Il Presidente della Repubblica
1.Presupposti costituzionali della disciplina del PR
La disciplina Costituzionale del PR dipende da due scelte:
- Esterna all’assemblea- la scelta istituzionale a favore della Repubblica, espressa con referendum del 02.06.46, in quanto, qualunque fosse stata la decisione in ordine al Capo dello Stato, si sarebbe comunque dovuto prevedere un organo elettivo e con un mandato non vitalizio, essendo la repubblica il luogo di realizzazione della rappresentatività popolare, attraverso l’attribuzione al corpo elettorale della preposizione alla carica del titolare dell’organo, con elezione diretta o indiretta.. Sebbene l’esito di tal referendum non precisava se dovesse trattarsi di un organo monocratico o collegiale, tuttavia l’atto normativo che aveva disciplinato il referendum, la c.d. seconda costituzione provvisoria, aveva anticipato la scelta di un organo monocratico, prevedendo che se avesse vinto la forma repubblicana, l’Assemblea Costituente avrebbe dovuto, come suo primo atto, eleggere il Capo provvisorio dello stato. Enrico de Nicola sarebbe stato scelto e destinato, in forza della I disposizione transitoria della Cost., ad esercitare le funzioni di PR per come disciplinate dalla Cost., e ad assumerne il titolo sino all’elezione di Luigi Einaudi, da parte del primo Parlamento Repubblicano.
- La scelta della Costituente- è quella espressa il 5.9.46 dal voto favorevole all’ordine del giorno Perassi, in base al quale ci si orientò per l’adozione del sistema parlamentare da disciplinarsi con dispositivi idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell’azione di governo e ad evitare degenerazioni del parlamentarismo:
- esclusione della diretta elettività della carica di PR
- separazione del Capo dello Stato dal potere esecutivo
2.L’elezione del Presidente della Repubblica
- Il PR è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato con rappresentanti delle regioni. Ognuna di queste, infatti, ha il potere di designare 3 delegati (i consigli comunali devono sceglierne 2 rappr. della maggioranza e 1 dell’opp.), eccetto la Valle d’Aosta (1). Art.83 Cost.
- Il parlamento in seduta comune deve essere convocato dal Presidente della Camera 30 gg prima che scada il mandato. Nel caso le camere siano sciolte o manchi meno di 3 mesi, l’elezione si deve svolgere entro 15 gg dalla riunione delle nuove Camere. Sino a tal momento sono prorogati i poteri del PR in carica. Art.85 Cost.
- In caso di impedimento permanente, morte o di dimissioni del PR, il presidente della Camere deve effettuare la convocazione nel più breve termine di 15 gg Art. 86, 2, Cost.
- Il Parlamento integrato si riunisce alla Camera, è presieduto dal Presidente della stessa, e durante il lavori viene applicato il suo regolamento. Come in ogni altra ipotesi di parlamento in seduta comune che eserciti funzioni elettorali, non può esserci dibattito.
- L’elezione avviene a scrutinio segreto e risulta eletto colui che ottenga il voto dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea (solo Cossiga ’85 e Ciampi ’99). Dalla 4° votazione compresa è sufficiente la maggioranza assoluta. Art.83,2 Cost
L’alto quorum richiesto nelle prime tre votazioni testimonia la volontà di selezionare un candidato in grado di acquisire il consenso di una maggioranza che coinvolga anche settori dell’opposizione.
3. Requisiti di eleggibilità
- Art.84,1 Cost: possesso della cittadinanza italiana, età > 50anni, godimento dei diritti civili e politici. E’ opinione diffusa che tali requisiti debbano ricorrere al momento dell’elezione e non all’inizio del procedimento elettorale
- Formalmente non esiste alcun limite alla rieleggibilità del PR; tuttavia, fino ad oggi, non è mai avvenuto che il presidente uscente sia stato rieletto, sebbene la possibilità sia stata ventilata riguardo personalità come Pertini, nell’85, e a Ciampi, nel ’06. Lo stesso Ciampi, il 3 maggio ’06, lasciò una dichiarazione di non disponibilità :
- per motivi personali (età )
- per una considerazione di carattere oggettivo, dal momento che il non rieleggere il PR sembra esser divenuta una consuetudine significativa e che il rinnovo di un mandato cosଠlungo, a parer suo, mal si confarebbe alle caratteristiche proprie della forma repubblicana italiana, fondata sul principio della necessaria temporaneità delle Camere.
4. Il Giuramento
- Art.91 Cost: “Il PR, prima di assolvere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune”.
- Dopo la lettura della formula formale di giuramento, secondo una consolidata prassi, il PR legge un messaggio ove preannuncia le linee generali dello stile della nuova presidenza. Diversamente da tutti gli atti del PR e dai c.d. messaggi formali, quello di insediamento non è sottoposto a controfirma ministeriale.
- Al giuramento, che avviene davanti alle Camere riunite, sono connessi alcuni rilevanti effetti giuridici:
- Costituisce l’atto con il quale è espressa pubblicamente la volontà di accettare la carica
- alla sua data è legata la decorrenza del mandato, per cui solo gli atti compiuti a seguito di esso assumeranno validità e godranno del regime giuridico connesso agli atti presiden.
- Per suo effetto si ritiene che il Presidente decada da tutte le cariche ricoperte in precedenza (assoluta incompatibilità ex art. 84 Cost.)
5.La durata del mandato
- 7 anni ex art.85,1 Cost.:
- nell’esigenza di affrancare il mandato del PR da qualsiasi dipendenza dal Parlamento che lo ha espresso
- per dare continuità , stabilità e permanenza all’esercizio delle funzioni presidenziali.
- La durata della carica può interrompersi anche per un atto volontario del PR: le dimissioni. In quanto atto volontario non necessitano la controfirma e sono ricevute dal Segretario generale della Presidenza della Repubblica, che assiste alla sottoscrizione dell’atto e ne da comunicazione ai Presidenti delle Camere e al PdC. La prassi è criticata dalla dottrina che sottolinea la natura pubblica di tal decisione e le conseguenze politiche che è suscettibile di determinare. 7/9 si sono dimessi.
- Il mandato ha termine con lo scadere del 7° anno. Nel caso non si riuscisse a raggiungere un accordo tra le forze politiche, per le operazioni elettorali del Parlamento in seduta comune, si ritiene che siano prorogati i poteri del PR in carica. Secondo il principio che regola la prorogatio, però, possono essere adottati solo gli atti di ordinaria amministrazione.
- Si noti che l’art. 95,3° Cost. prevede la prorogatio solo nel caso in cui le camere siano sciolte o manchino meno di tre mesi alla loro cessazione e che l’art.86,1° prevede che le funzioni del PR siano, in caso di impossibilità nell’adempierle, esercitate dal Presidente del Senato.
- Il PR uscente entra di diritto a far parte dei senatori, salvo rinunzia (art.59,1°). In quanto si tratta di un’assunzione della carica ope legis et ratione muneri occorre soltanto l’assenza di una manifestazione negativa.
- Gli ex PR:
- Sono consultati dal PR in carica nell’ambito della formazione del Governo, c.d. “consultazioni di cortesia” (es. Cossiga ha favorito la nascita del 1° governo D’Alema, nel ’98)
- La C.Costit. ha ritenuto che l’ex PR è legittimato a sollevare il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato a Cossiga, nei cnf della Cassazione, sul presupposto che il ricorrente agisse quale titolare di una carica non + in atto, per la tutela di attribuzioni presidenziali, che, in ipotesi, gli aspettavano allora, in relazione a comportamenti da lui tenuti durante la durata del sui mandato presidenziale.
6. Le incompatibilità
- Art. 84,2° Cost. : incompatibilità con qualsiasi altra carica. Proprio a garanzia della assoluta indipendenza del PR nell’adempimento delle sue funzioni.
- L’interpretazione di tale disposizione è estensiva, dal momento che non ci si limita ai soli uffici pubblici. Si ritiene, ad esempio, l’incompatibilità con l’iscrizione ad un partito politico.
7. La supplenza
- Ex art. 86,1° è il Presidente del Senato ad esercitare, nel caso di impedimento, le funzioni presidenziale, al fine di garantirne la continuità di esercizio.
- Non di facile soluzione è l’ipotesi in cui l’impedimento debba essere accertato sulla base di considerazioni discrezionali.
- quando nel 1964 il presidente Segni venne colpito da un grave ictus il Segretario generale della presidenza della Repubblica comunicò un bollettino medico sottoscritto da tre clinici al PdC e ai Presidenti delle Camere. Il PdC convocò il Consiglio dei Ministri, che prese atto dell’impossibilità , per il PR, di adempiere alle sue funzioni; tale accertamento fu comunicato al Senato, il quale convocò il PdC ed il Presidente della Camera per le opportune valutazioni. Tale collegio ritenne la sussistenza delle condizioni ex art. 86,1° e pertanto il P del Senato assunse la funzione di supplente.
- La prassi della supplenza va considerata anche in occasione dei viaggi all’estero del PR. Quest’ultimo adotta un decreto col quale dispone che il P del Senato assuma il temporaneo esercizio delle sue funzioni, sino al rientro in Italia dello stesso. Tale decreto non costituisce un atto di investitura, dal momento che il supplente entra automaticamente in carica al verificarsi dell’impedimento, senza giuramento. Vale anche per la supplenza il limite dell’ordinaria amministrazione.