L’interpretazione degli atti normativi – cap. IV
• Ogni atto normativo si esprime con un enunciato che deve avere un solo significato, non sempre reso immediatamente palese dalle parole con cui esso è formulato.
• L’interpretazione si rende necessaria quando l’enunciato dell’atto normativo si presta ad essere tradotto in più valori normativi essa deve stabilire quale sia, tra i possibili significati giuridici dell’enunciato, la norma valida ed efficace.
Non sempre, però, la certezza del diritto è realizzabile, dal momento che sussisterà sempre un residuo dubbio sulla maggiore attendibilità dei significati che l’operazione interpretativa ha escluso. A tal proposito, l’art. 12 delle preleggi sancisce che “nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”:
a. Legislatore = parlamento
b. Intenzione del legislatore = in coerenza con gli altri testi legislativi vigenti ed in conformità dei significati univoci rinvenibili in questi ultimi
Una interpretazione sistematica che tiene conto dell’intero sistema, sia dal punto di vista logico che storico, la quale è però sempre accompagnata dall’interpretazione letterale delle parole (in claris non fit interpretatio = la piena corrispondenza tra il significato letterale delle parole e quello che si deduce dal sistema è univoco, per effetto di una conformità della lettera all’intenzione del legislatore).
Il criterio legale di interpretazione enunciato dall’art.12 preleggi non consente all’interprete di avvalersi di criteri di valutazione estranei all’ordinamento giuridico. Tuttavia, vi sono alcuni settori della vita sociale cui la regolamentazione giuridica non può sottrarsi da:
a. Una valutazione etica (eg. Bioetica, donazione organi etc.)
b. Una valutazione economica (eg. Rapporti patrimoniali relativi alla concorrenza, assicurazioni etc.)
Ogni qualvolta la leggi rinvii a criteri di valutazione extragiuridici (natura dell’affare art.1326/7 o bona fides o equity etc.) l’interpretazione può realizzare nel tempo un’evoluzione, giustificata dall’evolversi dei significati dei valori etico sociali, cui lo stesso ordinamento rinvia (i. evolutiva).
L’interpretazione della norma può anche evolversi nel tempo, in conseguenza di nuove leggi. In riferimento al risultato raggiunto dall’interprete si dice che l’interpretazione è ESTENSIVA o RESTRITTIVA, a seconda che tra i diversi risultati ipotizzabili sia stato considerato valido il risultato che consente l’applicazione della norma ad un numero maggiore o minore di casi, rispetto a quello cui la norma sarebbe applicabile in base ad una interpretazione meramente letterale.
• Il secondo comma dell’art.12 preleggi, sancisce che, qualora una controversia non possa decidersi con l’applicazione di una precisa disposizione di legge, essa va decisa con disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (analogia legis) oppure secondo i principi generali dell’ordinamento (analogia iuris) anche in mancanza di una fattispecie giuridica coincidente il giudice deve applicare valori giuridici. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi sono escluse tassativamente dall’applicazione analogica.
• L’interpretazione giurisprudenziale è quella effettuata dal giudice, nell’esercizio delle sue funzioni di organo giudicante. Essa, in quanto espressione della funzione giurisdizionale (= concreta e specifica forma di tutela d’interessi) costituisce il diritto vivente, ma
a. Ogni sentenza è vincolante giuridicamente solo per le parti in causa ed in rif. Al caso che ne ha formato ogg.
b. Il giudice non è vincolato al precedente giurisprudenziale
– In base al Principio di legalità o giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101 cost. e 113 cpc) garantendo contro il pericolo di una eccessiva cristallizzazione del diritto ma rende cmq il diritto vivente più incerto di quanto avverrebbe se il giudice fosse vincolato a rispettare il precedente giurisprudenziale.
– La Corte di Cassazione, massimo organo giudicante, tende a garantire l’uniformità dell’interpretazione giurisprudenziale, dal momento che i giudici di merito tendono spontaneamente ad uniformarsi alla sua interpretazione, onde evitare che le sentenze vengano impugnate innanzi al Supremo Collegio.
• L’interpretazione dottrinaria è finalizzata all’elaborazione dei concetti con cui si esprime in sintesi il senso delle norme. A secondo delle differenti finalità si adoperano metodi diversi:
a. M. esegetico – ricognizione del significato letterale-sistematico del testo normativo. (privilegiato dai giudici ma non sufficiente per una completa conoscenza del diritto).
b. M. concettualistico – procedimento logico induttivo mediante il quale, risalendo ad un dato normativo, si perviene alla formulazione di categorie dogmatiche da cui si dovrebbero dedurre ulteriori valori normativi.
c. Giurisprudenza dei concetti – (reazione al metodo concettualistico) individua i valori deducendoli dagli interessi in conflitto, che il diritto ha la funzione di comporre.
SONO TUTTI METODI POSITIVISTI = considerano come oggetto di interpretazione il diritto positivo, prescindendo da qualunque valutazione estranea al testo normativo.
Il realismo giuridico, invece, pone alla base del fenomeno giuridico i comportamenti ed i fatti degli uomini le norme giuridiche sono valide se incidono sui fatti che hanno bisogno di essere regolati e sono efficaci nella misura in cui gli uomini si uniformano ad esse SPONTANEAMENTE. Una sua espressione è l’analisi economica del diritto, in relazioni a quelle leggi che incidono sui rapporti economici.
L’uso alternativo del diritto propone una interpretazione a tutela degli interessi delle classi subalterne ; l’analisi sociologica del diritto tende ad approfondire la conoscenza dei rapporti sociali per una maggiore e più estesa valenza dei testi normativi da interpretare.
Il metodo cui l’interprete si ispira in concreto è da ritenersi cmq legittimo solo nella misura in cui sia riconducibile a quanto espresso dall’art. 12 delle preleggi senza mai prescindere dai valori fondamentali della persona (art.2 cost.)
• L’interpretazione autentica è quella realizzata dallo stesso legislatore, che decide di intervenire con una nuova legge chiarificatrice degli enunciati legislativi che hanno comportato una elevata incertezza interpretativa.
• Le circolari ministeriali sono documenti dei Ministeri diretti al personale dipendente dell’amministrazione statale di loro competenza, circa il comportamento da tenere nell’applicare in concreto talune disposizioni di legge. Sono vincolanti per il personale amministrativo e possono avere valore interpretativo.