7a. L’organizzazione amministrativa centrale e periferica dello Stato
- Dal modello organizzativo dell’ammin. per ministeri, risalente alla Legge Cavour del 1853. negli anni ’90 un imponente disegno riformatore ha portato all’adozione delle c.d. Leggi Bassanini volte a decentrare funzioni amministrative a beneficio delle Regioni e delle autonomie territoriali in genere, e finalizzate ad instaurare il c.d. federalismo amministrativo, ossia il massimo federalismo possibile a Cost. invariata. Un modello risultato anticipatore della riforma del titolo V, che ha operato soprattutto in base al principio di sussidiarietà , rovesciando la prospettiva nell’assetto delle funzioni pubbliche e prevedendo per i livelli + alti solo ciò che non possono gestire quelli + vicini ai cittadini.
- La riforma dell’organizzazione del Governo, del 1997, conducendo ad una complessiva revisione delle funzioni e dell’organizzazione degli apparati ministeriali, ed il nuovo ordinamento della Presidenza d.C. dei Ministri si pongono come una variabile dipendente rispetto al processo di integrazione comunitaria ma anche all’ampio decentramento delle funz. Amminis. nei cnf delle autonomie territoriali, nella consapevolezza che soltanto una riforma che avesse operato una rimodulazione dell’ammin. centrale avrebbe scongiurato la tendenza a resistere allo spostamento verso la periferia di attribuzioni, funzioni, poteri.
- In attuazione del dettato cost. art 95, 3° , la riforma è diretta a razionalizzare contestualmente tanto l’organizz. dei Ministeri, quanto l’ordinamento della PdC dei Ministri, in relazione alla diversità delle funzioni che sono chiamati a svolgere i rispettivi apparati:
- Funzioni di settore in ambiti rideterminati (Ministeri)
- Funzioni strutturali a quelle proprie del PdC (Pres. d.C. dei Ministri)
Presidenza del Consiglio dei Ministri-
- La riforma del 1999 della disciplina dell’ordinamento, dell’organizzazione e delle funzioni della PdC dei Ministri rivisita e razionalizza la Presidenza quale cabina di regia della politica governativa, secondo un modello costruito intorno alla figura del 1° Ministro ed alla funzione centrale che assume nei cnf della compagine governativa, anche attraverso il collegamento con le altre amm. , e nei cnf delle istituzioni europee e del sistema delle autonomie territoriali, promovendo collaborazione tra i diversi livelli di Governo. Si tratta di un modello:
- snello ( non aggravato da compiti gestionali) e flessibile (modificabile discr. dal PdC)
- che gode di una autonomia organizzativa, contabile e di bilancio
- posto al servizio di quelle autonome funzioni presidenziali volte ad assicurare l’unità di indirizzo politico e amministrativo del Governo.
- Si prevede poi uno snellimento di tutte le funzioni ministeriali ad essa nel tempo affidate, procedendo ad una loro devoluzione verso i rami di amministrazione specificatamente competenti; sebbene questa struttura possa esser messa in discussione da due interventi normativi della XV e XVI legislatura (2006 e 2008), che in controtendenza hanno condotto alla Presidenza una serie di nuove competenze.
- Rimane invece confermata, la ridefinizione dell’assetto organizzativo della Pres. del Consiglio, introdotta dal d.lgs. n.303/1999, con la costituzione di una struttura flessibile, che si limita a prevedere come necessari solo alcuni organi ed uffici, delegificando l’ulteriore disciplina e rimettendola ai decreti dello stesso PdC, ma pur sempre sottoposti al parere e al controllo degli organi ausiliari del Governo (C.Cost. sent. n. 221/2002).
- In tal modo ogni PdC, grazie al dinamismo delle strutture presidenziali, può dal loro una personale impronta, in relazione al programma di Governo, ridefinendo le strutture generali della Presidenza del Consiglio:
- il Segretariato Generale, di cui fanno parte tutte le strutture non affidate alla resp. dei Ministri senza portafoglio o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari di Presidenza.
- Le Strutture posta a supporto organizz. dei ministri snz portafoglio o di sottos. della P.
- Gli uffici di diretta collaborazione con il Presidente, e qll con i ministri snz portafoglio ed i sottosegretari della Presidenza.
- Al segretariato generale è preposto un Segretario generale, che sovrintende all’organizzazione ed alla gestione amministrativa e contabile di tutte le sue strutture, impartisce le direttive generali per l’azione ammin. e determina gli obiettivi gestionali. Questi è nominato con d.p.c.m e decade dall’incarico con il giuramento del nuovo Governo.
- La PdC di avvale anche di personale non appartenente ai ruoli della Presidenza, benchè con l’insediamento del nuovo Governo cessino di efficacia i decreti di utilizzazione del personale estraneo alla p.a. e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche.
I Ministeri-
- La riforma del 1999 prevede una esaltazione degli indirizzi politivi destinati ad agire trasversalmente ai vari rami della p.a. , vincolandoli ad una azione coerente. Ciò comporta, all’esito di un riaccorpamento di competenze, una necessaria riduzione dei Ministeri. (da 18 a 12 d.l. n. 217/2001 e da 12 a 14 l.n. 317/2001)
- Ma all’inizio della XV legislatura, con il d.l. n. 181/2006, si riorganizzano anche le attribuzioni dei Ministeri, che tornano a 18, nel dichiarato intento di rafforzare l’azione di governo e renderla più funzionale alla realizzazione del programma e in quello + recondito di individuare una serie di possibilità per incidere sulla composizione del Governo, al di là degli spazi di manovra.
- Ma, con la l.n.244/2007, all’inizio della XVI legislatura ritornano a 12. Il Governo Berlusconi IV ha adottato il d.l. 85/2009, individuando i 12 nuovi ministeri, stabilendo che la ridefinizione ivi prevista degli assetti organizzativi delle nuove strutture ministeriali debba assicurare una riduzione della spesa almeno del 20%.
- Tale assetto è stato rimesso in discussione con la l. n. 172/2009 che è intervenuta anche sul numero complessivo dei Ministeri, pari a 13, sdoppiando il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali in Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Ministero della Salute.
- Ma, il ricorso sistematico alla decretazione d’urgenza, in questa materia, non solo tradisce un’evidente incursione nell’organizzazione governativa della “maggioranza di turno” al governo per esigenze partitiche ma finisce per vanificare la riserva di legge, di cui all’art.95,3° Cost., voluta dai padri costituenti per garantire la stabilità e certezza dell’organizzazione di Governo.
- Ma tale riordino delle competenze ministeriali, non ha inciso sul modello a geometria variabile dell’organizzazione ministeriale, introdotto con la riforma del 1999, il quale prevede un nucleo comune ed indefettibile per tutti gli apparati ministeriali, relativamente flessibile, cui è possibile apportare modifiche, ma pur sempre nel rispetto di modelli previamente individuati.
- Il compito di dettare la disciplina dell’articolazione strutturale dei Ministeri, e di rivederlo con cadenza biennale, è affidato ad appositi regolamenti governativi in delegificazione, chiamati a raccogliere tutte le disposizione normative relative ad ogni Ministero, in un unico regolamento di organizzazione.
- La disciplina comune in materia di organizz. ministeriale vede sempre al suo vertice il Ministro, a cui però fa capo soltanto la fissazione degli indirizzi politico-amministrativi del settore, avvalendosi del supporto di uffici di diretta collaborazione, la cui proliferazione ha portato ad una degenerazione verso lo svolgimenti di funzione di amministrazione attiva, espropriando le direzioni generali.
- L’articolazione strutturale di tutti i ministeri è composta da:
- Dipartimenti (se il Min. concentra + macroaree funzionali omogenee)
- Segretariato generale(se la macroarea omogenea funzionale è unica)
- unità di primo livello- le c.d. direzioni generali, organizzate, a seconda delle competenze attributive della legge al singolo Dicastero, alternativamente in:
Esse sono rette da un direttore generale ed hanno funzioni settoriali rispetto alle attribuzioni del ministero, ossia funzioni strumentali all’esercizio dei compiti istituzionali. In tali Dicasteri è possibile istituire un Segretario Generale, che opera alle dirette dipendenze del Ministro e a cui fanno capo le diverse direzioni generali. Nel caso di una dipartimentalizzazione vi è la nomina di un Capo del dipartimento, a cui è preposto un Dirigente generale, responsabile dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Le Agenzie, strutture operative con funzioni gestionali al pari dei dipartimenti, ma esterne all’apparato ministeriale. Esse svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, a favore delle amm. pubbliche, anche regionali e locali. Al loro vertice è posto un Direttore generale ed un Comitato direttivo, che lo coadiuva, composto da non + di 4 dirigenti dei principali settori di attività dell’agenzia.
- Vi sono poi, nell’ambito dell’organizzazione ministeriale, delle aziende o amministrazioni autonome, in genere prive di personalità giuridica, finalizzate alla produzione di beni e servizi, e pertanto agiscono nelle forme del diritto privato, pur sempre, però incardinate con legge all’interno dei Ministeri.
- Al di fuori della tradizionale articolazione strutturale ministeriale si trovano gli enti pubblici, ossia gli enti parastatali operanti in ambito nazionale o a livello locale per lo svolgimento delle attività + disparate, in relazione ai molteplici fini che si intendono perseguire con il loro operato. Istituite necessariamente con legge, tali organizzazioni di constano, nella loro struttura minima, di un Consiglio di amministrazione, un Collegio dei revisori dei conti ed un Presidente, che ha la rappresentanza giuridica dell’ente, nominato con d.p.r. Un’operazione di riordino degli enti pubblici nazionali, operata con d.lgs. 419/1999, ha richiesto che questi si dotino di uno statuto, adottato sulla base di un modello predeterminato dallo stesso decreto, operando, cosà¬, una vera e propria delegificazione. Distinti da questa categoria sono i c.d. enti pubblici economici, i quali possono agire mediante strumenti privatistici.
L’organizzazione periferica dello Stato
- E’ costituita da uffici ministeriali decentrati sul territorio nazionale.
- Il d.lgs. n. 300/1999 ha previsto la trasformazione delle Prefetture in Prefetture-Uffici territoriali del Governo, al cui vertice rimangono i Prefetti (da sempre rappresentanti del Governo a livello provinciale), in cui sono confluite anche tutte le competenze degli uffici periferici delle diverse amministrazioni statali, eccetto quelle dipendenti dai M. della difesa, esteri, giustizia, econ e fin, istruzione, beni e att. Cult.
- In tal modo viene assicurato l’esercizio coordinato dell’attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantita la leale collaborazione dei suddetti uffici con gli enti locali, grazie anche alla previsione secondo cui il titolare dell’Ufficio territoriale del Governo è coadiuvato da una Conferenza permanente, da lui presieduta, composta dai respons. di tutte le strutture amministrative periferiche dello stato e dai rapp. degli enti locali.
- Con la riforma del titolo V parte 2° cost., è stata soppressa la figura del Commissario di Governo, pertanto il Prefetto titolare dell’Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo regionale, assume anche la funzione di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, e chiamato ad operare il raccordo tra istituzioni dello stato presenti sul territorio.