Le obbligazioni: fonti e disciplina generale – cap. XXXIX
Debitore e creditore: soggetti dell’obbligazione il debitore deve ESEGUIRE il comportamento di DARE, FARE O NON FARE, cui si è obbligato verso il CREDITORE, il quale, a sua volta, ha il DIRITTO di richiedere ed ottenere che il debitore svolga l’attività DOVUTA, di dare, di fare o di non fare, a suo favore.
Rapporto debitorio: relazione tra debitore e creditore, con cui si esprime unitariamente la pretesa creditoria (= diritto di credito cui il debitore è obbligato), la quale viene ad essere realizzata e soddisfatta attraverso l’adempimento del debito, ovvero l’esecuzione della prestazione dovuta.
Perché possano essere validamente costituite le obbligazioni debbono fondarsi su una valida causa giustificativa:
– Contratto a prestazioni corrispettive (es. compravendita)
– Contratti unilaterali
– Obbligazione risarcitoria la quale sorge da un fatto illecito, anche detto atto illecito o responsabilità extracontrattuale (aquiliana).
– Promesse unilaterali producono effetti obb. Solo nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 1987)
2. La disciplina unitaria del rapporto obbligatorio
Al fine di dettare una disciplina unitaria per tutte quelle situazioni giuridiche in cui un soggetto debitore è obbligato nei cnf di un soggetto creditore, indipendentemente dal motivo e dalle circostanze in cui tale obbligazione è sorta la disciplina delle obbligazioni riguarda essenzialmente:
– le modalità attraverso cui il debito, che ne forma oggetto, è adempiuto
– le conseguenze del ritardo o del mancato adempimento
– le ipotesi di estinzione dell’obb. Stessa e di circolazione del rapp. obb. Tra soggetti ulteriori
L’oggetto ed i soggetti dell’obbligazione devono essere determinati o determinabili
4. le fonti dell’obbligazione
Art. 1173 “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idonee a produrle, in conformità all’ordinamento giuridico” un sistema aperto di fonti atipiche, nel quale anche i fatti e gli atti non previsti dalla legge possono produrre obbligazioni, purché vi sia compatibilità con l’ordo iuris.
Ma, dal momento che il contratto ed il fatto illecito, CONCEPITI ED INTERPRETATI QUALI FONTI DOTATE DI UNA SPECIALE AUTONOMIA, sono state suscettibili di abbracciare contemporaneamente lo stesso fatto, fornendo così sia la TUTELA DEL CONTRATTO che quella della RESPONSABILITA’ CIVILE, facendo sì che, a seconda della specifica articolazione della fattispecie concreta, l’eventuale inidoneità di una delle due discipline a fornire esaustive ed adeguate regole, non fosse di ostacolo, affinché la fattispecie potesse essere ricompresa alternativamente o cumulativamente nella RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE O CONTRATTUALE.
5. Patrimonialità della prestazione, l’interesse del creditore ed il carattere di giuridicità dell’obbligazione
Art. 1174 “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore”.
La patrimonialità della prestazione si contrappone alla regola dell’interesse del creditore. La finalità per la quale il creditore chiede al debitore la prestazione è del tutto soggettiva MA la prestazione dovuta dal debitore deve essere patrimoniale ossia che nella normale sensibilità economica si ritiene che comporti un vantaggio economico.
Es. le lezioni di violino date dal giovane Werther a Lotte, per puro amore.
La qualificazione di patrimonialità della prestazione è certa ma la peculiarità del rapporto instaurato tra le parti escludono che queste intendano pretendere un qualche corrispettivo dall’esecuzione della prestazione. Dunque:
– la patrimonialità dipende dalla considerazione obiettiva fatta in seno alla società, in cui una data prestazione viene richiesta o dal fatto stesso che per quella prestazione venga o meno richiesto un corrispettivo
– la giuridicità del vincolo obbligatorio dipende da altro e può mancar del tutto quando la prestazione viene svolta nell’ambito di un rapporto di mera amicizia o solidarietà, poiché non esiste alcuna pretesa giuridicamente protetta alla esecuzione della prestazione per la quale non esiste alcun vincolo giuridico all’esecuzione.
6. Le obbligazioni con pluralità di soggetti: le obbligazioni solidali, divisibili ed indivisibili
Se oggetto dell’obbligazione è una prestazione di dare o fare indivisibile l’adempimento di essa non può essere eseguito in parte da un debitore e in parte da un altro. Quindi:
a. se vi è un solo credito e più debitori: il creditore può richiedere e pretendere l’adempimento da un solo sogg. debitore
b. se vi sono più creditori ed un solo debitore: uno solo dei creditori potrà validamente richiedere per sé l’intera prestazione.
Se invece la prestazione è divisibile o parziaria (es. dare una somma di denaro) il creditore potrebbe pretendere dai diversi debitori solo la parte di prestazione che ad essi compete oppure l’intero.
Obbligazione solidale ad uno dei debitori può esser richiesto di pagare l’intero debito o uno dei creditori può richiedere il pagamento dell’intero.
a. Se il creditore può chiedere l’intera prestazione ad una pluralità di debitori e l’adempimento da parte di uno libera gli altri obbligazione solidale passiva
b. Se essendo creditori una pluralità di soggetti, ciascuno di essi può pretendere dal solo debitore l’intera prestazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera tutti i creditori obbligazione solidale attiva
Il Codice per favorire l’esecuzione dell’adempimento a vantaggio del creditore stabilisce la GENERALE PRESUNZIONE DI SOLIDARIETA’ PASSAIVA e l’obbligazione è parziaria solo se la legge o le stesse parti abbiano espressamente previsto la parziarietà art. 1294 “I CONDEBITORI SONO TENUTI IN SOLIDO, SE DALLA LEGGE O DAL TITOLO NON RISULTA DIVERSAMENTE. (Ex art. 752 parziarietà debiti ereditari).
La SOLIDARIETA’ ATTIVA è stabilita in alcuni contratti come quelli BANCARI, ove per le operazione bancarie in conto corrente l’art. 1854 stabilisce che “gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”.
N.B.
a. Il condebitore che ha pagato l’intero debito ha diritto di REGRESSO per la quota parte del debito dovuta da ognuno degli altri condebitori; il concreditore che, facendo valere la solidarietà passiva, ha ottenuto l’intera prestazione è obbligato a distribuire a ciascuno degli altri concreditori la parte che a loro compete tali parti si presumono uguali (art. 1298)
b. Nel caso in cui il regresso esercitato da uno dei condebitori non sia andato a buon fine per l’insolvenza di un condebitore, la perdita si ripartisce tra tutti gli altri condebitori, compreso quello che ha pagato l’intero debito (art. 1299).
Artt. 1300-1313: disciplina le conseguenze con riguardo alla novazione, remissione, compensazione, confusione, transazione, giuramento, giudicato, inadempimento, costituzione in mora, riconoscimento di debito, prescrizione, rinunzia alla solidarietà, pagamento separato dei frutti e degli interessi, insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà. Da tale disciplina si deducono due principi:
a. Ai debitori e creditori in solido si estendono gli effetti favorevoli
– La costituzione in mora di uno dei debitori non ha effetto riguardo agli altri
– La remissione del debito compiuta a favore di uno dei condebitori libera anche gli altri condebitori
– Il riconoscimento di debito fatto da uno solo dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri e se è fatto dal debitore nei cnf di uno dei concreditori in solido giova agli altri.
b. Ai debitori e creditori in solido non si estendono gli effetti sfavorevoli
Più articolate sono invece le conseguenze per la prescrizione gli atti di interruzione compiuti da uno dei condebitori in solido hanno effetto anche nei cnf degli altri condebitori ; per la transazione e la sentenza solitamente hanno effetto solo inter partes.
7. Le obbligazioni alternative
• Ob. Semplice: il debitore si libera con l’esecuzione di una sola prestazione
• Ob. Complesse: il debitore si libera con l’esecuzione di più prestazioni
Obbligazione Alternativa (art. 1285): il debitore si libera con l’esecuzione di una sola delle più prestazioni dedotte in obbligazione con l’esercizio della facoltà di scelta l’obbligazione diviene semplice per effetto della concentrazione ad una sola delle prestazioni:
– Se prima della concentrazione una delle prestazioni è divenuta impossibile viene meno la facoltà di scelta ed è dovuta l’altra prestazione, che diviene quindi semplice
– Se l’impossibilità si verifica dopo la concentrazione la prestazione, divenuta una o. semplice, diviene impossibile e si ESTINGUE PER IMPOSSIBILITA’ DELLA PRESTAZIONE.
Ma nel caso in cui la scelta spettasse al CREDITORE e la causa di impossibilità dipenda dallo stesso il debitore viene liberato dall’obbligazione, a meno che il creditore, colpevole di aver fatto divenire impossibile l’altra prestazione alternativa, non preferisca esigere la prestazione ancora possibile e risarcire il danno.
Art. 1290 entrambe le prestazioni potrebbero divenire impossibili:
– Se la scelta spettava al debitore questi è liberato qualora l’impossibilità di entrambe le prestazioni non dipende da lui; se una sola delle due prestazioni è divenuta impossibile per cause a lui imputabili egli sarà OBBLIGATO A PAGARE AL CREDITORE l’equivalente della prestazione che per ultima è divenuta impossibile.
– Se la scelta spettava al creditore e l’impossibilità di entrambe le prestazioni dipende dal debitore, il creditore potrà domandare al debitore il pagamento dell’equivalente dell’una o dell’altra prestazione.
O. con facoltà alternativa: un’obbligazione semplice ove, nonostante la prestazione sia unica, il debitore può liberarsi eseguendone una diversa. Es. ex art. 1280 il debitore obbligato a pagare una somma di denaro in divisa estera può farlo anche con la moneta nazionale, secondo il vigente tasso di cambio al giorno della scadenza. In caso di impossibilità sopravvenuta dall’unica prestazione dedotta estinzione dell’obbligazione.
9. L’estinzione dell’obbligazione. L’adempimento dell’obbligazione: l’esatto adempimento.
Obbligo del debitore ad eseguire la prestazione dovuta adempimento dell’obbligazione estinzione dell’obbligazione, in quanto la prestazione sia ESATTAMENTE eseguita: rispetto delle modalità della prestazione.
10. Diligenza nell’adempimento.
Art. 1176 “nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia” diligenza dell’uomo medio, il quale con attenzione e sforzo medio, solitamente, si impegna a realizzare i propri doveri e, quindi, anche la prestazione dovuta.
Art. 1176, 2 “in caso si esercizio di attività professionale, tale valutazione, deve essere compiuta con riguardo alla attività professionale esercitata” la valutazione deve essere compiuta tendendo presente le regole tecniche che sovraintendono il compimento di quella determinata attività: DALLA VENUTA OSSERVANZA O MENO DI TALI REGOLE TECNICHE DA PARTE DEL DENITORE POTRA’, NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI, DEDURSI LA SUFFICIENZA DELL’IMPEGNO PROFUSO IN RELAZIONE ALL’OBBLIGAZIONE PROFESSIONALE ASSUNTA DAL DEBITORE NELL’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA.
11. Il tempo dell’adempimento.
– le stesse parti possono aver stabilito un termine
– se non è stato fissato un termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione o richiederla quando lo ritiene opportuno.
– Ex art. 1183 il giudice può provvedere, in mancanza di accordo tra le parti, stabilendo il termine mancante, quando, per consuetudini di un settore di mercato o per la natura della prestazione, sia necessario.
– Ex art. 1184, il termine si ritiene STABILITO A FAVORE DEL DEBITORE una volta stabilito, quindi, non può essere richiesto l’adempimento prima dello scadere.
– Se le parti hanno stabilito che il creditore possa avere la facoltà di esigere la prestazione ante tempore mentre al debitore è impedito di eseguirla validamente prima della scadenza, senza il consenso del creditore termine stabilito a FAVORE DEL CREDITORE, ex art. 1185
– Termine stabilito a favore di ENTRAMBE LE PARTI né deb. Né cred. Possono pretendere che la prestazione venga eseguita prima della scadenza.
– Se il debitore diviene INSOLVENTE o ha diminuito le GARANZIE DATE può perdere il vantaggio ex art. 1184 la legge stabilisce la decadenza del debitore dal beneficio del termine ed il creditore, ex art. 1186, può esigere immediatamente la prestazione.
– In mancanza di diverso accordo tra le parti, la legge stabilisce che:
a. Il termine a certo tempo (15 gg, 1 mese etc) si calcola secondo il calendario comune, non si calcola il gg iniziale ed il termine scade con lo spirare dell’ultimo istante del gg finale non festivo
b. Il termine a mesi o ad anni ha la scadenza nel giorno del mese finale corrispondente a quello iniziale e, qualora nel mese manchi finale manchi un gg corrispondente, nell’ultimo gg del mese finale (art. 1183, 2963)
12. Il luogo dell’adempimento
Il LUOGO viene stabilito, normalmente, dalla STESSE PARTI o dalla NATURA DELLA PRESTAZIONE. Se non dovessero ricorrere tali elementi, la legge stabilisce che:
a. La consegna di cosa determinata deve essere effettuata dal debitore nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta
b. L’adempimento della obbligazione pecuniaria deve essere compiuta presso il domicilio del creditore al tempo della scadenza MA se tale domicilio è stato modificato rispetto a quello del tempo in cui l’obb. è sorta e questo rende più gravoso l’adempimento, il debitore può, previa idonea comunicazione, adempiere presso il proprio domicilio.
c. Ex art. 1182, se le due precedenti regole non possono essere applicate, l’obbligazione deve essere adempiuta la domicilio del debitore al tempo della scadenza.
13. L’adempimento del terzo
Il creditore può conseguire la prestazione dovuta piuttosto che dal debitore da un soggetto TERZO rispetto al rapporto obbligatorio ex art. 1180 viene a verificarsi “l’adempimento del terzo”. Ma:
a. Ogniqualvolta il creditore abbia interesse all’esecuzione personale dell’obbligazione da parte del creditore, può rifiutare l’adempimento del terzo.
b. Il creditore ha la facoltà di rifiutare l’adempimento del terzo ogniqualvolta il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione
c. In mancanza di un interesse oggettivamente rilevante all’esecuzione della prest. Da parte del debitore o dell’opposizione del debitore, il creditore NON può rifiutare l’adempimento del terzo L’ILLEGITTIMITA’ DEL RIFIUTO ALLA PRESTAZIONE DEL TERZO, IMPEDISCE AL CREDITORE DI AGIRE CONTRO IL DEBITORE.
14. Il destinatario del pagamento
Art. 1188: il pagamento può esser fatto anche al rappresentante del creditore; alla persona indicata dal creditore; a colui che la legge stessa o il giudice ha autorizzato a ricevere il pagamento.
Il pagamento effettuato ad un soggetto diverso dal creditore e NON legittimato a ricevere la prestazione non libera il debitore, a meno che costui non provi che il creditore stesso lo abbia ratificato. (art. 1188,2)
Il pagamento avvenuto nei cnf di un soggetto NON creditore ma che APPAIA legittimato a riceverlo pagamento al creditore apparente: il debitore consegue la liberazione se prova che l’apparenza si basava su criteri oggettivi e la sua buona fede.
15. La capacità nell’adempimento delle obbligazioni. Il pagamento effettuato dal debitore incapace.
L’ADEMPIMENTO è UN ATTO DOVUTO rispetto al quale risulta irrilevante ogni tipo di incapacità: l’unico aspetto che rileva concerne la correttezza e l’esattezza della prestazione effettuata dal debitore.
L’unico caso in cui la capacità del debitore potrebbe rilevare è quello in cui, per la peculiare natura dell’attività di adempimento, necessiti, per il tipo di attività che il debitore deve porre in essere, della capacità naturale o legale del debitore.
Nel caso in cui il creditore sia un incapace, invece, sussiste il pericolo che la prestazione, a causa della incapacità dell’accipiens, vada dispersa e non si consolidi nel patrimonio del creditore la legge prevede ESPRESSAMENTE che non è sufficiente per il debitore dare prova di aver effettuato la prestazione ma deve anche dare la prova che ciò che è stato pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace: che sia entrato effettivamente e almeno potenzialmente si sia consolidato nel suo patrimonio.
16. Esattezza e identità della prestazione.
Il Creditore ha diritto di ottenere il pagamento dell’intera prestazione anche quando questa è DIVISIBILE egli può sempre rifiutare l’offerta di pagamento parziale, a meno che la legge o gli usi non provvedano, come per la cambiale, ove il portatore non può rifiutare il pagamento parziale (art. 45)
Art. 1197: il debitore è obbligato ad adempiere la prestazione dovuta e non può sostituire la prestazione se non con il CONSENSO del creditore creditore e debitore possono accordarsi affinchè l’adempimento avvenga con una cosa diversa rispetto a quella originariamente dedotta in obbligazione: DATIO IN SOLUTUM. Il momento in cui si verifica l’esecuzione dipende dalle regole relative al trasferimento di proprietà:
a. Per le cose determinate momento dell’accordo sul trasferimento secondo il principio consensualistico ex art. 1376
b. Per le cose generiche momento della specificazione ex art. 1378
Es. pagamento con assegno: il creditore pecuniario accetta dal debitore il pagamento mediante assegno bancario al posto di quello in moneta.
Art. 1198: cessione PRO SOLVENDO Il debitore cedente risponde della solvibilità del debitore ceduto. Il debitore cede un credito in luogo dell’adempimento e l’estinzione dell’obbligazione si verifica con l’effettiva riscossione del credito da parte del creditore che ha accettato la cessione in luogo dell’adempimento.
17. Pagamento eseguito con cose altrui
Il debitore che ha eseguito l’adempimento dell’obbligazione non può impugnare il pagamento adducendo quale motivo IL FATTO DI AVERLO ESEGUITO CON COSE DI CUI NON POTEVA DISPORRE.
Es. A consegna a B una cosa che apparteneva a C. A= debitore B e C = creditori.
La legge, a tal proposito, dispone:
a. Al debitore è precluso di impugnare il pagamento già effettuato a meno che lo stesso non offra di eseguire la prestazione con cose di cui può disporre.
b. Al creditore che ha ricevuto il pagamento è consentito di impugnare il pagamento ricevuto in buona fede, ignorando che la cosa che riceveva dal debitore apparteneva ad altri un’impugnazione effettuata in concreto dal creditore che, dopo aver ricevuto il pagamento, può temere iniziative e pretese dal terzo proprietario: a tal fine può impugnare il pagamento effettuato RESTITUENDO LA COSA AL DEBITORE, mantenendo il suo diritto di credito e rifiutando un pagamento irregolare.
18. il diritto alla quietanza e l’impugnazione della quietanza
All’atto del pagamento il debitore ha diritto ad ottenere direttamente dal creditore una dichiarazione unilaterale recettizia che contenga il riconoscimento di quanto il debitore ha pagato quietanza, la quale ha valore di confessione stragiudiziale. Se il creditore si rifiuta di rilasciarla, il debitore può rifiutarsi di pagare.
1. Il creditore può addebitare o pretendere le spese della quietanza.
2. Il debitore ha diritto di esigere che vi sia indicato il titolo o la causa del pagamento ma non si vedere apposta una dichiarazione liberatoria da parte del creditore.
Essendo che ogni pagamento è oggi accompagnata dall’emissione di un documento fiscale, quale la fattura, è sufficiente apporre sulla stessa fattura all’atto o successivamente al pagamento della annotazione “pagato”, firmata dal creditore emittente.
Art. 1199,2 il rilascio della fattura per il capitale fa presumere l’avvenuto pagamento degli interessi. Si tratta di una prestazione juris tantum per la quale è possibile per il creditore fornire prova contraria.
Il creditore che abbia ottenuto il pagamento per uno dei diversi crediti nei cnf di uno stesso debitore può, salvo diversa espressa dichiarazione o specificazione del debitore, imputare il pagamento ottenuto ad un determinato debito. Il debitore, una volta accettata la quietanza, non può successivamente pretendere una diversa imputazione, a meno che non vi sia stato da parte del debitore dolo o sorpresa il creditore ha approfittato della fiducia del debitore e contrariamente a quanto dichiarato, espressamente o indirettamente all’atto di accettare il pagamento, abbia indicato nella quietanza una impugnazione diversa da quella dichiarata.
19. L’imputazione del pagamento
La legge riconosce al debitore la facoltà di indicare quale debito intende soddisfare, nel caso ne abbia della medesima specie nei cnf di uno stesso creditore. Se non utilizza questa facoltà di imputare il pagamento ad un debito x, l’art. 1193 prescrive che:
– Tra i debiti scaduti, quello meno garantito
– Tra i debito ugualmente garantiti, il più oneroso per il debitore
– Tra i debiti ugualmente onerosi, il più oneroso
– Nel caso i precedenti criteri non siano applicabili, l’imputazione avviene proporzionalmente ai vari debiti.
Per quanto riguarda l’imputazione del pagamento alle diverse componenti di un debito pecuniario la legge prevede rigidi criteri ai quali il debitore può derogare solo con il consenso del creditore. L’art. 1194, prevede che il pagamento deve essere imputato, nell’ordine: agli interessi, alle spese e poi al capitale.
20. La regola della correttezza o della buona fede in senso oggettivo
L’esercizio e l’adempimento dei doveri non può contrastare o prescindere dall’osservanza delle regole della correttezza l’art. 1175, a tal proposito, dispone che il debitore ed il creditore debbono comportarsi secondo le regole della correttezza.
Il criterio della correttezza è uno strumento necessario affinché il comportamento delle parti, nel rapporto obbligatorio realizzi in pieno gli INTERESSI PERSEGUITI dalle parti e NEUTRALIZZI ogni comportamento e iniziativa del debitore o creditore che sia tesa a raggiungere un vantaggio a danno dell’altro o soltanto a trascurare gli interessi tipicamente presenti dell’altra parte.
Dal principio di correttezza sono emersi specifici doveri, quale quello di informazione e’ necessario che vengano fornite correttamente tutte le informazioni in modo che il rapp. obbl. possa distribuire correttamente tra le parti i vantaggi su cui le stesse hanno fatto affidamento.
La regola della correttezza consente quindi di aggiungere, affiancare o correggere la valutazione operata alla luce della disciplina legale con un criterio che si ispira alle regole della comune e corretta esperienza per far prevalere, eventualmente, sul formalismo del diritto, la sostanza delle finalità e degli interessi perseguiti dalle parti.
21. le obbligazioni pecuniarie
L’importanza e la centralità dell’obbligazione pecuniaria dipende dal suo oggetto, consistente in una somma di denaro :
a. il mezzo legale di pagamento generalmente riconosciuto.
b. l’unità di conto direttamente funzionale ed idonea a consentire quale mezzo di scambio di tutti i valori, la valutazione e l’apprezzamento economico dei beni e delle prestazioni e dei servizi, come pure dei danni materiali e immateriali, morali, biologici o alla vita di relazione.
c. Il mezzo di acquisto di ogni altro bene o servizio.
d. Il mezzo di conservazione di valori economici.
Il denaro è una creazione dello Stato e si distingue in:
a. Denaro contante, ossia banconote e moneta divisionaria
b. Moneta scritturale, ossia la c.d. liquidità monetaria annotata principalmente nei conti bancari la sua circolazione avviene attraverso successive annotazioni sui conti dei soggetti interessati e, perciò, di solito, l’appartenenza e la disponibilità della moneta da parte del titolare si manifesta in modo astratto.
Il principio guida che il legislatore pone a presupposto per le obbligazioni pecuniarie è il PRINCIPIO NOMINALISTICO: IL DEBITORE PECUNIARIO SI LIBERA DEL PROPRIO DEBITO CON IL PAGAMENTO DELLA MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO (art. 1277) pertanto al creditore è precluso di rifiutare il pagamento con moneta legale e di eccepire al debitore il diminuito potere di acquisto della somma di denaro oggetto dell’obbligazione.
Perdita di potere di acquisto della moneta inflazione
Aumento di potere di acquisto della moneta deflazione
Pertanto è diffusa l’utilizzazione di strumenti legali quali le clausole contrattuali monetarie con cui è consentito, sulla base di specifici parametri, aggiornare nel corso del tempo l’ammontare delle somme di denaro oggetto dell’obb. pecun. Alle modificazioni del potere di acquisto della moneta:
a. Clausole oro o clausole merci, ove il debito pecuniario viene rivalutato in virtù dei progressivi incrementi del prezzo dell’oro o di una merce x
b. Clausole ISTAT, che si fondano sui rapporti elaborati dall’istituto centrale di statistica, a cui la stessa legge in alcuni rapporti contrattuali fa espresso riferimento (es. locazione)
Il debito pecuniario si divide in:
a. Debito di valuta oggetto della prestazione è una somma di denaro x
b. Debito di valore il debitore è obbligato a pagare una somma di denaro pari al valore di un altro bene (es. debito risarcitorio). Il debito di valore diviene debito di valuta solo con la liquidazione del danno. Pertanto se la liquidazione avviene a distanza di tempo dal momento del danno, il valore che verrà preso in considerazione e liquidato è quello del momento della liquidazione del danno.
L’obbligazione pecuniari a è considerata una obbligazione di genere, ossia di cose FUNGIBILI:
a. Ogni banconota o moneta è sostituibile con altra
b. Il debito pecuniario consiste nell’attribuzione di unità monetarie assolutamente astratte, la cui prima caratteristica è data dalla assoluta identità e fungibilità, per definizione legale, di tutte le unità monetarie presenti e future
L’obbligazione pecuniaria comporta la produzione di interessi: il debitore, per estinguere l’obbligazione, deve pagare oltre alla somma originariamente dovuta (debito per il capitale) anche una somma di denaro pari agli interessi prodottisi dal momento in cui il debito di somma di denaro è divenuto liquido ed esigibile (art. 1282,1) secondo il tasso previsto dalla legge (art. 1284, oggi 2,5% annuo).
– Liquidità: momento in cui la somma di denaro viene determinata nel suo ammontare
– Esigibilità: essersi verificata la scadenza del credito pecuniario
Il prodursi di interessi è giustificato dal fatto che avere a disposizione una somma di denaro si accompagna ad un vantaggio economico di liquidità che, se il creditore non percepisce sin dal momento della esigibilità del credito pecuniario e al contrario viene percepita dal debitore, deve essere remunerata dal debitore, almeno nella misura degli interessi legali: ogni anno il Ministro del Tesoro, con proprio decreto, non oltre il 5 dicembre, stabilisce la misura del saggio sulla base del rendimento annuo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto il tasso di inflazione registrato nell’anno.
Le parti possono anche determinare convenzionalmente il tasso degli interessi in misura minore o maggiore del tassi legale (es. mutuo oneroso) MA se il tasso pattuito > tasso legale (interessi ultralegali) la convenzione è valida solo se è stata pattuita per iscritto (art. 1284). Nella determinazione degli interessi, le parti possono far riferimento per relationem al tasso determinato da altri soggetti (es. tasso Buoni Ordinari del Tesoro).
Gli Interessi Moratori sono quelli dovuti dal debitore per il ritardo nel pagamento: ex art. 1224 sono pari agli interessi legali indipendentemente dalla prova del debitore di aver sofferto alcun danno. Si tratta di una liquidazione “forfettizzata” del danno, tipica delle obb. pecuniarie, la cui ratio risiede nel fatto che:
a. Avere una somma di denaro comporta il vantaggio della liquidità e gli interessi moratori svolgono la funzione di equilibrare in maniera forfettaria la perdita potenziale subita dal creditore per non aver potuto godere di tale liquidità
b. Se fosse necessaria la prova dello specifico danno subito dal creditore per il ritardo, i tribunali sarebbero pieni di controversie relative alla determinazione del danno specificatamente subito
Il creditore, però, può richiedere anche l’eventuale ulteriore danno, dandone prova, ad esempio se il valore della moneta oggetto dell’obbligazione nel periodo di ritardo ha subito una rilevante svalutazione NEL 2008 LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE HANNO STABILITO IL PRINCIPIO PER CUI, OLTRE AGLI INTERESSI LEGALI, è POSSIBILE RICONOSCERE IN VIA PRESUNTIVA LA DIFFERENZA TRA IL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO ANNUO NETTO DEI TITOLI DI STATO DI DURATA NON > 1 ANNO ED IL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI DETERMINATO PER OGNI ANNO.
Gli interessi compensativi o corrispettivi decorrono anche se il credito non è ancora esigibile, ex art. 1499 e, nelle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, gli interessi vengono fatti decorrere dal momento in cui si è verificato il fatto dannoso, ovviamente antecedente a quello in cui sarà possibile liquidare il danno.
Art. 1283, Anatocismo, ossia la produzione di interessi sugli interessi o interessi composti, con riguardo alla possibilità che gli interessi scaduti possano a loro volta produrre altri interessi. Una possibilità circoscritta dal gg della domanda giudiziale e solo se si tratta di interessi dovuti da almeno 6 mesi. Tuttavia, lo stesso articolo permette di derogare in caso di usi contrari, riscontrabili soprattutto in materia bancaria: es. capitalizzazione degli interessi praticati dalle banche il legislatore ha ritenuto, però, legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del cliente solo se la stessa capitalizzazione è riconosciuta anche sulle somme di cui il cliente è creditore, in quanto depositato su cc.
Il tema dell’usura non è direttamente trattato nella sezione delle obbligazioni (il delitto di usura è stato inserito solo nel c.p. del 1930):
a. Art. 1448 cc consente la rescissione del contratto concluso in stato di bisogno quando la sproporzione tra la prestazione è tale che per la parte danneggiata la lesione subita eccede la metà del valore che la prestazione aveva al tempo del contratto.
b. Art. 1815,2 cc riguardo al mutuo, se sono convenuti interessi usurai , la clausola è nulla e non dovuti gli interessi
L’interesse usurario : l. 7 marzo 1996 n. 108 “disposizioni in materia d’usura” ha stabilito un sistema identificativo da parte del ministero del tesoro del limite numerico oltre il quale gli interessi sono considerati usurai una rilevazione trimestrale con decreto Min. Tes. Con specifico riferimento alle diverse operazioni di credito.
a. Se esplicitamente pattuito, lo somma di denaro oggetto dell’obbligazione può consistere in moneta non avente corso legale nello stato altrimenti il creditore ha la facoltà di estinguere il debito anche con altra moneta, secondo il corso del cambio del giorno della scadenza dell’obbligazione.
22. la mora del creditore
Se il dovere del debitore di eseguire la prestazione non può essere espletato a causa di una mancata e priva di giustificazione collaborazione del creditore non solo si ESCLUDE LA RESPONSABILITA’ DEL DEBITORE ma fa sorgere in questi un DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI. Ex art. 1220 non può essere quindi considerato debitore moroso e non sopporta le conseguenze della mora debendi.
Per l’effettiva costituzione in mora del creditore, il debitore deve porre in essere una offerta formale, che, a seconda della natura della prestazione dovuta, dovrà essere eseguita nelle forme:
a. Dell’offerta reale, tramite ufficiale giudiziario o notaio che offra le cose mobili, il danaro o i titoli di credito materialmente al creditore
b. Offerta per intimidazione, tramite ufficiale giudiziario per le cose mobili che non possono essere materialmente offerte perché trovasi in luogo diverso, art. 1209, idem per le cose immobili, art. 1216.
Attraverso il procedimento di messa in mora il debitore dsl gg dell’offerta non deve più gli interessi né i frutti sulla cosa che non siano stati percepiti e, se la prestazione diviene impossibile, non è a lui imputabile la causa.
Una volta eseguita l’offerta il debitore può eseguire il deposito delle cose dovute, nelle forme ex art. 1211 e ss. Se il deposito è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirare le cose depositate ed è liberato dall’obbligazione, art. 1210.
23. il ritardo del debitore nell’adempimento o mora del debitore
Mora del debitore = ritardo nell’adempimento dell’obbligazione, il cui verificarsi è anche legato a specifici atti formali, ex art. 1219, i quali consistono della formale costituzione in mora del debitore da parte del creditore, attraverso intimazione o richiesta per iscritto, da cui discendono due effetti:
a. Obbligo del debitore di risarcire il danno cagionato in ritardo (nelle obb. pecuniarie = interessi moratori ; altr obb. = necessita prova del creditore)
b. Aggravamento del rischio relativo alla prestazione dovuta per il debitore, poiché qualora la prestazione divenga impossibile per causa non imputabile al debitore, questi non è liberato a meno che non ne fornisca la prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore.
In alcuni casi non è necessario l’atto formale:
a. Quando il debito deriva da fatto illecito e, quindi, l’obbligo del danneggiante sorge contestualmente al fanno arrecato al creditore della prestazione risarcitoria, che è immediatamente esigibile e scaduta
b. Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
c. Quando è scaduto il termine per l’adempimento e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.
b. Se la cosa dovuta dal debitore è un bene illecitamente sottratto dal debitore responsabile ex art. 2043, il debitore è sempre e comunque responsabile della perdita del bene e non può fornirne alcuna prova liberatoria ed è sempre obbligato a restituire il valore del bene perduto.
24. l’inadempimento
Ossia la mancata esecuzione della prestazione dovuta che comporta la responsabilità del debitore che resta obbligato al risarcimento del danno verso il creditore una prestazione risarcitoria strumentale a far conseguire al debitore anche l’interesse ad essere reso indenne dal disagio subito per effetto della mancata esecuzione della prestazione.
Il debitore può liberarsi da tale responsabilità risarcitoria solo se prova che la causa dell’inadempimento risiede in una impossibilità della prestazione a lui non imputabile (art. 1218): una responsabilità che deve essere oggettiva per chiunque deve risultare impossibile eseguire la prestazione e non solo per il debitore e non deve essere dipendente da eventi imputabili allo stesso. L’evento che ha causato l’impossibilità deve essere inevitabile e imprevedibile:
a. Casi fortuiti (eg. Black out)
b. Eventi di causa maggiore (evento fisico- naturale)
c. Fatti di terzi (scioperi)
d. Decisione imperativa di una autorità
Il debitore è anche responsabile dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale nell’esecuzione della prestazione, ex art. 1228
N.B. il criterio della diligenza ex art. 1176 non è sufficiente a dimostrare che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione dipendano da cause a lui non imputabili esso semmai può aiutare il debitore a trovare il criterio per ricostruire la tipologia, la portata ed il contenuto della prestazione a cui si è obbligato, con il risultato di poter delimitare gli eventuali confini di esigibilità della prestazione. A tal proposito la dottrina ha elaborato due categorie di obbligazione, ove si tratta di prestazioni di fare ove l’obbligo assunto dal debitore è mirato a realizzare un interesse economico e giuridico del creditore:
a. Obbligazioni di mezzo, es. il lavoratore salariato mette a disposizione la sua prestazione per il tempo richiesto indipendentemente dal risultato produttivo raggiunto.
b. Obbligazioni di risultato, es. affidiamo al meccanico la macchina affinché venga riparata.
Ma tali distinzioni sono poco compatibili con le prestazioni di dare:
a. Cose generiche, ovvero l’oggetto della prestazione è una determinata quantità di beni appartenenti ad un particolare genere (es. 10.000 euro; 10 l di benzina) e pertanto risulterà più difficile addurre prove sul piano della configurabilità dell’impossibilità della prestazione dovuta.
b. Cose specifiche, ovvero l’oggetto della prestazione è un bene infungibile oppure un bene un tempo fungibile ma ora non più (es. una macchina che una volta immatricolata diviene un bene determinato) e, quindi, il perimetro della cosa oggetto della prest. Rende la prestazione impossibile ed apre il problema dell’imputabilità o meno della impossibilità al debitore.
25. il risarcimento del danno
La responsabilità per inadempimento comporta per il debitore l’obbligo di risarcire il danno:
a. Sia se dipenda da COLPA (mancata osservanza della diligenza)
b. Sia che dipenda da DOLO (consapevole decisione di non voler adempiere)
Pertanto nel linguaggio corrente si fa riferimento alla COLPA = IMPUTABILITA’ DELL’INADEMPIMENTO STESSO, indipendentemente che sia stato causato effettivamente dalla colpa o dal dolo.
Le parti possono concordare una esclusione di responsabilità per determinate ipotesi di inadempimento entro i limiti dell’art. 1229 negazione dell’efficacia di ogni patto che escluda o limiti la responsabilità per dolo o colpa grave.
L’obbligazione risarcitoria comprende diverse componenti ex art. 1223:
a. La perdita subita dal creditore (danno emergente o mancato guadagno)
b. Il debitore risponde solo del peso del danno prevedibile nel momento in cui l’obbligazione è sorta a meno che l’inadempimento non sia dipeso dal dolo del debitore
c. È necessario che il danno sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento
Sull’obbligo di risarcimento può influire il creditore che abbia concorso a cagionare il danno ex art. 1227,1 una volta accertata la misura e l’incidenza della concorrente colpa del creditore, l’obb. risarc. A carico del debitore andrà proporzionalmente ridotta.
Il risarcimento del danno non è dovuto quando il creditore avrebbe potuto evitarlo usando l’ordinaria diligenza.
La prova del danno subito è un onere a carico del creditore danneggiato ma, nel caso in cui non riesca a provarlo nel suo preciso ammontare, è liquidato attraverso una valutazione equitativa ex art. 1226.