dei sindacati più rappresentativi.
Quando sussiste la RAPPRESENTANZA UNITARIA è composta per 2/3 DA MEMBRI ELETTI DAI LAVORATORI DELL’UNITA’ PRODUTTIVA e 1/3 DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI FIRMATARI DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE APPLICATO NELL’UNITA’ PRODUTTIVA. Essa può essere costituita su iniziativa delle ass. sind. Firmatarie del protocollo 1993 o del c.c.n.l. applicato nell’unità produttiva o dalle associazioni che, aderendo all’accordo interconfederale del 1993, raccolgono le firme del min. 5% dei lavoratori dipendenti dell’unità produttiva.
Le RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI per legge sono abilitate alla contrattazione collettiva aziendale ; i soggetti che hanno l’iniziativa sono gli unici legittimati a presentare le LISTE PER L’ELEZIONE DEI 2/3 DEI COMPONENTI DELLE RAPP. SIND. UNITARIE ; la stessa legge attribuisce a questi organismi sindacali funzioni di rappresentanza dell’intera comunità dei lavoratori nell’impresa, potendo stipulare ad esempio gli accordi che autorizzano l’installazione di impianti audiovisivi.
Recentemente è la legge ha previsto una struttura istituzionale alla quale è affidato il perseguimento di interessi collettivi dei lavoratori: IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA con funzioni di concorrere all’attuazione di misure di sicurezza e prevenzione.
16. L’attività sindacale nei luoghi di lavoro
Essa avviene prevalentemente ad opera delle rappresentanze sindacali aziendali o da quelle unitarie. La legge prevede che siano queste a:
- valutare i CASI E I MODI NEI QUALI SIA CONSENTITO AL DATORE DI FAR PREVALERE LE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE NONCHE’ DI SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO AZIENDALE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULL’INTERESSE DEI LAVORATORI ALLA RISERVATEZZA E ALLA DIGNITA’ PERSONALE è L’installazione e l’uso di apparecchiature di controllo a distanza e le visite personali di controllo all’uscita dell’azienda sono consentiti solo previo accordo con le rappresentanze.
- indire ASSEMBLEE CONSULTIVE nei luoghi di lavoro per trattare materie di interesse sindacali e del lavoro, alle quali hanno diritto di parteciparvi tutti i lavoratori dell’unità produttiva è le assemblee non hanno poteri deliberativi per quanto concerne l’attività sindacale e non hanno potere contrattuale né competenza per una negoziazione.
- Indire REFERENDUM su materie inerenti all’attività sindacale, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori dell’azienda o di quelli appartenenti alla categoria interessata dall’oggetto del referendum.
Per consentire alle rappresentanze lo svolgimento della loro attività, la legge riconosce il diritto:
- Di affliggere su appositi spazi comunicazioni, avvisi, testi inerenti a materie di interesse sindacale
- di disporre di un idoneo locale ove effettuare le riunioni sindacali
Allo stesso fine, ai DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE la legge riconosce alcune prerogative ed una tutela rafforzata contro alcuni provvedimenti del datore di lavoro:
- il trasferimento del rappresentante sindacale ad un’altra unità produttiva deve essere autorizzato dalle associazioni sindacali di appartenenza
- diritto di fruire di permessi retribuiti (svolgimento mandato sindacale) e non (partecipazioni a trattative, congressi o convegni sindacali) per un numero di ore stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva
- può sospendere unilateralmente l’attività lavorativa senza rendersi inadempiente.
Per svolgere una efficacia azione di tutela, il SINDACATO deve essere messo a conoscenza delle principali vicende aziendali è diritti di informazione e consultazione in particolari casi di situazione aziendale sono riconosciuti anche ai sindacati che hanno rinunciato al principio di partecipazione alla gestione dell’azienda ex art. 46.
La legge e lo statuto dei lavoratori prevede per l’esercizio dei diritti sindacali in azienda da parte di tutti i LAVORATORI:
- diritto partecipazione alle assemblee e ai referendum aziendali
- diritto a svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro e di chiedere il versamento del contributo sindacale all’associazione da loro indacata è il referendum del 1955 ha abrogato l’obbligo del datore di riscuotere i contributi sindacali, operando una trattenuta sulla retribuzione. Tale trattenuta è consentita solo alle organizzazioni sindacali stipulanti un contratto collettivo che preveda l’obbligo del datore di eseguire la ritenuta richiesta dal lavoratore.
E’ VIETATA QUALUNQUE DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI SINDACALI: NULLITA’ DI OGNI ATTO O PATTO IDONEO A RECARE PREGIUDIZIO AL LAVORATORE IN RAGIONE DELLA SUA AFFILIAZIONE O ATTIVITA’ SINDACALE.
17. Le garanzie dell’azione sindacale
Tradizionale garanzia: AUTOTUTELA COLLETTIVA è possibilità di ricorso allo sciopero, STRUMENTO CHE HA CONSENTITO AL SINDACATO DI AFFERMARE LA SUA POSIZIONE NEI CNF DEI DATORI DI LAVORO E DI REALIZZARE LA TUTELA DELL’INTERESSE COLLETTIVO DI CUI E’ PORTATORE, ATTRAVERSO LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO.
L.300/1970 è previsione di un procedimento giudiziario volto a garantire l’effettivo godimento dei diritti sindacali: PROCEDIMENTO SOMMARIO in esito al quale il tribunale, ove ravvisi la sussistenza di una attività antisindacale del datore di lavoro (comportamento che lede un diritto previsto dalla legge o dal contratto coll.), ordina con DECRETO MOTIVATO ed immediatamente ESECUTIVO, LA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEI SUOI EFFETTI.
Entro 15 gg dalla comunicazione del decreto, è ammessa OPPOSIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO che decide con sentenza immediatamente esecutiva è il datore che non ottempera al decreto: sanzioni penali ex art. 650 c.p.
Sono legittimati ad iniziare lo speciale procedimento giudiziario: GLI ORGANISMI LOCALI DELLE ORG. SINDACALI CHE VI ABBIANO INTERESSE: si la struttura sindacale più periferica ma non anche le rapp. sindacali aziendali, per evitare che il ricorso alla speciale azione alteri la dialettica sindacale in azienda.
18. partecipazione del sindacato alla funzione pubblica
- Sul piano POLITICO generale, il potere statale, indotto dalla crisi economica e di governabilità, tende a coinvolgere i più importanti interessi organizzati nelle scelte di politica economica e sociale è CONCERTAZIONE.
- Il sindacato è chiamato a partecipare alla gestione degli enti pubblici ai quali è affidata la realizzazione della tutela previdenziale è legge prevede la presenza, negli organi collegiali di vigilanza, la presenza di membri designati dalle organizzazione sindacali dei lavoratori.
- Il sindacato è chiamato a partecipare, con PARERI OBBLIGATORI, al procedimento legale per l’emanazione di importanti atti amministrativi in tema di gestione di crisi economiche aziendali o settoriali.
- Il sindacato è chiamato a partecipare alla funzione GIUDIZIARIA è nel rito del lavoro, il sindacato può rendere osservazioni o informazioni orali o scritte, su istanza di parte o richiesta del giudice.
19. La CONCERTAZIONE
Ossia il modo in cui il governo coinvolge le PARTI SOCIALI nella individuazione e realizzazione della POLITICA ECONOMICA del paese.
Nel tempo, i sindacati hanno acquisito la consapevolezza che UNO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO COSTITUISCE LA CONDICIO SINE QUA NON PER UNA MIGLIORE REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI DEI LAVORATORI è con la sottoscrizione del PROTOCOLLO SCOTTI 22 GENN. 1983 i sindacati hanno accettato di confrontarsi con il governo per concertare tutte le materie DIRETTAMENTE riconducibili all’interesse generale.
Neocorporatismo è nel corso degli anni ’90 le organizzazioni sindacali hanno concorso con l’autorità governativa e con le contrapposte organizzazioni dei datori di lavoro alla FORMAZIONE DELLE SCELTE DA CUI DIPENDE LA REALIZZAZIONE DELL’INTERESSE PUBBLICO DELL’ECONOMIA: es. ingresso nel sistema della moneta unica, razionalizzazione delle relazioni industriali, riforma delle pensioni, istituzionalizzazione della concertazione (Patto di Natale 22 dicembre 1998).
20. rappresentanza e rappresentatività del sindacato
Rappresentanza sindacale è attitudine del sindacato a svolgere attività di TUTELA DEGLI INTERESSI PROFESSIONALI ; esercizio di un potere di agire conferitogli dagli iscritti con il mandato sindacale in particolare l’esercizio del potere di stipulare il contratto collettivo.
Tuttavia tale nozione appare ormai inadeguata:
- Il sindacato quando stipula il contratto collettivo esercita un potere che gli è originariamente proprio: potere di autonomia privata collettiva.
- Si riconosce efficacia e natura di contratto collettivo anche agli accordi stipulati dalle org. Sind. Di tipo istituzionale e quindi in assenza di un conferimento di poteri in senso tecnico da parte dei singoli lavoratori.
21. i sindacati maggiormente rappresentativi
La legge spesso fa riferimento ai sindacati maggiormente rappresentativi senza però indicare i criteri in base a cui si individuino.
L’accertamento della maggiore rappresentatività era demandato alla GIURISPRUDENZA:
- Escludeva la necessità di una comparazione tra sindacati
- Considerava indici della magg. Rapp. la consistenza numerica, l’equilibrata presenza di un ampio arco di settori produttivi, l’estensione a tutto il territorio nazionale, l’effettiva partecipazione alla contrattazione collettiva.
Pertanto era opinione generale e diffusa che dovevano essere considerate di magg. Rapp. le confederazioni CGIL CISL E UIL e le associazioni sindacali di categoria ad esse affiliate.
Ma l’emergere di confederazioni AUTONOME ha determinato in alcuni settori una progressiva perdita di efficacia selettiva del criterio della maggiore rappresentatività.
Si è posto quindi il problema di sapere se PER LA VALIDITA’ DEL CONTRATTO COLLETTIVO FOSSE NECESSARIO CHE ALLA SUA STIPULAZIONE ABBIANO PARTECIPATO TUTTE LE ORGANIZZAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE:
– Alcune parti sociali hanno tentato di risolvere il problema stipulando un accordo interconfederale per rivedere ed aggiornare le regole pattizie che disciplinano le rappresentanze dei lavoratori nei luoghi di lavoro
– Con l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 è stato previsto un apposito meccanismo di misurazione del grado di rapp. dei sindacati per la partecipazione alle trattative a livello nazionale e per garantire l’efficacia erga omnes dei contratti di secondo livello.
22. la crisi della nozione di maggiore rappresentatività
L’orientamento del legislatore a sostenere l’azione dei sindacati maggiormente rappresentativi ha suscitato adesioni e critiche.
In riferimento alla disposizione ex art. 19 l.300/1970:
– Merito di aver coniugato esigenza di libertà dei singoli lavoratori con l’esigenza di promozione delle associazioni ritenute in grado di offrire adeguate garanzie di stabilità e affidabilità per l’intero sistema delle relazioni industriali.
– Criticata per aver attribuito rendite di posizione a favore di associazioni che erano sottratte all’accertamento della loro effettiva rapp. solo perché aderivano a confederazioni maggiormente rappresentative è la C.COSTITUZIONALE con due sentenze aveva ritenuto infondate tali critiche affermando che l’attribuzione di una posizione privilegiata al sindacato maggiormente rappresentativo a livello confederale o nazionale era COERENTE con il principio di solidarietà ex art. 2, essendo diretto a FAVORIRE L’AZIONE DI QUELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PORTATRICI DI INTERESSI DI LARGHE COLLETTIVITA’ E CAPACI DI INTERPRETARE IN MODO EQUILIBRATO E COMPLESSIVO LE ESIGENZE DI PROGRESSO DEL MONDO DEL LAVORO.
L’evolversi del mondo socio-economico lavorativo (frammentazione e diversificazione delle figure professionali, impossibilità di una rappresentanza unitaria, nascita di nuovi mestieri, ricorrenti crisi economiche etc.) pose il problema della INDIVIDUAZIONE DI NUOVI ATTENDIBILI CRITERI CON CUI MISURARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA’ è parimenti la c.costituzionale con sent. 26 gennaio 1990 ha segnalato la necessità di fissare nuove regole ispirate alla valorizzazione dell’effettivo consenso come metro di democrazia anche nell’ambito dei rapporti tra lavoratori e sindacati.
Modifica referendaria dell’art. 19 l.300/1970 + privatizzazione del pubblico impiego è elaborazione da parte del legislatore della nozione di sindacato COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVO: quello che paragonato agli altri, risulta più rappresentativo secondo gli indici della consistenza numerica, diffusione territoriale e partecipazione effettiva alla contrattazione collettiva.
23. la rappresentanza sindacale e l’esito del referendum popolare
I quesiti referendari erano tre:
- Abrogazione integrale di entrambi i criteri selettivi dell’art. 10 l. 300/1970 con la finalità di rendere possibile la costituzione della rapp. sindacale aziendale a qualsiasi gruppo di lavoratori, prescindendo dall’esistenza di un collegamento con sindacati extraziendali.
- Abrogazione integrale lett. a e parziale lett. b dell’art. 19 relativamente all’inciso “non affiliate alle predette confederazioni” e alle parole “nazionali o provinciali”.
- Abrogazione art. 47 d.lgd 29/1993 che, in materia di pubblico impiego, demandava all’accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e le stesse confederazioni sindacali ritenute maggiormente rapp. in base alla disciplina previgente il compito di definire la maggiore rapp. sul piano nazionale delle confederazioni e delle org. Sindacali.
L’11 giugno 1995 la consultazione referendaria ha approvato il 2 e 3 quesito è per i sindacati dei lavoratori privati l’art. 19 prevede che LE RAPP. SINDACALI AZIENDALI POSSONO ESSERE COSTITUITE SU INIZIATIVA DEI LAVORATORI IN OGNI UNITA’ PRODUTTIVA, NELL’AMBITO DELLE ASS. SINDACALI CHE SIANO FIRMATARIE DI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICATI NELLA UNITA’ PRODUTTIVA.
Numerosi sono i problemi riguardo alla novella referendaria:
– Nella fase transitoria la giurisprudenza afferma che le rapp. sindacali costituite prima del 28 sett. 1995 ex art. 19 l.300/70 perdono il riconoscimento privilegiato ove non risultino in possesso dell’unico requisito risultante dal testo di tale disposizione.
– In base ad un logica interpretazione, il requisito dell’essere FIRMATATIO DEL CON. COLL. Si realizza soltanto quando il SINDACATO ABBIA EFFETTIVAMENTE TRATTAO E DEFINITO CON LA CONTROPARTE IMPRENDITORIALE IL CONTENUTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO STESSO.
La corte costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità sollevata in relazione al novellato art. 19 osservando che esso NON CONDIZIONA L’ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DELLE RAPP. SINDACALI AD UNA INVESTITURA DELLA CONTROPARTE poiché l’attribuzione di tali diritti deriva ESCLUSIVAMENTE dalla capacità del sindacato di imporsi, sul piano dei rapp. di forza, quale INTERLOCUTORE NECESSARIO nel sistema della contrattazione collettiva.
Tuttavia il criterio per accertare la maggiore rappresentatività sindacale risultante dalla modifica referendario è andato definitivamente in crisi a ragione della rottura di unità sindacale è la FIOM-CGIL, ritenendolo inadeguato a realizzare la soddisfazione degli interessi dei lavoratori, NON HA SOTTOSCRITTO I NUOVI CONTRATTI COLLETTIVI PER DISCIPLINARE I RAPP. DI LAVORO DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO FIAT, DOPO L’USCITA DI QUESTA DA CONFINDUSTRIA:
– Nelle imprese di quel gruppo no rappresentanze sindacali unitarie
– I datori tenuti all’applicazione di quei contratti hanno escluso il diritto dei loro dipendenti ad istituire rapp. sindacali aziendali, destinate a godere delle prerogative ex titolo III l. 300/70, nell’ambito della fiom-cgil.
Il contenzioso che ne è seguito ha avuto esiti opposti:
- Alcuni giudici hanno escluso il diritto della fiom-cgil a vedersi costituire nel suo ambito rappresentanze sindacali, ritenendo che il rifiuto di stipulare il cont. Coll. È espressione della libertà sindacale e che il criterio che impone di riconoscere magg. Rapp. ai sindacati che lo hanno stipulato, venuta meno l’unità sindacale, ha cessato di essere adeguato e ragionevole.
- Altri giudici hanno ritenuto che, quando vi era stata partecipazione alle trattative, il dato formale della stipulazione sarebbe superfluo.
Due posizioni ESTREME e non convincenti è più corretta è la decisione di ritenere che, a seguito elle modifiche del nostro sistema di relazioni sindacali, non è manifestatamente infondato il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 19 per contrasto artt. 2,3 e 39 (trib. Modena 4 giugno 2012).