Pubblicità e trascrizione – cap. XC
1. La pubblicità
Il procedimento disposto dalla legge per rendere conoscibili ai terzi alcuni fatti, atti, negozi giur. o provvedimenti dell’autorità giudiziaria informazione dei terzi di fatti o atti giuridici particolarmente rilevanti.
Riguardo le Situazioni personali la pubblicità si attua:
A. registro dello stato civile, presso ogni comune, art. 449 e ss. e dl 1238/1939 sull’ordinamento dello stato civile: tali atti PUBBLICI possono essere modificati solo con formale provvedimento dell’autorità giudiziaria.
B. Registro delle tutele dei minori e degli interdetti, registro delle curatele e delle successioni, presso le preture.
C. Registro delle persone giuridiche e dei falliti, presso i tribunali.
D. Registro delle imprese, presso le camere di commercio.
E. Registro adozioni presso tribunali minorili.
Riguardo la circolazione dei beni, la pubblicità si attua:
A. Per i beni mobili, il possesso da’ luogo ad una pubblicità di fatto.
B. Per i beni mobili registrati e per gli immobili, si attua con sistemi formali più perfezionati, seguiti dalla trascrizione presso particolari registri.
Le diverse forme di pubblicità, in relazione allo scopo di tutela degli interessi dei terzi, possono distinguersi in:
A. P. notizia, funzione informativa ed è un vero e proprio obbligo, la cui omissione dà luogo ad una sanzione pecuniaria o penale.
B. P. dichiarativa, un onere posto a carico di chi ha interesse a rendere un patto o un negozio giuridico opponibile ai terzi.
C. P. costitutiva, crea lo stesso diritto o rapporto giuridico, come nel caso dell’ipoteca. V. art. 2808.
D. P. di fatto, basata sul fatto della conoscenza che il terzo abbia avuto nel negozio o su altro fatto che fa presumere l’esistenza di una corrispondente situazione giuridica.
E. P. sanante, dopo un certo periodo di tempo dalla trascrizione dell’atto, elimina taluni vizi dello stesso.
2. La pubblicità immobiliare.
Trascrizione formalità necessarie per rendere pubblici gli atti con cui si acquistano o si regolano la proprietà o i diritti reali di godimento su beni immobili nonché le sentenze ed i provvedimenti amministrativi relativi:
1. Trascrizione del titolo (atto o provvedimento) nell’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione vi sono i beni.
2. I registri imm. Sono tenuti secondo il criterio personale, ossia con riguardo alle persone titolari dei diritti reali sugli immobili.
3. La t. è regolata nel VI libro e parzialmente modificata dalla l. 52/1985, in relazione all’introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.
4. La p. immobiliare si realizza attraverso la conservatoria dei registri natura dichiarativa e a base personale del sistema della trascrizione imm.
I registri dei beni mobili registrati, invece, sono tenuti secondo il criterio reale.
3. Gli effetti della trascrizione
La trascrizione ha funzione:
di PUBBLICITA’-NOTIZIA, allo scopo di informare tutti i soggetti delle vicende relative ad un immobile.
Funzione meramente dichiarativa, poiché l’atto è valido di per sé MA se si tratta di terzi aventi causa dallo stesso autore, la trascrizione determina la sua efficacia/opponibilità nei cnf del terzo che non ha trascritto l’atto:
o Effetto negativo: art. 2644 gli atti relativi ai beni immobili soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi.
o Effetto positivo: art. 2644,2 seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore.
4. Gli atti soggetti a trascrizione
Gli atti che si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione sono enunciati dall’art. 2643 e trattasi per lo più di atti che, per essere relativi a beni immobili, devono essere redatti ad substantiam:
a. Atti che trasferiscono o costituiscono diritti reali immobiliari
b. Costituiscono la comunione dei diritti reali immobiliari
c. Modificano o estinguono tali diritti
d. Costituiscono o conferiscono in società diritti personali di godimento
Tale elencazione è ritenuta tassativa e di ordine pubblico.
L’art. 2645 bis trascrizione dei contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di contratti di cui ai numeri 1,2,3,4 dell’art. 2643, se risultano da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Gli effetti della trascrizione del preliminare cessano se entro un anno dalla convenuta delle parti per il contratto definitivo ed entro tre anni dalla trascrizione , non sia eseguita la trascrizione del definitivo o della domanda giudiziale.
Le norme successive trascrizione per atti o provvedimenti relativi a divisioni immobiliari o a costituzione del fondo patrimoniale, alle convenzioni matrimoniali e gli atti di acquisto dei beni personali, gli atti di accettazione dell’eredità e di acqusto di legati aventi ad oggetto diritti reali immobiliari e la cessione dei beni immobili ai creditori.
Artt. 2652 e 53 trascrizione delle domande giudiziali: funzione preliminare di prenotazione (= se la sentenza accoglie la domanda e tale sentenza venga annotata in margine alla trascrizione, le trascrizioni successive a quella domanda giudiziale non avranno alcuno effetto nei cnf di chi ha effettuato tale trascrizione)
a. Dirette ad ottenere un risultato negativo, provocando l’eliminazione di un atto.
b. Dirette ad ottenere un risultato positivo, attraverso l’accertamento.
c. Dirette ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.
5. Il procedimento della trascrizione
La trascrizione può essere chiesta solo in forza di un titolo ex art. 2657 sentenza, atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente:
1. La parte trascrivente deve presentare al conservatore copia autentica del titolo e una nota in doppio originale, contenente precise indicazioni delle parti, del titolo da trascrivere e dei beni oggetto della trascrizione.
2. Il conservatore può ricusare di ricevere le note ed i titoli solo se essi non abbiano i requisiti ex lege.
3. Se emergono gravi o fondati dubbi sulla trascrivibilità di una ipoteca o di un atto, il conservatore, su istanza di parte, esegue la formalità con riserva la parte richiedente deve proporre reclamo all’autorità giudiziaria entro 30 gg, che decide in via definitiva.
4. Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d’ordine ove annota giornalmente, secondo l’ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso.
5. La trascr. Avviene con riferimento a quanto contenuto nella relativa nota, anche quando non vi è corrispondenza tra titolo e nota.
6. La trascr. Non ammette equipollenti: la conoscenza di fatto dell’atto non produce gli stessi effetti.
7. La trascr. È un onere per le parti ed un obbligo per il pubblico ufficiale/notaio.
8. La cancellazione della trascrizione delle domande giudiziale e delle relative annotazioni si esegue quando è consentita dalle parti od è vidimata giudizialmente con sentenza passata in giudicato o con o altro provvedimento, quando la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (art. 2668,1 e 2).
6. Il principio della continuità delle trascrizioni
Ogni trascrizione va eseguita:
A favore dell’acquirente di diritti
A carico del dante causa
Se si tratta di atti comportanti uguali effetti per ciascuna delle parti a favore e a carico di ognuna di esse.
Art. 2650 “nei casi in cui.. un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successiva trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono effetto, se non è stata trascritto l’atto anteriore di acquisto”: principio della continuità delle trascrizioni le trascrizioni successive all’atto non trascritto hanno temporanea inefficacia, sino a quando non viene eseguita la trascrizione dell’acquisto anteriore.
7. La pubblicità sanante
• Se la domanda giudiziale è trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’acquisto o della sentenza: speciale SANATORIA DEL VIZIO dell’atto sono fatti salvi i diritti acquistati a qualunque titolo da terzi in buona fede (art. 2652 n.6) in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
• Se la domanda giudiziale è diretta a far pronunziare l’annullamento per causa diversa dalla incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede sulla base di un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla trascrizione dell’atto impugnato, perché i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso.
• Se la trascrizione della domanda di riduzione delle donazioni e delle disp. Test. Per la lesione di legittima è eseguita dopo 10 anni dall’apertura della successione: la sentenza che accoglie la domanda nn pregiudica i terzi ch hanno acquistato a titolo oneroso in base a atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.