Capitolo I – Nozione ed origine del diritto sindacale
Nozione
Diritto sindacale = il diritto che regola l’attività e l’organizzazione dei sindacati, le tradizionali associazioni volontarie dei lavoratori e dei datori di lavoro, caratterizzate dal fatto che la loro attività consiste nella stipulazione del contratto collettivo e, per il sindacato dei lavoratori, anche nella proclamazione dello sciopero o altre forma di lotta sindacale.
Una nozione che oggi può apparire superata per lo sviluppo dell’attività sindacale che ha comportato la costituzione di COMPLESSI RAPPORTI GIURIDICI di cui il sindacato è parte e di ATTI GIURIDICI di cui il sindacato è autore.
Il diritto sindacale è stato definito un DIRITTO SENZA NORME in quanto, salvo per il sindacalismo dei pubblici dipendenti, manca una DISCIPLINA LEGISLATIVA, mancando l’attuazione dei principi ex artt. 39 e 40 cost.
Origine del sindacato
Ultimo quarto XIX secolo è profonde trasformazioni economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale posero in evidenza l’esigenza di una disciplina specifica del contratto e del rapporto di lavoro, mancante nella legislazione ottocentesca.
Legislazione speciale di polizia di lavoro è prima legislazione speciale in materia che tendeva a realizzare più l’interesse pubblico che quello dei lavoratori, limitandosi a porre limiti in tema di occupazione femminile e minorile e di orario del lavoro. NO TUTELA DEGLI INTERESSI ESSENZIALI DI QUANTI TRAEVANO DAL LAVORO L’UNICO MEZZO DI SOSTENTAMENTO. NO UGUAGLIANZA FORMALE = DISUGUAGLIANZA SOSTANZIALE.
La necessaria tutela finì per realizzarsi mediante LA LIBERA ASSOCIAZIONE DEI LAVORATORI, il c.d. ASSOCIAZIONISMO OPERAIO è nacque così il SINDACATO, a cui è affidata la tutela degli interessi collettivi degli stessi interessati e che fu, a lungo, osteggiato dallo Stato, per la connessione con movimenti politici ritenuti eversivi dell’ordine pubblico e per la paura che una azione coalizzata dei lavoratori potesse impedire lo spontaneo equilibrio del mercato.
L’azione sindacale nel periodo precorporativo
Anche il sindacato italiano impose il suo riconoscimento alla controparte mediante lo SCIOPERO: TIPICO MEZZO DI LOTTA SINDACALE è nel contesto dell’epoca solo l’arresto della produzione poteva indurre gli imprenditori a riconoscere nel sindacato il rappresentante dei lavoratori, con cui trattare le condizioni di lavoro benché l’astensione dal lavoro continuò ad essere considerata un INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE DI LAVORARE E AD ESSERE REPRESSA CON INTIMIDAZIONI E RAPPRESAGLIE A LIVELLO AZIENDALE.
L’azione sindacale tendeva cmq alla stipulazione del CONTRATTO COLLETTIVO con cui, in origine, venivano determinate le retribuzioni minime che il datore si obbligava ad erogare ai dipendenti (contratto di tariffa). Ma il contratto collettivo, in quanto strumento forgiato dalla stessa realtà sociale, non era né previsto né regolato dalla legge ed i suoi effetti non poterono estendersi al di là dei lavoratori iscritti al sindacato stipulante è secondo la regola generale del diritto comune (oggi art. 1372 C.C.) il contratto ha effetto solo per i soggetti che ne sono parti.
In assenza di legge che prevedesse effetti adeguati alla sua funzione, al contratto collettivo non poteva essere attribuita una EFFICACIA OBBLIGATORIA e poteva validamente venir DEROGATO con il contratto individuale di lavoro.
Ma perché il contratto collettivo esplichi la sua funzione e’ necessario che i suoi effetti siano tali da eliminare la concorrenza necessitata tra lavoratori e pertanto che la sua efficacia si esplichi nei cnf di tutti i lavoratori è la giurisprudenza dei collegi probiviriali (l. 295/1893) cercò di assegnare rilevanza alla contrattazione collettiva, nell’esercizio delle sue funzioni di equità, assumendola a punto di riferimento per la decisione dei singoli casi concreti.
Il sindacato nell’ordinamento corporativo
Il fascismo inserì il sindacato, all’epoca già forza sociale, nell’organizzazione stessa dello stato è nell’ideologia corporativa veniva negata l’inevitabilità del conflitto di interessi tra datori e prestatori di lavoro e si illuse di poterlo eliminare riconducendo, per legge, gli opposti interesse a un mitico interesse comune: L’INTERESSE PUBBLICO DELL’ECONOMIA.
L’org. Sindacale corporativo aveva come presupposto la preesistenza del concetto di CATEGORIA PROFESSIONALE (= insieme variabile di tutti i soggetti che operano nello stesso settore della produzione), individuate e definite per legge.
Gli appartenenti alla stessa categoria erano considerati titolari dello stesso interesse collettivo (= somma di uguali interessi individuali professionali); per ogni categoria vi era il riconoscimento giuridico di un solo sindacato, per i lavoratori, e di un altro per i datori di lavoro è i sindacati riconosciuti avevano la PERSONALITA’ GIURIDICA DI D. PUBBLICO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CATEGORIA PROFESSIONALE.
IL CONTRATTO COLLETTIVO era efficace nei cnf di tutta la categoria professionale e, in quanto destinato a perseguire interessi pubblici, era annoverato tra le FONTI DI DIRITTO PUBBLICO.
LO STATO si riservava il potere di revocare i dirigenti sindacali ed esercitava poteri di vigilanza e di tutela.
Il sindacato dei prestatori e quello contrapposto dei datori di lavoro è CORPORAZIONE (= organo chiamato a realizzare l’organizzazione unitaria delle forze di produzione e successivamente a designare insieme con i membri del consiglio nazionali, i membri della camera dei fasci e delle corporazioni).
MAGISTRATURA DI LAVORO IN SEDE COLLETTIVA è decideva le controversie giuridiche collettive ed i conflitti economici collettivi. In tal modo essa poté sanzionare penalmente lo sciopero dei lavoratori e la serrata dei datori di lavoro: I TRADIZIONALI MEZZI DI LOTTA SINDACALE COSTITUIVABO UN ATTENTATO ALL’INTERESSE PUBBLICO DELL’ECONOMIA nonché esercizio arbitrario delle proprie ragione con violenza alle persone.
Il sindacato nella Costituzione Repubblicana
Alla soppressione delle corporazioni (d.l. 721/1943) e dei sindacati corporativi (d.l. 3/1944) seguì l’istituzione dei nuovi sindacati: LIBERA ESPRESSIONE DEGLI INTERESSI DEI LAVORATORI.
ART. 39 è “L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE E’ LIBERA” un fondamentale principio che ripudia la concezione pubblicistica del sindacato. Solamente una organizzazione privata può essere libera e libero può essere solo il perseguimento di interessi privati poiché l’organizzazione pubblica è vincolata, per definizione, al necessario perseguimento dell’interesse pubblico.
Art. 39 comma successivi è un nuovo sistema di relazioni sindacali che avrebbe dovuto prevedere la registrazione di una pluralità di sindacati per ogni categoria professionale e la possibilità di stipulare contratti collettivi efficaci erga omnes.
ART. 40 è “IL DIRITTO DI SCIOPERO SI ESERCITA NELL’AMBITO DELLE LEGGI CHE LO REGOLANO” principio fondamentale che segna ancora il ripudio della concezione corporativa.
L. 300/1970 “Statuto dei diritti dei lavoratori” è non può considerarsi una legge sindacale poiché non regola l’organizzazione sindacale, benché la sostenga. Ancora oggi le regole applicabili alla organizzazione sindacale provengono essenzialmente dalla giurisprudenza.
Il sindacalismo dei dipendenti pubblici
I dipendenti degli enti pubblici e dello stato cominciarono ad organizzarsi sindacalmente solo nell’immediato dopoguerra MA i loro sindacati rimasero a lungo estranei all’org. Sind. Dei privati e, a ragione della disciplina vigente, non furono in grado di esercitare le loro tipiche attività sindacali. Infatti:
L’interpretazione dell’art. 97 per cui la disciplina del rapp. di lavoro pubblico doveva essere dettata esclusivamente dalla legge
Il perdurare della concezione del pubblico impiego come rapporto autoritativo e non contrattuale, stante la posizione di supremazia della p.a., in virtù del necessario perseguimento di interessi pubblici
Escludevano la stessa ragion d’essere di una contrattazione collettiva e facevano considerare lo sciopero come una illegittima pressione sul parlamento.
Tali limiti vennero superati per l’azione sindacale dei dipendenti degli enti pubblici NON economici è categoria a cui sono state estese le stesse garanzie dei lavoratori dipendenti privati (art. 37 l.300/1970).
L. 93/1983 è introduzione della c.d. CONTRAZZIONE DEL LAVOTO PUBBLICO con cui si individuarono le materie riservate alla legge e quelle affidate al confronto sindacale e regolate da una speciale contrattazione collettiva, la cui efficacia era condizionata dal recepimento del loro contenuto con un atto avente valore di legge dell’autorità governativa.
Un modello modificato sin dalla l. 421/1993 e la cui disciplina organica è oggi contenuta nel T. UNICO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE P.A. (d.lgs 165/2001) è in base a cui il lavoro pubblico è regolato, salvo speciali disposizioni di legge, dallo stesso diritto che regola i rapporti dei lavorati privati.