7b. La disciplina della dirigenza pubblica
- Sino al d.p.r n.748/1972, istitutivo della dirigenza statale, prima incorporata in quella direttiva, lo status dei dirigenti era disciplinati, al pari di tutti gli altri, dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato (1957).
- Ma, per una effettiva riforma del rapporto di lavoro alle dipendenze delle p.a., bisogna aspetta il d.lgs. n.29/1993, che si propose di riorganizzare il funzionamento della p.a.:
- attraverso l’applicazione graduale del c.civile e delle leggi sul lavoro al pubblico impiego
- integrando la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato
- con la previsione della separazione tra compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa, affidati esclusivamente ai dirigenti.
- Il legislatore è, poi, intervenuto ancora in materia, delegando nuovamente il Governo con la c.d. Legge Bassanini I (1997) al fine di completare l’integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e, dunque, il processo di privatizzazione del lavoro nelle p.a., secondo modelli di tipo imprenditoriale.
- Da ciò sono scaturiti i d.lgs correttivi ed integrativi nn. 80 e 387/1998, che, oltre a estendere il regime di diritto privato anche ai dirigenti generali delle p.a., hanno dettato regole tese a sviluppare il principio della separazione tra:
- compiti e responsabilità di direzione politica- potere di indirizzo pol-amm. e potere di controllo sui risultati
- compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni- poteri di amministrazione concreta
Viene poi riconosciuto, in capo agli organi di direzione politica il potere di scelta dei dirigenti, accentuando il carattere fiduciario del conferimento degli incarichi.
- Ricondotte ad unità le qualifiche dirigenziali, cui si accede a seguito di un concorso per esami bandito dalle singole amministrazioni, viene introdotta la temporaneità di tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali, 2/7 anni, in modo da contrapporre alla continuatività del rapp. di servizio la temporaneità del rapporto d’ufficio.
- Si accompagna, poi, l’introduzione di uno spoils system per gli incarichi dirigenziali apicali, i quali possono essere modificati o revocati entro 90 gg dal voto sulla fiducia al nuovo governo, con conferma implicita, in caso di assenza di provvedimento, sino alla loro naturale scadenza.
- Tale composito quadro legislativo è oggi confluito nel d.lgs n.165/2001, allo scopo di raccogliere in un testo unico le norme sui rapporti di lavoro, relativamente ai dipendenti delle pp.aa., si colloca l’intervento di controriforma operato con la c.d. legge frattini n.145/2002, la quale ruota su due obiettivi di fondo:
- l’introduzione di maggiori elementi di flessibilità e forme di mobilità nell’ordinamento della dirigenza
- la rideterminazione di un nuovo punto di equilibrio tra politica ed amministrazione, con un evidente spostamento a favore della prima.
- In relazione al punto 2, infatti si manifesta una volontà di garantire un potere di scelta nell’affidamento degli incarichi dirigenziali all’organo di responsabilità politica:
- perseguendo e sviluppando la via dello spoils system
- con la nuova disciplina degli incarichi dirigenziali che ha eliminato il termine minimo di due anni e modificato quello massimo, in misura non superiore alla durata della legislatura.
- si dispone l’automatica cessazione degli incarichi dirigenziali apicali, decorsi 90 gg dal conferimento della fiducia al nuovo governo, eliminando la possibilità della conferma implicita
- si prevede la generalizzazione retroattiva dello spoils system a tutti gli incarichi di funzioni dirigenziali, in sede di 1° applicazione della legge, con un provvedimento speculare a quello adottato dal precedente Governo.
- La Corte Costituzionale ha, però, giustamente rilevato l’illegittimità di tale sistema, intervenendo con la sent. n. 103/2007, affermando che la revoca delle funzioni legittimamente conferite ai dirigenti può essere conseguenza soltanto di una accertata responsabilità dirigenziale, in presenza di determinati presupposti o all’esito di un procedimento di garanzia puntualmente disciplinato.
- Si è, inoltre, parlato di uno spoils system all’italiana in nome dello spirito maggioritario, fondato sull’erroneo presupposto dell’esistenza di una corrispondenza necessaria tra sistemi maggioritari elettorali ed il ricorso allo spoils system nelle nomine dell’alta burocrazia.
- In linea con la C.Cost e la costituzione stessa (la quale vede la dirigenza pubblica come imparziale ed al solo servizio della Nazione) è intervenuta la c.d. riforma Brunetta:
- con il Capo II titolo V del d.lgs n.150/2009, in attuazione della legge di delega n.15/2009, ha rafforzato il principio della distinzione tra politica e amministrazione
- con l’art 40 del medesimo d.lgs. introduce all’art 19, comma 1-iter del d.lgs. 165/2001, la procedimentalizzazione della revoca degli incarichi dirigenziali e l’ipotesi di mancata conferma del dirigente, vincolando la revoca esclusivamente alle ipotesi di accertata responsabilità dirigenziale ed imponendo nel secondo caso un obbligo di motivazione idonea e tempestiva.