L’efficacia delle norme giuridiche – cap. V
a. Efficacia temporale
– L’art. 11 disp. Prel. Sancisce “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo” vi sono però alcuni casi in cui la legge ha valore per fatti già accaduti prima della sua entrata in vigore. Essa però non è applicabile ai rapporti già definiti con sentenza passata in giudicato e soprattutto non è ammessa alcuna deroga per quanto riguarda le norme penali.
– L’irretroattività della legge costituisce un principio di salvaguardia dei diritti pendenti (accertati con sentenza passata in giudicato o riconosciuti o concessi in conformità alla vecchia legge da un atto della p.a.)
– Per esigenze di certezza la legge può provvedere alcune disposizioni transitorie al fine di regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova legge.
– Se in pendenza di giudizio si verifica una successione di leggi il giudice deve applicare la legge che regola il rapporto controverso al momento della decisione (ius superveniens).
– La legge può perdere efficacia in conseguenza di referendum popolare; la dichiarazione di incostituzionalità toglie efficacia alla legge fin dal giorno dell’entrata in vigore di quest’ultima, anche se restano salvi i rapporti sostanzialmente definiti con sentenza passata in giudicato.
– L’art. 10 disp. Prel. Dispone che “la legge e i regolamenti diventano obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione” il lasso di tempo che vi intercorre è detto VACATIO LEGIS.
– Quando un rapporto è disciplinato diversamente da due leggi successiva nel tempo la nuova legge abroga la precedente:
o Perché lo dichiara espressamente (abrogazione espressa)
o Per incompatibilità tra la nuova disposizione e le precedenti (a. tacita) in tal caso la nuova legge si applica anche a quei rapporti che, pur avendo avuto origine sotto la vecchia legge, perdurano sotto il vigore della nuova (eg. Divorzio 1970)
b. Efficacia nei rapporti internazionali
Gli stati nazionali cercano di uniformare la regolamentazione di alcuni rapporti mediante trattati internazionali, che vengono resi esecutivi con apposite leggi, all’interno dei singoli stati (eg.convenzione di vienna sulla vendita internazionale di beni mobili – 1985).
In mancanza di trattati internazionale, si deve far riferimento a quelle norme che, all’interno di ogni stato, stabiliscono i criteri per la determinazione della legge nazionale applicabile al rapporto internazionale privato: norme di diritto internazionale privato essendo però norme di diritto interno esse sono vincolanti soltanto per il giudice dello Stato che quelle norme ha emanato o recepito dalle convenzioni internazionali.
Tal materia ha subito un profondo rinnovamento a seguito della legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n.218).