La causa del contratto – cap. L
1. Il problema della causa
Ogni sistema giuridico si trova dinnanzi al problema del dover decidere se accordare riconoscimento ad ogni ipotesi di accordo o se subordinare tale riconoscimento ad un ulteriore requisito che consenta di affermare che quel particolare accordo è meritevole della tutela dell’ordinamento.
Il diritto italiano risponde menzionando la CAUSA tra i requisiti del contratto (art. 1325,2) la mancanza di essa determina nullità del contratto ex art. 1418,2; parimenti non è ammissibile se illecita (art.1343-1345).
Ma se nel codice abrogato la causa aveva una connotazione SOGGETTIVA (= scopo in funzione del quale un soggetto si obbligava) e tale concezione subiettiva era in funzione della tutela individuale del singolo contraente, allorquando si accingeva ad assumere un obbligo oggi si trascende dalle singole obbligazioni per riferirsi all’intero contratto: LA CAUSA DOVREBBE DESIGNARE OGGETTIVAMENTE LA FUNZIONE CHE CONTRASSEGNA QUAL SINGOLO CONTRATTO NEL CONTESTO PIU’ GENERALE DELLE OPERAZIONI CONTRATTUALI. (Es. nella compravendita la causa è lo scambio di cosa contro prezzo). Dunque:
La causa si contrappone ai motivi, soggettivi ed individuali, che hanno indotto il soggetto a contrarre
Caratterizzando oggettivamente l’intero contratto non permette alle parti di “separare” le singole obbligazioni
Essa rappresenta il “vestimentum” che deve avere la volontà delle parti per meritare il riconoscimento: designa la funzione verso cui la volontà si dirige.
Sotto quest’ottica OGGETTIVA LA CAUSA RAPPRESENTA IL PRESUPPOSTO SOSTANZIALE IN PRESENZA DEL QUALE L’ACCORDO DELLE PARTI PUO’ MERITARE TUTELA DA PARTE DELL’ORDINAMENTO.
2. Causa e tipo
Contratto tipico (art. 1322,2) modello già configurato in tutti i suoi elementi dal legislatore (tipo legale, sempre preceduto da un tipo sociale); gli effetti che ne conseguono sono il riflesso dell’adozione di un tale tipo di contratto.
Con la configurazione di tipi legale il legislatore intende apprestare, nell’interesse delle parti, schemi di disciplina, composta prevalentemente da norme dispositive nella compavendita il legislatore stabilisce quelle che sono le OBBLIGAZIONI di garanzia cui è tenuto il venditore (art.1490) ed i relativi effetti (art. 1492). Le parti sanno che quando sottoscrivono tale TIPO di contratto dovranno sottostare a questi effetti, salvo deroghe.
In questo modo si potenzia l’AUTONOMIA DELLE PARTI si mettono a loro disposizione schemi di operazioni contrattuali che esse possono adottare o rifiutare, scegliendo contratti tipici, atipici o misti.
In alcune materie, come i c. agrari, la legge può intervenire per vietare che le parti abbiano ad adottare un tipo di contratto che non si ritiene più meritevole di tutela (es. divieto di contratti di mezzadria)
La causa invece rappresenta un LIMITE ALL’EFFICACIA DEL PURO CONSENSO occorre che alla base di esso figuri un interesse concreto meritevole di tutela. Si potrebbe parlare anche di una funzione economico individuale della causa pur essendo oggettiva, deve cmq calarsi nel contratto e caratterizzarne senso e direzione:
Nei contratti tipici, il difetto di causa potrà riguardare la presenza di qualche elemento che impedisca al contratto di svolgere la propria funzione e non già la astratta operazione (es. compravendita di cosa già propria)
Nei contratti Atipici, non essendovi alcun parametro al quale commisurare la presenza della causa, sarà necessario verificare se l’interesse perseguito dalle parti con quel singolo contratto sia meritevole di tutela (art. 1322,2). Es. I giudici hanno ritenuto che un contratto con il quale un soggetto, all’atto di depositare i propri valori in una cassetta di sicurezza presso una banca (art. 1839) assuma l’obbligo di non immettere cose per un valore superiore ad un milione, sia un contratto atipico, il cui interesse non è meritevole di tutela, perché non vi è alcun interesse apprezzabile del cassettista a concludere un siffatto contratto per una copertura così bassa.
Accertare che un contratto abbia una causa meritevole problema di interpretazione dell’accordo delle parti.
Verificare quale tipo di contratto in concreto ricorra problema di qualificazione dell’accordo.
3. L’assenza di causa
Una ipotesi più frequente in relazioni a fattispecie in cui singole prestazioni non costituiscono elementi di un contratto ma si presentano “isolate” e collegate con uno “scopo” ad esso esterno: quando un soggetto trasferisce un bene a titolo di datio in solutum, la causa è all’esterno dell’atto (adempimento di un debito).
Se un atto di trasferimento di immobile non menzioni lo scopo per il quale il trasferimento abbia luogo, si dovrà concludere per assenza di causa è stato ritenuto privo di causa un atto con cui una società concessionaria di autolinee, in previsione del fatto che tali autolinee sarebbero state pubblicizzate, aveva ceduto ad altra società autolinee che non facevano parte del programma di pubblicizzazione: una cessione nulla perché priva di CORRISPETTIVO e di CAUSA LIBERALE.
Una necessità della ricerca dell’interesse concreto e apprezzabile del soggetto, si porrà specialmente in quelle fattispecie ove la promessa o la singola attribuzione non costituiscono elementi di un contratto sinallagmatico si deve verificare se quella promessa/attribuzione abbia una causa o una giustificazione.
Il collegamento delle promesse unilaterali con la teoria del contratto è assicurato dalla figura del contratto con obbligazioni del solo proponente (art. 1333); ove si tratti di promesse unilaterali pure vi è l’ostacolo ex art. 1987 (promesse non previste dalla legge) in tali casi i criteri per giudicare l’esistenza di una causa di colui che promette o subisca un sacrificio possono essere rappresentati dallo stesso vantaggio che consegue il promittente, come quando la promessa è subordinata alla verifica di un evento che ridonda a vantaggio di esso promittente e la cui verificazione dipende in tutto o in parte dal promissario.
Negli atti di assunzione di una garanzia o di costituzione di un diritto reale di garanzia è la stessa esistenza del debito in favore del quale si presta o si costituisce la garanzia a fornire la giustificazione dell’atto. Ma perché l’atto possa qualificarsi, dal punto di vista causale, come oneroso è necessario che esso sia contestuale all’operazione di credito che si intende garantire (art. 2901,2): la garanzia costituisce il corrispettivo dell’assunzione di un rischio da parte del creditore.
Nelle promesse o attribuzioni a titolo gratuito, non supportate da forma scritta ma rette dall’interesse soggettivo del promittente dovrà verificarsi l’apprezzabilità in termini di causa di tale interesse.
4. La causa lecita
Art. 1343 “la causa è illecita quando contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume”.
Il problema di illiceità della causa può porsi anche per i contratti tipici es. funzione della compravendita è lo scambio di cosa contro prezzo: ove intento del venditore come del compratore non sia l’acquisto definitivo della cosa oggetto MA la costituzione di una garanzia a favore del compratore che, per altre ragione si postula essere creditore del venditore, la vendita vedrà stravolta la sua funzione di trasferimento oneroso. Se tale diversa funzione di garanzia è ammissibile nella forma di vendita con patto di riscatto (art. 1500), essa diviene ILLECITA ove le parti siano d’accordo che, in realtà, quel trasferimento è solo provvisorio e diventerà definitivo solo nell’ipotesi in cui il venditore non abbia a restituire al compratore la somma dovuta.
La giurisprudenza ha ritenuto che la causa fosse illecita per violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744) solo quando il trasferimento si presentasse “sospeso” al verificarsi della condizione (mancata restituzione somma) Ma la sostanza non muta anche quando le parti abbiano congegnato le cose in modo tale che il trasferimento abbia a risolversi ove la somma non venga restituita l’interesse perseguito contra jus è l’illegittimo approfittamento del creditore ai danni del proprio debitore con violazione anche del PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CREDITORUM.
La giurisprudenza ha ritenuto non violasse il divieto di patto commissorio il c.d. contratto di LEASE BACK: un soggetto vende ad una impresa di leasing un proprio bene strumentale alla propria attività (es. capannone industriale) conservando l’uso e la facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto non è una vendita a scopo di garanzia ma di leasing.
Distinzione tra contratto per illiceità della causa o per illiceità di altri elementi:
esempio 1: colui che promette una ricompensa ad un impiegato pubblico affinchè questi sbrighi con maggiore celerità la propria pratica, compie di per sé qualcosa di legittimo, nella forma del contratto innominato do ut facias e, pertanto, l’oggetto dovrò ritenersi lecito MA insorge illiceità sotto il profilo CAUSALE in quanto alla connessione tra quella promessa di ricompensa e lo svolgimento di una prestazione che di per sé già costituisce il contenuto di un obbligo e per la quale non può esservi pagamento di un corrispettivo.
Buona parte delle decisioni giurisprudenziali riguardano ipotesi di contratti o di accordi innominati con i quali l’assunzione di obblighi viene messa in relazione con oggetto o materie che non appaiono suscettibili di essere termini di scambio.
Esempio 2: la legge sul condono edilizio prevede ex art. 17 la nullità di tutti gli atti tra vivi che abbiano ad oggetto del trasferimento o costituzione di diritti reali riguardo ad edifici ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare o di quella in sanatoria. Quindi:
1. Si potrebbe ritenere che l’edificio abusivo sia incommerciabile.
2. Però tale incommerciabilità non sussisterebbe per i contratti di locazione o di godimento aventi per oggetto l’edificio abusivo né per gli acquisti mortis causa.
3. Non è possibile che esista l’incommerciabilità per le compravendite ma non per le locazioni.
4. La ratio della nullità ha riguardo alla ragione dell’affare e quindi all’aspetto causale dell’atto di autonomia (scambio di cosa contro prezzo) e non già all’oggetto.
Buon costume: complesso di principi etici che, suscettivi di venir universalmente adottati, costituiscono la morale sociale perché ad essi uniforma il suo comportamento la generalità delle persone oneste, corrette, di buona fede e di sani principi in un determinato ambiente e in una determinata epoca.
Ordine pubblico: non solo politico ma anche economico, ossia attinente alla difesa delle fondamentali regole che individuano la struttura di un sistema economico o alla difesa di posizioni contrattuali “deboli”.
5. Contratti misti e contratti collegati. Il negozio indiretto
La commistione di diversi tipi contrattuali origina un contratto MISTO.
La presenza di più prestazioni tipiche, combinate a guisa tale da divergere da una funzione tipicamente riconosciuta origine un contratto ATIPICO.
Es. il contratto di leasing elemento della vendita di un bene con patto di riservato dominio o della locazione e finanziamento concesso all’utilizzatore della cosa presa in LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA = interesse che spinge un soggetto a rivolgersi ad altro soggetto il quale gli metterà a disposizione il bene desiderato, ricevendone come corrispettivo un canone).
Inizialmente il leasing venne considerato un contratto misto: commistione tra tipo vendita e tipo finanziamento, con applicazione delle norme caratterizzanti l’uno o l’altro tipo, a seconda della teoria adottata (assorbimento nel tipo prevalente o combinazione, del tipo corrispondente)
Oggi il leasing viene considerato un contratto atipico, caratterizzato da una causa unitaria, il finanziamento, alla cui realizzazione convergono prestazioni tipiche, come la concessione in godimento di un bene, verso il pagamento di un canone.
L’utilizzo di un determinato tipo di contratto per realizzare una funzione diversa che è propria di un altro contratto negozio indiretto.
Nel caso di più contratti, ognuno con la propria individualità e autonomia, ma voluti e concepiti come legati tra loro da un nesso di reciproca interdipendenza contratti collegati (requisito oggettivo: nesso teleologico tra i contratti; requisito soggettivo: comune intento pratico delle parti):
per effetto del collegamento le vicende di un contratto si riverseranno sull’altro, in termini di validità e di adempimento.
La causa va apprezzata unitariamente art. 1345 “ciò che si chiama correntemente causa, nel contratto collegato, è il gruppo di effetti del contratto che consente di far luogo all’inserimento di quel frammento di contratto nel tipo.”
6. Causa e motivi
I motivi, in quanto rappresentazioni SOGGETTIVE del contraente, sono destinati a restare irrilevanti sul piano della nullità fa eccezione l’ipotesi in cui le parti sono determinate a concludere il contratto per un motivo illecito comune ad entrambe (art.1345).
Qualora un qualsiasi motivo che ha indotto un soggetto a contrare venga resa oggetto di una clausola esso diventerà rilevante.
Principio di irrilevanza dei motivi soltanto ciò che ha trovato espressione nel contenuto del contratto può ottenere riconoscimento giuridico, sia in senso positivo che negativo: la legge non può tutelare interessi estranei all’economia dell’affare.
Tuttavia non tutti gli interessi espressi dal contratto si possono risolvere nella causa è necessario delimitare la c.d. economia del contratto e dell’affare: la causa in quanto astratta giustificazione dello spostamento patrimoniale, non sarebbe sufficiente per tale delimitazione.
Per dare rilevanza ai motivi, purchè penetrati in qualche modo nell’economia del contratto:
1. Estendere la nozione di oggetto del contratto
2. Ricorrere al concetto di una condizione implicita e non sviluppata (presupposizione)
3. Riferirsi alla nozione di motivo giuridicamente rilevante, nel senso di motivo-interesse che è entrato a far parte dell’assetto di interessi nel quale si risolve il negozio.
4. Riferirsi alla nozione di “motivo comune ad entrambe le parti” e determinante il consenso.
I motivi, dunque, possono servire ad individuare quale è in concreto la funzione economico-individuale di quel tipo di contratto la giurisprudenza ha ritenuto che la “finalità turistica”, nell’ambito dei pacchetti turistici, intesa come “scopo di piacere”, debba essere rilevata in SENSO CAUSALE essa viene ad obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso è volto a soddisfare, connotandone quindi la causa concreta.
7. Il mutamento delle circostanze e la presupposizione
Nessun ordinamento può dichiararsi a priori insensibile ad un mutamento delle circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, di portata tale da provocare una sensibile trasformazione di quell’equilibrio sinallagmatico sui cui si è fondata tale conclusione la presupposizione è quel fenomeno per cui “una particolare forma di condizione si ritiene implicita, e non espressa nel contenuto del contratto, alla stessa causa (= concreta funzione che il contratto è destinato a realizzare) del contratto. Vi sono due accezioni di presupposizione:
1. “condizione non sviluppata” circostanza tacitamente presupposta all’efficacia del contratto: ove tale circostanza fosse venuta a mancare, il contratto doveva ritenersi inefficace.
2. “fondamento negoziale” ogni contratto, a prescindere dalla sua funzione tipica, è concluso in considerazione ad una situazione negoziale di base, il cui venir meno non può NON pregiudicare l’efficacia del contratto.
Secondo i giudici il rilievo della presupposizione resta affidato alla interpretazione della volontà delle parti, ex fide bona, in relazione ai termini della operazione contrattuale da esse convenuta occorrerà accertare se veramente il permanere e/o la modifica di quella situazione di fatto è stata tenuta in considerazione da entrambe le parti, come elemento caratterizzante la stessa funzione del contratto.
Il legislatore ha attribuito rilievo al fenomeno del “sopraggiungimento di avvenimenti straordinari e imprevedibili” tali da determinare l’eccessiva onerosità della prestazione di una delle parti (art. 1467) è IL RICONOSCIMENTO LGSL DELLLA CLAUSOLA “REBUS SIC STANTIBUS”.
I Principi di DIRITTO CONTRATTUALE EUROPEO (art. 6:111) parlano di mutamento delle circostanze, per farne derivare un obbligo di rinegoziazione a carico di entrambe le parti, con l’eventualità che sia il giudice ad intervenire per porre fine al contratto o modificarlo ove le parti non si mettano d’accordo.
8. L’astrazione della causa
Negozi e/o contratti astratti contratti ove la presenza della causa sarebbe irrilevante. Es. i titoli di credito (artt. 1992 e ss.) e, in particolare la cambiale (= ordine incondizionato di pagare una somma determinata a favore del legittimo possessore del titolo, senza che l’obbligato cambiario possa in qualche modo eccepire che l’emissione di quella cambiale non ha causa o giustif.) e gli assegni bancari.
Astrazione processuale la presenza della causa non ha bisogno di essere provata, perché essa si presume. (es. spetta al debitore provare il contrario. Promessa di pagamento. Art. 1988.)
Alle parti è concessa la possibilità, per esigenza di economia degli scambi, di realizzare attribuzioni che, in qualche modo, si sottraggono al principio causale:
1. Coinvolgendo un terzo nell’attuazione del rapporto obbligatorio (fenomeno alla base dei titoli di credito il carattere astratto della promessa contenuta nel titolo non è altro che la conseguenza della circolazione del titolo, ossia del fatto che un terzo viene coinvolto nell’attuazione di un rapporto altrui)
2. Inserimento della clausola SOLVE ET REPETE in base alla quale il fidejussore prima deve pagare e poi sollevare eccezioni contratto autonomo di garanzia: l’obbligazione di garanzia non ha bisogno del supporto causale costituito dal rapp. obbligatorio principale. Questo rapporto fa sì che, se il garante ha pagato senza che vi fosse, perché invalido, un debito principale o nel caso in cui fosse estinto, egli avrà un’azione di rivalsa contro il debitore e, quest’ultimo, contro il beneficiario, che ha ricevuto un pagamento non dovuto.
3. Ricorrere all’accertamento o alla transazione di un rapporto controverso:
In virtù della transazione le parti si fanno reciproche concessioni (art.1965), realizzando spostamenti patrimoniali con una ragione solo soggettiva ove le parti transigano non si può tornare sul rapporto transatto, adducendo che esso in origine era difettoso o privo di causa.
La giurisprudenza riconosce la validità del contratto di accertamento e limita la possibilità di impugnarlo per erroneità o infondatezza di quanto accertato le parti , sostenendo di voler accertare un loro precedente rapporto che si presenta “incerto” concordemente impediscono che del rapporto accertato si possa controllare se esiste o meno la causa.
4. Impiego del contratto di donazione la causa degrada ad animus donandi, perdendo ogni qualificazione oggettiva.
9. La misura dello scambio
L’ordinamento non si cura di garantire l’equità o la adeguatezza dello scambio attraverso il libero gioco della domanda e dell’offerta si dovrebbero realizzare rapporti equi e ragionevoli. Se ciò non si realizza, è da imputare alla incapacità di contrattare delle parti. L’ordinamento può venire in soccorso del soggetto, ove la forza contrattuale di esso sia stata gravemente menomata da un vizio del volere (art.1427), uno stato di pericolo (1447) o di bisogno (1448).
10. L’ambito di operatività della causa
E’ opinione diffusa che l’attuazione del contratto non è governata dal principio causale MA una nota tendenza dottrinale ritiene che difetti di funzionamento del contratto, riguardanti l’inadempimento di una delle prestazioni corrispettive, o la impossibilità di esecuzione di una di esse, o la sopravvenuta onerosità, giustificanti la risoluzione del contratto debbano essere spiegati attraverso il ricorso alla causa, nel senso di vizio o mancanza funzionale di essa.
Un’applicazione coerente al principio di causale nella fase di attuazione negoziale si è avuta dai giudici in relazione all’incidenza che hanno eventi o circostanze sul rapporto di lavoro subordinato che determinano la impossibilità parziale della prestazione lavorativa l’interesse del datore di lavoro a recedere può essere apprezzabile alla stregua del principio causale.
11. Le classificazioni dei contratti: bilaterali e unilaterali, di scambio e associativi, commutativi e aleatori, onerosi e gratuiti
Distinzioni tra contratti determinano l’applicazione di regole particolari che possono riguardare la formazione del contratto, le conseguenze dell’inadempimento, il regime dell’invalidità.
Nel contratto con obbligazioni del solo proponente il c. è bilaterale in quanto alla struttura ma unilaterale in quanto al contenuto. Nel contratto unilaterale il mancato rifiuto di colui cui è indirizzata la proposta basta per perfezionarlo. I rimedi rescissori o risolutori presuppongo invece un contratto a prestazioni corrispettive.
Sotto il profilo causale (causa come interesse sotteso a quella operazione contrattuale) è possibile distinguere tra contratti che hanno ad oggetto lo scambio di prestazioni e quelli in cui le prestazioni non vengono scambiate ma promesse/conferite per realizzare un obiettivo comune i contratti associativi sono quelli con cui si costituiscono associazioni (14 ess.) o società (con i contratti di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili (art. 2247)
Sotto il profilo causale distinzione tra contratti Commutativi (= vantaggi e svantaggi di entrambe le parti sono previsti a priori) e Aleatori (= vi è incertezza su quale delle parti graverà lo svantaggio e/o quale di essa beneficerà del vantaggio). L’alea caratterizza il tipo di contratto e, qualora mancasse, renderebbe il contratto nullo per mancanza di causa. I contratti aleatori possono essere tali per loro natura (assicurazione) o per volontà delle parti (emptio spei). E’ escluso il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità o la rescissione per causa di lesione (art. 1448,4).
Non esiste nel codice una categoria di contratto Oneroso ed una di contratto Gratuito si parla però di un particolare atteggiamento della causa del contratto e di riflessi della medesima anche sul piano della disciplina:
La gratuità può essere elemento tipologico di determinati contratti (es. comodato), è presunta nel deposito ma non caratterizza né il mandato né il mutuo.
Differenza tra atti di liberalità (art. 809) e atti o contratti a titolo gratuito (es. finanziamento di una determinata opera sportiva da parte di una società per averne un ritorno di immagine). Agli atti di liberalità si applicano le norme che revocano la revocazione delle donazioni e quelle sulla riduzione per lesione legittima.
Al fattore tempo riguarda la distinzione tra contratti ad esecuzione Istantanea (l’esecuzione avviene unu actu) e continuata o periodica (l’esecuzione si dispiega nel tempo, perché destinata a soddisfare un bisogno durevole) nei contratti ad esecuzione continuata o periodica le cause di estinzione del rapporto contrattuale non possono travolgere la esecuzione già avvenuta (art. 1373,2 e 1458) perché le prestazioni eseguite hanno già soddisfatto un interesse del soggetto; a ciascuna delle parti è anche concessa la facoltà di recedere dal contratto ove un termine di durata non sia per esse stabilito.