gli enti non economici – cap. XIII
- 1. Elementi materiali dell’ente e autonomia privata. Le associazioni
Gli enti giuridici vengono scomposti in:
- Elementi materiali: persone fisiche, patrimonio e scopo è dalla cui interrelazione si traggono i criteri fondamentali per distinguere associazioni e fondazioni.
- Elemento formale: riconoscimento dalla p. autorità, per attribuzione pers. Giuridica.
La SOGGETTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE deriva da un CONTRATTO: contratto plurilaterale con comunione di scopo (artt. 1420, 1446, 1459, 1466), il quale:
- Stabilisce i diritti e gli obblighi degli associati (art. 16,1)
- Rimane aperto alle successive adesioni di nuovi associati (art.1332) secondo le condizioni della loro ammissione dallo stesso determinate (la qualità di associato è trasmissibile solo che consentito dal contratto associativo).
L’ELEMENTO PERSONALE muta e si rinnova sia per nuove adesioni che per effetto di recessi ed esclusioni ma esso NON INFLUISCE sulla IDENTITA’ SOGGETTIVA dell’associazione.
Una volta costituita come SOGGETTO, all’associazione è attribuita una vera e propria VOLONTA’:
- Si forma nella sede collegiale dell’assemblea (per legge organo deputato a prendere le decisioni più importanti)
- Agli amministratori compete una funzione lato sensu ESECUTIVA degli indirizzi dell’assemblea e di manifestazione esterna della volontà dell’associazione e gli spettano anche decisioni operative.
Alle volte l’associazione può essere composta da associazioni minori e non da individui è es. confederazioni sindacali, ove rientrano una pluralità di federazioni o associazioni, distinte per categorie, formate da aderenti, che, come ha rilevato la cassazione, POSSONO ACQUISIRE LA CONTEMPORANEA QUALITA’ DI SOCI ANCHE DELLA FORMAZIONE MAGGIORE. In questi casi vi sarebbe difficoltà di riunire in assemblea tutti gli individui e, pertanto, dall’autonomia privata sono elaborati strumenti sostituitivi che consento, ad esempio, la partecipazione all’assemblea generale di delegati eletti da precedenti assemblee parziali.
- 2. Le fondazioni
La fondazione scaturisce dal gesto solitario di un FONDATORE che destina in modo PERMANENTE dei beni alla realizzazione di uno SCOPO che si traduce nel vantaggio di categorie più o meno ampie di beneficiari PREVENTIVAMENTE NON DETERMINATI:
- Mediante atto inter vivos
- Mediante testamento
Il fondatore fissa le regole che gli amministratori si limitano ad eseguire perché sia realizzato lo scopo prefissato, mediante un’utilizzazione dei beni destinati che, tendenzialmente, ne consenta la conservazione.
Nell’ATTO DI FONDAZIONE si distinguono:
- Profilo patrimoniale (DOTAZIONE)
- Volontà diretta a provocare la nascita del nuovo ente
L’atto è nel suo insieme UNILATERALE e può essere revocato fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento la personalità giuridica, a meno che il fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta (art. 15,1).
Tuttavia, la ns legge conosce casi di fondazione più complessi, il cui scopo altruistico può implicare in varia maniera l’esercizio di attività economiche: FONDAZIONI CHE POSSONO TRARRE RISORSE DA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (D.lgs. 153/1999
- fondazioni di origine bancaria, dei sogg. di diritto privato, con fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, derivati dai vecchi enti creditizi pubblici.
- Con d.lgs. 367/1996 la fondazione è stata scelta come modello organizzativo per tutti gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale.
N.B.
Nelle fondazioni l’elemento patrimoniale (prevalente a diff. Delle associazioni) è sempre VINCOLATO IN RAGIONE DELLA PERDURANTE VOLONTA’ ESTERNA DEL FONDATORE.
- 3. I comitati
Soggetto del diritto caratterizzato dalla RICHIESTA ESTERNA DI FONDI per il raggiungimento di scopi NON EGOISTICI e, solitamente, di PUBBLICA UTILITA’.
- 4. Denominazione e sede
Ex art. 16,1 è associazioni e fondazione devono avere una SEDE ed una DENOMINAZIONE, per una esigenza di identificazione del soggetto e di collegamento con un luogo determinato. La scelta di denominazione e sede è indispensabile per ottenere il riconoscimento che attribuisce la personalità giuridica.
Ex art. 2659,1 è riferimento a sede e denominazione per le associazioni non riconosciute, ove sono prescritte le indicazioni per la note di trascrizione, in materia di pubblicità dei diritti reali immobiliari.
- 5. Disciplina delle associazioni
Capo II, titolo II, Libro I e d.p.r. 361/2000 è contengono due gruppi di disposizioni:
- Controlli amministrativi che costituiscono svolgimento e prosiego del riconoscimento attributivo della personalità giuridica.
- Disposizioni che non presuppongono il sistema dei controlli amministrativi, come ad es. quelle sulla convocazione e sulle deliberazioni dell’assemblea delle associazioni (artt. 20 e 21) è QUESTE DISPOSIZIONI SONO APPLICABILI A TUTTE LE ASSOCIAZIONI, PURE NON RICONOSCIUTE? SI propende per la risposta affermativa ma in due differenti modi:
1) Estensione meramente analogica, alle ass. non riconosciute, delle disposizioni proprie delle persone giuridiche;
2) Applicazione diretta delle norme anche in riferimento ai principi costituzionali, come quello che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo all’interno delle formazioni sociali.
La scelta tra l’applicazione diretta e quella analogica può avere delle conseguenze sul terreno pratico MA al di là delle differenze si è venuta realizzando una notevole UNIFORMITA’ DI DISCIPLINA:
a) Il cod. attribuisce la facoltà di recesso ad nutum dall’associazione riconosciuta (art. 24,2) è parimenti in giurisprudenza per il componente dell’associazione non riconosciuta. Limite a questa facoltà può derivare dall’assunzione dell’obbligo di far parte per un tempo determinato dell’associazione. Limiti giustificati dall’esigenza di contemperamento dell’altrui interesse.
b) Esclusione dall’ass. riconosciuta può venir deliberata solo per gravi motivi e l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro 6 mesi dal gg in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 24,3) è entrambe le disposizioni sono state applicate alle ass. non riconosciute.
c) L’assemblea è organo necessario, ove si forma la volontà dell’associazione è la cassazione ha fatto applicazione diretta del principio del necessario governo assembleare all’associazione, pure non riconosciuta.
d) Il codice fissa il principio della maggioranza dei voti per le deliberazioni e determina il numero dei presenti, in ragione delle materie su cui il collegio decide è in mancanza di diverse previsioni negli accordi associativi, ex art. 36, si ritengono applicabili alle ass. non riconosciute i criteri maggioritari dettati dalla legge per le delibere assembleari per le ass. riconosciute.
e) Le deliberazioni assembleari contrarie alla legge possono essere annullate se “contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto” dal tribunale, su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero è lo stesso vale per quelle non riconosciute; è controverso se possa chiedere l’annullamento anche il pubblico ministero (no per la cassazione in virtù del carattere eccezionale del potere del p.ministero, correlato ai controlli amministrativi solo sulle ass. riconosciute).
f) ex art. 24 coloro che abbiano cessato di appartenere ad una associazione riconosciuta non possono ottenere la restituzione dei contributi versati. Idem quando, verificatasi una causa di estinzione e soddisfatti i debiti, vi sia un residuo attivo: verrà devoluto in conformità all’atto costitutivo o allo statuto o alla delibera assembleare a riguardo o dall’autorità amministrativa, ad enti con fini analoghi. Tutto ciò in virtù del carattere non economico dell’associazione è la divisibilità tra gli associati non è ammessa nemmeno nei casi di ass. non riconosciuta.
g) L’estinzione dell’associazione segue il compimento della procedura di liquidazione (art.6 d.p.r. 361/2000 e altri disp. Att. del cc). Quando l’autorità amministrativa o l’assemblea delibera lo scioglimento della ass. ric. (art.21) la liquidazione è attuata da uno o + liquidatori, designati dal pres. Del tribunale, salvo che l’atto cost. o lo statuto non prevedano una diversa forma di nomina è la giurisprudenza ha affermato che, deliberato lo scioglimento di una ass. non riconosciuta, alla definizione dei rapporti persistenti provvedono gli organi ordinari dell’associazione, attraverso una procedura NON soggetta agli art. 11-21 disp.att.per la liquidazione delle ass. ric. SCELTA CRITICATA perché QUESTE REGOLE LEGISLATIVE NON HANNO NESSUNA DIPENDENZA DAI CONTROLLI AMMINISTRATIVI.
- 6. Il codice e la disciplina specifica delle ass. non riconosciute
– In sede materiale (art. 36-38) il c.c. si è limitato a stabilire il regime del fondo comune (contributi degli associati e beni acquistati con questi) ed il regime di autonomia patrimoniale imperfetta (resp. Personale e solidale di colore che hanno agito in nome e per conto dell’ass.)
– Autonomia degli associati che con i loro “accordi” regolano “l’ordinamento e l’amministrazione” con i soli limiti di principi collegati a caratteristiche essenziali della struttura associativa e reputati inderogabili.
– Se gli accordi sono lacunosi possono venir integrati dalla disciplina legale delle persone giuridiche.
– La validità degli accordi degli associati NON è subordinata alla confezione di forme documentali e la loro esistenza ed il loro contenuto posso venir provati anche per testi (forma scritta richiesta solo per pattuizioni conferenti diritti reali immobiliari, godimento di beni immobili o altri diritti immobiliari oltre i 9 anni o indeterminato).