7c. Il rapporto di impiego di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
- La costituzione presenta alcuni principi, posti in materia al fine di impedire la turbativa delle determinanti politiche nel settore dell’amministrazione del personale:
- principio dell’eguale diritto di accesso ai pubblici uffici, senza distinzioni di sesso, ex legem (art.51,1) di norma mediante pubblico concorso (art.97,3) in ossequio al principio meritocratico (C.C. sent. n.453/1990)
- divieto di trattamenti partigiani e divieto di politicità indotta, ponendo i pubblici impiegati al servizio esclusivo della nazione (art.98,1), limitando la progressione nella carriera dei pubblici dipendenti membri del parlamento (art.98,2) attribuendo alla legge la possibilità di stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie di pubblici dipendenti (es. Magistrati, rappresentanti diplomatici, militari in carriera..) (art.98,3)
- dovere di adempiere le funzioni attribuitegli con disciplina ed onore per i funzionari pubblici, prestando giuramento ex legem (art.54,2)
- responsabilità personale dei dipendenti pubblici e la connessa responsabilità civile si estende solidalmente allo Stato o all’ente pubblico in cui prestano servizio
- Il personale non dirigenziale che presta la propria attività nel pubblico impiego, è legato alla p.a. da un rapporto di servizio stabile, continuativo e, di norma, di tipo professionale e retribuito.
- Tale rapporto di pubblico impiego ha subito una progressiva omogeneizzazione normativa con il rapporto di lavoro privato , culminata nel d.lgs. n.165/2001 che ha “privatizzato” il rapporto di lavoro di gran parte dei dipendenti pubblici, con il conseguente trasferimento della competenza giurisdizionale sulle relative controversie al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (eccetto controversie in materia di procedure concorsuali).
- Fatta eccezione per magistrati, avvocati dello stato, personale militare, dei corpi della polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia, degli enti di governo del settore monetario, creditizio e finanziario ed i docenti universitari, i quali sono personale no contrattualizzato il citato T.U. ha esteso la maggioranza del pubblico impiego alla disciplina del C.Civile, fermo restando che le p.a. possono assumere con contratti di lavoro subordinato esclusivamente a tempo indeterminato. (l.n.133/2008).
- A partire dagli anni ’90 si è sviluppata anche la contrattualizzazione del pubblico impiego, per effetto del riconoscimento del ruolo, da parte della legge, della contrattazione collettiva. Il rapporto tra ambiti contrattuali e legislativi è stato ridisegnato dal d.lgs. n. 150/2009:
- sottrae ambiti di intervento alla contrattazione collettiva, che passano sotto la diretta regolamentazione legislativa, derogabile ai contratti collettivi, se espressamente previsto dalla legge
- l’ambito della contrattazione collettiva risulta, nel pubblico impiego, ascrivibile a :
- macroarea delle relazioni sindacali, inclusa la disciplina dei permessi e delle aspettative
- macroarea dei diritti e degli obblighi direttamente derivanti dal rapporto di lavoro
I contratti collettivi nazionali di lavoro:
- vengono stipulati per singoli settori omogenei od affini
- possono prevedere contratti integrativi a livello di singola amministrazioni
- in sede di contrattazione partecipano, per la parte pubblica, l‘agenzia per la rappres. Negoziale delle pubbliche amministrazioni (aran), posta sotto la vigilanza della Pres.d.C., che si avvale di comitati di settore rappresentativi di ciascun comparto di contrattazione, e, per la parte sindacale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- Raggiunta l’ipotesi d’accordo e acquisita la certificazione di compatibilità dei costi contrattuali dalla C.dei Conti, diventano immediatamente efficaci, senza la necessità di un atto regolamentare di recepimento delle p.a. interessate, le quali sono chiamate a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.
N.B. Nella gestione dei rapporti di lavoro le amministrazioni pubbliche agiscono pur sempre nell’ambito di principi generali dettati con legge e, sulla base di questi, mediante propri atti organizzativi, con cui definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggior rilevanza, i modi di conferimento della relativa titolarità e l’individuazione delle dotazioni organiche complessive.