la circolazione del credito – cap. XLI
1. La cessione dei crediti
Art. 1260: il diritto di credito è suscettibile di circolazione il creditore ha il diritto di poter disporre ed alienare il credito verso il debitore il creditore ha diritto di vendere, donare, permutare il credito senza alcuna necessità di autorizzazione o di accettazione al trasferimento da parte del debitore.
Il debitore, infatti, è comunque obbligato a compiere la sua obbligazione: per il debitore ceduto è indifferente adempiere l’obbligazione nei confronti:
a. Creditore originario creditore cedente
b. Soggetto che ha acquistato il credito cessionario
Le ragioni economiche della cedibilità del credito possibilità di attuare e rendere immediatamente disponibile quella ricchezza che diverrà esigibile solo con la futura scadenza del credito.
La cedibilità del credito può essere limitata:
a. Espressi divieti di cessione per i crediti aventi natura personale (es. natura alimentare)
b. I casi espressamente enumerati ex art. 1261 (crediti pe cui vi è contestazione giudiziaria, per assegni familiari, c. dei partiti politici ai contributi statali)
c. Per convenzione tra creditore e debitore: pactum de non cedendo non può essere opposto al cessionario se non si prova che ne era a conoscenza al tempo della cessione (art. 1260,2)
d. In considerazione delle qualità del debitore ceduto, se si tratta di pa, per l’efficacia della cessione è necessaria l’adesione del debitore ceduto (art. 9 l. 20/3/1865) ; ex. Art. 69 r.d. 440/1923, per l’efficacia della cessione nei cnf della pa, è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata e la notificaz.
L’atto di cessione è un contratto bilaterale tra creditore cedente e cessionario acquirente, a titolo oneroso o gratuito del credito, che ha per oggetto il trasferimento del diritto di credito, il quale, ex art. 1376, si trasferisce per effetto del consenso, legittimamente manifestato (contratto ad effetti reali che comporta il trasf. Del dir. Di credito in capo al cessionario). Alcuni obblighi accessori al contratto di cessione:
a. Obbligo del cedente d consegna dei documenti probatori al credito o, se è stata ceduta solo una parte del credito, di una copia autentica dei documenti (art. 1262)
b. Con il trasf. Del credito si trasferiscono anche gli accessori del credito (privilegi, garanzie personali e reali) ma non, salvo patto contrario, i frutti (art. 1263, ult.)
c. Per il trasf. del pegno è necessario il consenso del costituente del pegno e, se manca, il cedente rimane custode del pegno (art. 1263).
È onere del cessionario o del cedente provvedere a rendere nota la cessione al debitore ceduto:
a. La cessione diviene opponibile al debitore ceduto solo dal momento della notificazione o accettazione
b. Il debitore ceduto ignaro della cessione che paghi al creditore originario è liberato, tranne che il cessionario provi che egli era a conoscenza della avvenuta cessione
c. La notificazione al debitore ceduto costituisce il criterio attraverso cui risolvere il conflitto tra successive cessioni art. 1265 “prevale la cessione notificata pe prima al debitore o che è stata accettata da costui con atto di data certa”.
• Se la cessione è avvenuta a titolo oneroso il cedente deve garantire l’esistenza del credito (nomen verum del credito)
• Se la cessione è avvenuta a titolo gratuito la garanzia per l’evizione è dovuta solo se pattuita (art. 1266)
Il buon fine del credito (= adempimento del debitore ceduto verso il cessionario):
a. Cessione pro soluto: non riguarda il creditore cedente art. 1267 “il creditore cedente non risponde della solvibilità del debitore”
b. Cessione pro solvendo: il cedente assume la garanzia della solvenza il cessionario, in caso di mancato buon fine, può esigere dal cedente il pagamento, nei limiti di quanto questo aveva ricevuto. L’art. 1267 rende nulli ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente.
Il cessionario acquista il credito a TITOLO DERIVATIVO: il diritto che acquista non può avere contenuto più ampio di quello di cui era titolare il dante causa:
a. Il contraente ceduto può far valere contro il cessionario tutte le eccezioni fondate sulla invalidità o inefficacia del rapp. per una causa di invalidità, per essersi verificato l’inadempimento del cedente, la prescrizione o per aver già effettuato il pagamento
b. L’eccezione di compensazione non può esser opposta al cessionario, purchè il debitore ceduto abbia accettato la cessione stessa con espressa riserva dell’eccezione di compensazione (art. 1248,1)
c. Se la cessione è stata notificata piuttosto che essere accettata, il debitore ceduto potrà opporre la compensazione solo per i crediti sorti anteriormente alla notifica stessa (art. 1248,2).
2. Il pagamento con surrogazione
Un terzo paga il debito in sostituzione del debitore al pagamento consegue la soddisfazione del creditore ma non necessariamente l’estinzione dell’obbligazione: essa può rimanere in vira con surrogazione del terzo che ha pagato il debito nell’originario credito verso il debitore:
a. Surrogazione legale, opera automaticamente nel caso di (art. 1203)
1. adempimento del debito d parte del fidejussore che subentra nei diritti che il creditore aveva nei cnf del debitore principale (art. 1949)
2. Pagamento da parte di creditore chirografario a favore di un creditore dotato di una causa di prelazione nella quale, per effetto del pagamento, ha diritto di subentrare
3. Acquirente dell’immobile che, pagando il creditore a favore del quale l’immobile è ipotecato, ha diritto di essere surrogato sino alla concorrenza del prezzo d’acquisto
4. Colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo
5. Erede con beneficio di inventario che paga con denaro proprio i debiti ereditari
b. Surrogazione per volontà del creditore, contestualmente al pagamento effettuato dal terzo, il creditore dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il debitore, art. 1201
c. Surrogazione per volontà del debitore, quando il debitore per estinguere il proprio debito prende a mutuo una somma di denaro al fine di pagare un debito e dichiari di surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo, purchè nel contratto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata, il mutuo risulti da atto di data certa e nella quietanza sia espressamente menzionata la dichiarazione del debitore della provenienza della somma impiegata per il pagamento (art. 1202).