la tutela giurisdizionale dei diritti – cap. XCI
1. Forme e tecniche di tutela
La titolarità di un diritto comporta il potere di soddisfare l’interesse sottostante all’attribuzione del diritto stesso ma anche quello di reagire, secondo le modalità determinate in via preventiva dalla legge, a quei comportamenti dei terzi che si mostrino idonei a frustrare l’attuazione dell’interesse protetto:
Tutela come fenomeno in virtù del quale un dato interesse entra a far parte del novero di quelli di cui l’ordinamento promuove la realizzazione.
Tutela come attitudine dell’ordinamento a mobilitarsi a favore del titolare del diritto quando la realizzazione dell’interesse protetto venga frustata da comportamenti non cooperativi o francamente aggressivi, degli altri consociati. (art. 24 cost.) tutela giurisdizionale dei diritti:
Tutela risarcitoria: comune sia ai diritti assoluti che a quelli di credito.
Risarcimento per equivalente, forma specifica
Tutela restitutoria: diritti assoluti.
Sentenze di mero accertamento, di condanna portanti obblighi di restituzione, di cessazione (a. inibitoria)
Tutela satisfattoria: diritti di credito.
Tutela del consumatore: azione di classe.
2. I diritti nel processo: azione ed eccezione. Il principio dell’onere della prova.
Procedura civile regole per l’esercizio di un diritto in sede processuale:
a. La tutela giurisdizionale è di regola attivabile su istanza di parte mediante la proposizione di una domanda, la cui ammissibilità è subordinata alla sussistenza di un idoneo interesse ad agire.
b. È necessario fornire la prova dei fatti su cui il diritto stesso si fonda (art. 2697): il giudice non potrà mai accogliere la domanda priva della prova (princ. Dispositivo).
c. Il processo è un contraddittorio che impone la presenza a pieno titolo del convenuto, il quale dispone della c.d. eccezione: può far valere la circostanza che il diritto dedotto in giudizio dall’attore non è mai esistito, si è estinto o si è modificato tali fatti debbono altresì essere provati.
Il regime dell’onere della prova può essere modificato dalla legge ed entro limiti assai rigidi dalle parti.
a. l’intervento della legge sull’onere della prova si traduce nel ricorso a presunzioni legali: un certo fatto si dà per avverato. Solo le presunzioni relative (ammettono prova contraria) hanno a che vedere con l’onere della prova.
b. Interventi pattizi sono ammessi solo dove non si controverta su diritti indisponibili e se non rendono a una delle parti eccessivamente difficile l’esercizio del diritto (art. 2698).
c. La giurisprudenza (cass.sez.un. 30 ottobre 2001) in un caso di responsabilità per inadempimento di un contratto di fornitura ha individuato la regola della vicinanza o riferibilità della prova quale criterio di distribuzione degli oneri probatori:
La prova di fatto rilevante ai fini della controversia grava su colui che può reperirla più semplicemente.
La parte non inadempiente si deve limitare a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, mentre è sufficiente che alleghi l’inadempimento della controparte su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costitutivo dell’adempimento o dalla impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
La parte inadempiente convenuta che si avvalga dell’eccezione di inadempimento ha solo l’onere dell’allegazione dell’altrui inadempimento, spettando a controparte la dimostrazione del proprio adempimento.
3. I vari tipi di prova
Prova strumento grazie al quale il giudice può trarre informazioni utili ai fini della ricostruzione dei fatti di causa e decidere quest’ultima nel modo più consapevole possibile: la soluzione delle controversie deve fondarsi su un accertamento dei fatti rilevanti ai fini della causa e quindi su un criterio di verità.
Le singole prove, in base alla loro modalità di formazione, si distinguono in:
Prove documentali, le quali precedono il processo:
Atto pubblico, il quale fa prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza documenta una verità storica ed è prova legale, dal momento che il giudice deve dare per accertati i fatti cui si riferisce almeno sino alla querela di falso, rimedio di natura penale che implica l’incriminazione del pubblico ufficiale per falso in atto pubblico.
Scrittura privata, fa prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute da colui che l’ha sottoscritta. Si atteggia a prova legale solo quando colui contro il quale è prodotta in giudizio ne riconosce la sottoscrizione o questa sia legalmente considerata come riconosciuta. Essa non ha data certa, acquistandolo solo con la registrazione o con il verificarsi di un evento che stabilisca in certo modo l’anteriorità della formazione del documento.
Prove semplici, la cui formazione è coeva allo svolgimento del processo:
Prova testimoniale, non è una prova legale ed è ammessa quasi sempre per discrezionalità del giudice, salvo che il contratto non abbia valore inferiore a 2.58 euro, salvi i casi in cui vi sia un principio di prova per iscritto o il contraente sia stato nella impossibilità di procurarsi una prova scritta o senza sua colpa l’abbia perduta. 2724.
Confessione, una prova legale consistente nella dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’altra (art. 2730). Forma piena prova contro colui che la effettua purché non verta su diritti non disponibili, idem per la confessione resa fuori dal processo, se fatta dalla controparte o dal suo rappresentante; se è resa da un terzo o se è contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.
Giuramento, una extrema ratio che può essere:
Decisorio, una parte deferisce all’altra il giuramento per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa: esso viene formulato in modo tale che se la parte giura vince la causa. La parte a cui è stato deferito il giuramento può o giurare o riferire il giuramento alla controparte, la quale o giura o perde. Chi giura il falso, quando è stato condannato è tenuto anche al risarcimento del danno: la decisione adottata sulla base del giuramento resta cmq intangibile, in quanto prova legale.
Suppletorio, deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate ma nemmeno del tutto sfornite.
Estimatorio, deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata e che non può essere riferito.
Presunzioni semplici, regole intese a disciplinare il ragionamento del giudice, allorchè egli sia chiamato a valutare il materiale probatorio offerto dalle parti, autorizzandolo a risalire da un fatto noto a un fatto ignoto (2727) purchè si tratti di presunzioni gravi precise e concordanti.
4. La cosa giudicata. Tipologia di sentenze.
La natura delle sentenze è in rapporto diretto con la domanda ma indirettamente è in relazione con la situazione soggettiva fatta valere in giudizio e/o con la lesione lamentata dal titolare:
a. Sentenza di mero accertamento, l’interesse dell’attore viene appagato stabilendo in modo incontrovertibile quale sia il vero stato di cose giuridico. V art. 2653 n1.
b. Sentenze di condanna, ha un quid pluris costituito dall’ordine impartito dal giudice al convenuto di dare, di fare o di non fare qualcosa. Quando abbia conseguito efficacia esecutiva, costituisce titolo per l’esecuzione forzata.
c. Sentenze costitutive, attuano direttamente il diritto fatto valere in giudizio e pongono capo ad effetti innovativi rispetto alla situazione preesistente.
Nel nostro ordinamento vi sono tre gradi di giudizio. Quando una sentenza non è impugnata fin dal principio, essa acquista efficacia di COSA GIUDICATA e pertanto fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909). Qualora la questione decisa dalla sentenza passata in giudizio, si presenti come pregiudiziale in altro diverso procedimento, il giudice deve decidere sulla base del giudicato.
5. L’esecuzione forzata
La legge riconosce alla s. di condanna l’attitudine a fondare il processo esecutivo: attività giurisdizionale che mira a far conseguire al creditore la prestazione dovuta allorché il debitore non abbia adempiuto. Essa può essere di due diversi tipi:
• Per espropriazione, procedimento che si articola in una pluralità di fasi. La prima è il pignoramento, che produce una situazione di inefficacia relativa dei beni staggiti; ad esso segue la vendita forzata a terzi dei suddetti beni con conseguente distribuzione del ricavato ai creditori o, in alternativa, la loro assegnazione forzata a questi ultimi. Forma di tutela propria delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro. Per procedere all’esecuzione forzata il creditore deve munirsi di un titolo esecutivo riguardante un diritto certo liquido ed esigibile, che può essere rappresentato da:
1. Sentenza di condanna o altro provvedimento con efficacia esecutiva
2. Cambiali o altro titolo di credito o con pari efficacia legale
3. Atti ricevuti da notaio o p. ufficiale all’uopo autorizzato, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.
Di norma il titolo va notificato al debitore insieme con il precetto di intimidazione ad adempire l’obbligo, entro un termine non < 10 gg, salvo il caso di pericolo nel ritardo, con l’avvertimento che in mancanza si procederà all’esecuzione forzata.
La l. 302/1998 ha semplificato le procedure esecutive, consentendo al giudice dell’esecuzione di delegare ad un notaio l’attività di liquidazione nelle procedure di esecuzione su beni immobili e mobili registrati. L’espropriazione può avere luogo presso terzi, se siano in possesso delle cose del debitore o se siano a loro volta debitori di questi.
• In forma specifica, presiede alla tutela dei diritti alla consegna di beni mobili, al rilascio di immobili o all’attuazione di un obbligo di fare fungibile o di non fare, il cui inadempimento ponga capo ad un opus materiale suscettibile di rimozione forzata.
Con la l. 69/2009 è stato introdotta la possibilità per il giudice di fissare nel provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi di fare infungibili o di non fare, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. La misura pecuniaria può essere disposta solo su richiesta della parte, se il suo ammontare non risulti iniquo. Il provvedimento di condanna costituisce un TITOLO ESECUTIVO per il pagamento delle somme dovute per il ritardo. Non si applica la disciplina alle controversie sul lavoro subordinato un nuovo istituto consistente in una misura pecuniaria con funzione compulsoria di applicazione generale “COMMINATORIA”: L’ESECUZIONE INDIRETTA ENTRA A FAR PARTE DEL NOSTRO ORDINAMENTO COME TECNICA DI RAFFORZAMENTO DELL’EFFETTIVITA’ DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI DI CONDANNA O ANTICIPATORI DI QUESTA, CHE IMPONGONO UN OBBLIGO DI FARE INFUNGIBILE O DI NON FARE.