Rapporti e fatti giuridici – cap. VII
Sezione I – le situazioni giuridiche soggettive
- Soggetto (di diritto) = centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive; destinatario delle norme.
- Persona (di diritto) = colui che, in virtù delle norme di cui è destinatario, si relaziona con gli altri soggetti, sviluppando dei rapporti giuridici ed assumendo, a seconda dei rapporti, il ruolo di proprietario, debitore etc.
Ogni soggetto, nel suo relazionarsi con gli altri, può essere rappresentato da un altro soggetto. La rappresentanza può essere:
- Volontaria, se deriva da un atto dell’interessato
- Legale, se deriva dalla legge (art.1387)
- Persona fisica = uomo singolo, la cui disciplina attiene principalmente al riconoscimento dell’attitudine ad esser titolari di diritti (capacità giuridica), nonché alla regolamentazione dell’attitudine a compiere responsabilmente atti giuridici (capacità d’agire).
- Persona giuridica = organizzazioni sociali costituite in conformità di legge, la cui disciplina attiene all’organizzazione interna dell’ente ed ai rapporti tra le persone fisiche che ne fanno parte, nonché all’imputazione degli atti e delle responsabilità conseguenti all’organizzazione nel suo insieme.
- La famiglia = istituzione sociale NATURALE che viene regolamentata attraverso il riconoscimento di diritti di ciascuno dei suoi componenti rispetto agli altri (status familiae), in virtù della NATURALE posizione generazionale o coniugale di ognuno. Il riconoscimento cost. della famiglia fondata sul matrimonio (art.29) non implica il riconoscimento di un autonomo centro di imputazione, pertanto la responsabilità è imputabile solo ai componenti distintamente e separatamente. Il rapp. coniugale si instaura con il matrimonio e si scioglie con il divorzio. I doveri ed i diritti dei genitori nei cnf dei figli sussistono in egual misura, siano essi legittimi, naturali o adottivi (rapp. di filiazione non fondato sul fatto naturale del concepimento ad opera dei genitori).
La tutela giuridica degli interessi da parte dell’ordinamento fa scaturire delle situazioni personali, ossia le c.d. SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE:
- 1. DI VANTAGGIO o ATTIVE – quando consentono alle persone di realizzare liberamente, per sé od altri, un interesse particolare.
- 2. DI SVANTAGGIO o PASSIVE – quando limitano la libertà di una persona mediante l’imposizione di un comportamento o di uno stato d’attesa per la realizzazione di un interesse altrui.
Situazioni giuridiche soggettive ATTIVE: la più importante è costituita dal DIRITTO SOGGETTIVO, ovvero quella particolare situazione in cui viene a trovarsi un soggetto, in conseguenza di una norma (d. oggettivo) che tutela un determinato interesse mediante il riconoscimento di poteri, facoltà o pretese. In dottrina ravvisiamo due diverse definizioni di d. soggettivo:
- Il potere della volontà che l’ordinamento riconosce per la realizzazione di interessi individuali giuridicamente tutelati è atto giuridico come atto di volontà.
- L’interesse tutelato dall’ordinamento mediante il riconoscimento di poteri giuridici è atto giur. come atto giuridicamente rilevante in quanto socialmente interagente sugli interessi protetti.
Se consideriamo volontà e libertà come valori pregiuridici, valorizzati dal diritto solo in funzione degli interessi pratici che il diritto intende tutelare nella vita di relazione, appare più razionale la seconda definizione. In quest’ottica, si comprende il senso dell’illegittimità dell’ABUSO DEL DIRITTO (= quando il titolare del diritto lo esercita non in funzione dell’interesse tutelato, bensì per realizzare finalità che lo trascendono).
- Diritto affievolito= diritto il cui esercizio è subordinato ad un atto della pubblica amministrazione;
- Aspettativa = situazione preliminare al diritto soggettivo, che si configura ogni volta che l’acquisto del diritto è subordinato ad un evento futuro
- Libertà= preesistente all’ordinamento giuridico, viene riconosciuta da quest’ultimo a tutti gli uomini benché non sia uguale per tutti. La libertà di ognuno è proporzionata la numero e all’entità dei diritti soggettivi di cui egli è titolare, trovando limite nei diritti degli altri. L’art.3 cost. non assicura eguale libertà ma garantisce eguale efficacia delle leggi nei cnf di ognuno indistintamente.
Il diritto soggettivo consente, a chi ne è titolare, l’esercizio di alcuni poteri e facoltà:
- Potere = comportamento liberamente attuabile, il cui compimento implica una modifica della preesistente situazione giuridica di chi, attuando quel comportamento, esercita il potere. Es. art 832 potere di disporre del proprietario di una cosa.
- Facoltà = comportamento liberamente attuabile, il cui compimento non implica alcuna modifica della situazione giuridica preesistente. Es. facoltà di godimento che spetta al proprietario di una cosa.
- Diritto potestativo = diritto che si esaurisce nell’esercizio di un potere. Es. diritto di accettare l’eredità art. 470.
- Le libertà cost. garantite solitamente constano di facoltà, ma a volte anche di poteri (es. la libertà di associarsi).
- Potestà = consente a chi ne è titolare l’esercizio di alcuni poteri per il soddisfacimento d’interesse altrui.
- Status = posizione giuridicamente tutelata, nell’ambito di una determinata comunità, di un soggetto rispetto ad altri soggetti, alla quale la legge ricollega altresì specifiche situazioni giuridiche soggettive, sia attive che passive. La sua peculiarità è quella di essere tutelato come un diritto assoluto accertabile giudizialmente in vi autonoma, nei cnf dei soggetti rispetto ai quali lo status è giuridicamente rilevante.
Anche i diritti soggettivi constano di poteri e facoltà ed in riferimento ad alcuni loro specifici aspetti, si distinguono in:
- Assoluti = tutelano in maniera esclusiva rispetto ad ogni altro soggetto l’interesse attinente ad un determinato bene e, a loro volta, si distinguono in:
- Diritti della personalità, se il bene cui si riferisce l’interesse tutelato è un attributo della persona.
- Diritti reali, se l’interesse tutelato si riferisce all’utilizzazione economica di una cosa determinata.
Tra questi diritti rientrano quelli attinenti all’utilizzazione delle opere dell’ingegno, delle invenzioni industriali e quelli sui beni immateriali. I diritti reali di godimento su cosa altrui sono suscettibili di possesso (art. 1140), ovvero di quella situazioni giur. Sogg. Riferibile ad un bene determinato, ipotizzabile ogni volta che un soggetto eserciti effettivamente i poteri giuridici spettanti al proprietario o all’usufruttuario o al titolare di altro diritto reale di godimento su cosa altrui. La rilevanza giuridica della situazione possessoria si manifesta in tre diversi aspetti:
– Tutela giudiziaria mediante l’esercizio di azioni giudiziarie dirette a preservare o reintegrare la situazione possessoria (azioni possessorie)
– Consentire al possessore in buona fede di far propri i frutti percepiti fino a che il legittimo proprietario non rivendichi la proprietà
– Consentire al possessore la facoltà di acquisire in determinate circostanze e dopo un dato lasso di tempo la titolarità del diritto posseduto (usucapione).
Il possesso in buona fede rispetto ai beni mobili, ex art. 1153, produce un effetto per cui colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso purchè sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo a trasferire la proprietà : possesso vale titolo.
- b. Relativi = tutelano l’interesse alla prestazione/comportamento di una persona determinata. Sono anche detti:
- I. D. personali in quanto si fanno valere nei cnf di una persona
- II. D. di cooperazione dato che l’interesse tutelato normalmente si realizza con la cooperazione della persona nei cui cnf si può far valere il diritto.
Tra questi diritti annoveriamo:
– D. di credito (= a pretendere somme di danaro, beni o servizi), i quali si realizzano, solitamente, con la cooperazione del debitore. Questa cooperazione consiste nella spontanea esecuzione della prestazione dovuta (adempimento), la cui manchevolezza (inadempimento del debitore) fa sì che il creditore possa ricorrere al giudice per ottenere una sentenza di condanna del debitore all’adempimento e/o al risarcimento del danno, la quale costituisce il presupposto legale all’azione esecutiva, mediante cui, ex art. 2910, si possono giudizialmente espropriare i beni del debitore, con il cui ricavo si soddisfano le legittime pretese del creditore. Il debitore, pertanto, risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri (resp. Patrimoniale del debitore). Un rafforzamento delle garanzie di adempimento è dato dai c.d. diritti reali di garanzia (pegno, privilegi, ipoteche = cause legittime di prelazione). Sono dette garanzie personali la fidejussione, il mandato di credito e l’avallo, perché l’adempimento del debitore è garantito anche dall’obbligo del garante di adempiere in luogo del debitore principale o, in mancanza, dalla responsabilità patrimoniale del garante.
– D. personali di godimento (= di utilizzazione di determinati beni di proprietà altrui. Es. diritto del locatario).
– D. potestativi, si effettuano mediante il compimento di un atto dichiarativo, cui la legge ricollega l’effetto, per il titolare del diritto, di acquisire una situazione di vantaggio rispetto ad altri che dovranno subirla senza poterla impedire.
I diritti relativi, in virtù della relazione che si instaura tra il titolare del diritto (creditore) e la persona tenuta nei suoi cnf ad un tot. Comportamento (debitore) danno luogo a rapporti giuridici, che si dicono rapporti obbligatori o di obbligazione. Essi si distinguono dai rapporti reali, i quali si ipotizzano quando in riferimento allo stesso bene, oltre al diritto di proprietà, concorrono altrui diritti reali di godimento. Il rapporto obbligatorio può essere:
- Unilaterale, la relazione intercorrente tra le parti si esaurisce nel fatto che l’una è debitore e l’altra creditore.
- Bilaterale, ciascuna delle parti, in ragione di un vincolo di convenzionale di corrispettività, è tenuta ad eseguire una determinata prestazione (es. compravendita).
- Plurilaterale, quando il rapporto è sorto in virtù di uno scopo comune, come nel rapporto societario.
– I rapporti reali, che implicano godimento su cosa altrui, hanno una specifica disciplina in virtù del tipo di diritto.
– I rapporti obbligatori sono regolati dalla disciplina generale (artt. 1173-1276) e da norme peculiari, in ragione della loro fonte: è indispensabili quindi individuarne preliminarmente la fonte. In considerazione della loro peculiarità, abbiamo discipline specifiche per:
- O. pecuniarie (artt. 1277 e ss.)
- O. alternative (artt. 1285 e ss.)
- O. in solido (artt. 1292 e ss.)
- O. divisibili ed indivisibili (artt. 1314 e ss.)
Nella disciplina generale si prevedono particolari regole per l’o. di una cosa determinata (1177) e per quella che ha ad oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere (1178).
L’obbligazione reale (propter rem) è si ipotizza in conseguenza dell’appartenenza di un bene e si estingue con la cessazione della stessa.
I rapporti familiari è traggono origine da uno status familiae, che a sua volta trae origine dal matrimonio o dalla filiazione.
- Ø L’interesse legittimo individua un rapporto tra il privato e la p.a. e sussiste ogni volta che il privato abbia un interesse giuridicamente rilevante a che la p.a. esplichi la sua attività amministrativa in maniera conforme alla legge. Il titolare di tale interesse legittimo, in caso di lesione, può ottenere dagli organi preposti l’annullamento dell’atto illegittimo o, con una particolare procedura, l’emanazione e l’esecuzione dell’atto illegittimamente rifiutato. Il problema della risarcibilità dei danni arrecati dalla p.a. ai privati, mediante atti amministrativi illegittimi, è stato riconosciuto solamente con la sent. N.500 del 22 luglio 1999 delle Sez.Un. della Cassazione. L’accertamento di tale responsabilità e la conseguente condanna della p.a al risarcimento del danno sono di competenza del giudice civile, il quale, pur non avendo il potere di annullare l’atto amm., ne può accertare incidentalmente l’illegittimità, al fine di accertare la respons. dell’ente.
- Ø Gli interessi diffusi sono tutelati in funzione della loro rilevanza sociale, essendo comuni a tutti i membri della collettività, pur senza avere come punto di riferimento un bene suscettibile di appropriazione. La loro tutela può essere conseguita riconoscendo a taluni organi associativi la legittimazione ad agire giudizialmente per inibire comportamenti lesivi di essi. Dal diritto comunitario proviene la più significativa tutela dell’interesse diffuso al più idoneo comportamento degli operatori commerciali nelle attività di mercato, al fine di garantire:
- La libera concorrenza (disciplina antitrust)
- Lo sviluppo del mercato dei beni di consumo (tutela del consumatore)
La tutela di tale interesse ha visto nascere numerosi provvedimenti legislativi, confluiti nel CODICE DEL CONSUMO (d.lgs. 206/2005):
– Attribuisce poteri all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su iniziativa degli interessati, per inibire la pubblicità ingannevole o comparativa.
– Riconosce poteri al consumatore, come quello di recesso entro 10 gg dalla conclusione di un contratto, se negoziato fuori da locali commerciali o stipulato a distanza, quello di azione per far dichiarare al giudice la nullità delle clausole vessatorie predisposte dall’operatore commerciale, qualora queste determino uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, a carico del consumatore.
– Le associazioni rapp. dei consumatori, dei professionisti e le camere di commercio sono legittimate ad agire contro l’operatore commerciale che utilizza condizioni generali predisposte affinchè il giudice competente inibisca l’uso di condizioni generali considerate vessatorie.
- Ø Gli interessi collettivi sono quelli che pur atteggiandosi ad interessi di categoria sono tutelati come diritti soggettivi e trovano tutela mediante la rilevanza giuridica che viene riconosciuta all’operato di alcuni organismi rappresentativi degli interessi di categoria, come i sindacati dei lavoratori.
Situazioni giuridiche soggettive PASSIVE: esprimono una posizione di svantaggio e sono:
- Obbligo – comportamento vincolato che il soggetto deve tenere per soddisfare l’interesse di chi è titolare del diritto soggettivo corrispondente.
- Onere – comportamento imposto dalla legge per la tutela di interessi di carattere generale; in caso di inosservanza il soggetto inadempiente perde un potere che diversamente l’ordinamento gli consente di esercitare, qualora adempia l’onere impostogli. Es. art. 485 (inventario entro 3 mesi per poter rinunciare o accettare con beneficio di inventario l’eredità).
- Soggezione – situazione statica di attesa, evolvibile in una diversa situazione dipendente dal comportamento del titolare della corrispondente sit. Sogg. Attiva, come una potestà od un diritto potestativo.
L’OBBLIGAZIONE è una situazione giuridica soggettiva PASSIVA la cui centralità nel ns ordinamento è testimoniata dal fatto che il IV libro del c.c. è titolato “delle OBBLIGAZIONI”. Essa da’ luogo ad un rapporto che:
a) si specifica tra debitore e creditore.
b) si riferisce ad una prestazione dovuta suscettibile di valutazione economica, corrispondente ad un interesse del creditore, anche NON patrimoniale (art.1174).
c) l’inadempienza o il fatto illecito (mancato rispetto dell’altrui sfera giuridica) implicano una responsabilità per danni (artt. 1218 e 2043).
d) Non sono coercibili con azione esecutiva i doveri morali e sociali (o. naturali)
Non tutte le obbligazioni sono disciplinate allo stesso modo. Vi sono però alcune regole generali:
a) Debitore e creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175), come diligenza nell’adempimento (art. 1176).
b) Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218)
c) Le norme che disciplinano i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento, come la novazione (1230 e ss.), la remissione (1236 e ss.), la compensazione (1241 e ss.) e la confusione (1253 e ss.)
d) Le norme che concernono, salvo diverso concordato, l’adempimento del terzo (1241 e ss.), l’adempimento parziale (1181), il luogo ed il tempo dell’adempimento (1182 e 1183).
Alcune regole particolari riguardano:
– L’o. di consegnare una cosa determinata include anche quella di custodia (art. 1177).
– L’o. con oggetto la prestazione di cose determinate solo nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media, se non diversamente pattuito (art. 1178).
– Nelle o. pecuniarie vale il principio nominalistico (si estinguono con moneta avente corso legale nello stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale), la producibilità degli interessi, divieto di anatocismo, al di fuori delle ipotesi ex art. 1283.
– L’o. alternativa ( 1285 e ss.) si ipotizza quando siano previste alternativamente più di una prestazione.
– L’o. solidale (1292 e ss.) si ha quando più debitori sono obbligati per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento di uno libera gli altri (solidarietà passiva), oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (s. attiva).
– L’o. è INDIVISIBILE quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato il contratto (art. 1316)è si applicano le stesse regole dell’o. solidale anche se l’indivisibilità opera anche nei cnf degli eredi del debitore e del creditore; se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e l’obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Per quanto riguarda l’estinzione dei diritti di credito per prestazione, la regola generale vuole che tali diritti si prescrivono in dieci anni (art. 2946). Regole particolari che prevedono termini diversi di prescrizioni sono previste:
a) 5 anni per il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito (art. 2947), per i debiti ex art. 2948
b) 1 anno per il diritto del mediatore al pagamento della provvigione (art. 2950), idem in materia di spedizione ed anche in materia di assicurazione.
Sezione II – I FATTI GIURIDICI
- Il fatto ipotizzato dalla norma come idoneo a produrre conseguenze giuridiche costituisce il fatto giuridico. Le conseguenze giuridiche del fatto sono cmq regole di condotta MA la regola di condotta, che è conseguenza del fatto giuridico può anche essere espressa come realizzazione di situazioni giuridiche ove taluni soggetti, per effetto del fatto, vengono a trovarsi è possiamo quindi esprimere la regola ex art. 2043 dicendo che il fatto illecito produce l’effetto di far acquisire al danneggiato il DIRITTO (sit. Giur. Att.) al risarcimento del danno e a carico del danneggiante l’OBBLIGAZIONE (sit. Giur. Pass.) di risarcirlo.
Il fatto giuridico è quindi quel fatto che sia idoneo a determinare l’acquisto, la perdita o la modifica di situazioni giuridiche soggettive, sia attive che passive.
Quando il fatto è un comportamento dell’uomo è ATTO GIURIDICO, in quanto implica una ATTIVITA’ GIURIDICA:
a) A. privata – se posta in essere nell’ambito dei rapp. tra privati (atto giur. Privato)
b) A. amministrativa – se posta in essere nei rapp. con la p.a. (atto amministrativo)
c) A. giudiziaria – se concerne i rapp. con l’attività giudiziaria (atto giudiziario)
L’atto pubblico è invece un documento di contenuto generalmente privatistico ma redatto da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (art. 2699).
Regola generale per l’atto giuridico privato è:
a) Deve esser compiuto da chi ha la capacità di agire e di intendere e volere per produrre effetti definitivi
b) Diversamente, può essere giudizialmente impugnato e perdere efficacia (differenza con il fatto g.)
c) La volontà del soggetto agente non ne costituisce un requisito essenziale, in quanto esterne all’atto.
Gli atti giuridici possono consistere:
– Comportamento materiale (es. occupazione di un bene mobile art. 923) (N.B. difetto di capacità irrilevante)
– Comportamento dichiarativo (es. remissione del debito art. 1236)
- Recettizi (producono effetti nel momento in cui pervengono a conoscenza della determinata persona cui sono diretti art. 1334)
- Non recettizi (producono effetti immediatamente)
Ulteriore distinzione va fatta tra:
– Atti discrezionali (esercizio di un proprio diritto soggettivo)
– Atti dovuti (soddisfazione dell’altrui diritto – irrilevanza del difetto di capacità ex art. 1191)
– Atti illeciti (comportano lesione di un diritto altrui – irrilevanza del difetto di capacità ma difetto di incapacità naturale è causa di esonero di responsabilità).
Nel diritto privato l’ILLEICITA’ si configura rispetto a:
– Atti volontari (dolosi o colposi)
– Fatti imputabili per la legge ad un soggetto, in quanto lesione di altrui interesse tutelato (danno ingiusto)
– L’illecito amministrativo e quello penale si configurano quando un determinato comportamento è vietato nell’interesse generale, con la previsione, in caso di trasgressione del comando, di una pena detentiva o pecuniaria a carico del trasgressore.
– L’illecito civile (art.2043 e ss.) consiste nell’obbligare colui al quale è imputabile a risarcire il danneggiato. Esso si ipotizza:
- Per responsabilità soggettiva o per colpa
- Per responsabilità oggettiva o per colpa presunta (la conseguenza dannosa è ascrivibile a cose persone ed attività di cui un soggetto deve rispondere quando non è in grado di provare fatti o circostanze che lo esonerano da ogni responsabilità).
- Ø Ogni fatto giuridico produce necessariamente un effetto giuridico, di cui si ha certezza quando si ha cognizione:
– Della norma giuridica che a quel fatto ricollega quel determinato effetto, attraverso la conoscenza delle sue fonti
– Del fatto, attraverso la PROVA è chi intende far valere un diritto, innanzi al giudice, ha l’onere di provare il fatto da cui quel diritto deriva (art. 2697):
- Prove documentali (scrittura privata e atto pubblico)
- Prove orali, storiche e critiche (presunzioni)
Diversa dalla prova è la PUBBLICITA’ DEI FATTI GIURIDICI:
– Uno strumento per far conoscere a chi ne ha interesse l’accadimento di taluni fatti che riguardano un soggetto
– Si realizza mediante la tenuta di specifici registri ad opera di pubblici funzionari
– Vi sono diversi tipi di pubblicità, come quella anagrafica, quella immobiliare e quella imprenditoriale
- Ø Tra gli atti dichiarativi assumono particolare rilievo i c.d. NEGOZI GIURIDICI, i quali si caratterizzano in primis per la loro peculiare FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERESSI di chi lo pone in essere, che si realizza:
– Nel caso in cui si regola un rapp. già esistente
– Nel caso in cui si costituisce un rapporto nuovo
– Nel caso in cui si dispone di una propria sit. Giur. Sogg.
Esso pertanto costituisce espressione dell’AUTONOMIA NEGOZIALE, la quale rientra nel più ampio genere dell’AUTONOMIA PRIVATAè il negozio giuridico a differenza degli atti non negoziali è idoneo a produrre effetti di valore giuridico previsti dall’autore del negozio, perfino in difformità delle norme dispositive (derogabili) di legge.
N.B.
Autonomia negoziale – attiene alla circoscritta attività giuridicamente rilevante per disporre ed autoregolamentare rapp. giuridici privati; Liberta d’iniziativa economica – ex art. 41 cost. attiene alle attività inerenti alla produzione e all’accesso al mercato, indipendentemente dalla loro rilevanza negoziale; diritti indisponibili – sono quelli non liberamente negoziabili
Il potere di autoregolamentare i propri interessi preesiste alla legge, in quanto espressione della libertà della persona è la rilevanza giuridica che la legge attribuisce al negozio quale atto di esercizio di tal potere rende il negozio giuridicamente vincolante. Ad esempio l’art. 1372 stabilisce che il contratto (prototipo del negozio giuridico), quale espressione del potere di autonomia ex art. 1322, ha forza di legge tra le parti.
Nonostante nel ns codice il “negozio” sia anche lessicalmente ignorato, i giuristi hanno elaborato una TEORIA GENERALE DEL NEGOZIO GIURIDICO, individuando:
- i requisiti essenziali – dichiarazione, causa e oggetto, forma quando prevista dalla legge sotto pena di nullità.
- i requisiti accidentali – condizione, termine e modo.
Al fine di formulare una disciplina generale di:
- la patologia dell’atto – invalidità dell’atto.
- eventuale inefficacia – nullità (automatica, quando il vizio o il difetto riguarda i requisiti essenziali) ; annullabilità (vizio o difetto di un presupposto soggettivo esterno che consente all’autore del negozio di chiedere l’annullamento dell’atto in modo da impedirne l’efficacia).
PROFILO FUNZIONALE DEL NEGOZIO COME ATTO DI AUTONOMIA PRIVATA:
La configurazione del negozio anche come atto di autonomia privata non esclude che l’atto sia integrato da norme eteronome (imperative) art. 1374è una incompatibilità radicale tra il contenuto normativo autonomo e le norme eteronome implica generalmente la nullità dell’atto negoziale art. 1418.
Negozi atipici: non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare e, ex art. 1322,2, devono essere diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, secondo l’ordinamento giuridico.
Negozi a causa di morte: non si ha solo un’autoregolamentazione di situazioni disponibili ma anche di situazioni la cui disponibilità da parte del titolare potrebbe venir meno a causa della morte di quest’ultimoè è una autoregolamentazione diretta ad incidere sulle norme che regolano la successione mortis causa, la quale trova un limite nella tutela dei diritti dei legittimari (= persone cui la legge riserva una quota di eredità o altri diritti successori).
Dobbiamo anche distinguere:
- negozi a titolo oneroso
- negozi a titolo gratuito (attribuendo ad altri un vantaggio economico NON si ricava un diverso vantaggio economico)
Negozio indiretto: in base all’intenzione di chi lo pone in essere è diretto a produrre effetti ulteriori rispetto a quelli che la legge vi ricollega è che se vietati dalla legge rendono il negozio nullo in quanto in frode alla legge art. 1344.
Negozio fiduciario: gli effetti del negozio posto in essere sono più ampi di quelli necessari per realizzare lo scopo economico che l’autore del negozio intende perseguire.
Collegamento negoziale: più negozi collegati, per volontà delle parti, al fine di raggiungere un più ampio o complesso risultato economico.
PROFILO STRUTTURALE DEL NEGOZIO GIURIDICO
– n. unilaterale (es. testamento)
– n. bilaterale (es. contratto)
– n. plurilaterale (es. atto cost. associaz.)
Parte: persona o insieme di persone cui fa capo un diritto o un interesse, in modo da costituire una entità di imputazione d’interesse giuridicamente rilevante.
– N. solenne (testamento, donazione..)
– N. non solenne
I negozi causali costituiscono il fondamento esclusivo degli effetti del negozio (es. compravendita)
I negozi astratti sono quelli i cui effetti hanno ragion d’essere in una diversa fonte (titolo) (es. promessa pagamento)
I CONTRATTI
Negozio giuridico è strumento mediante il quale si esercita il potere di autonomia negoziale, ossia il potere del privato di regolare da se’ i propri interessi in maniera giuridicamente rilevante.
Il contratto è un negozio giuridico consistente nell’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). Esso si distingue dagli altri negozio giur. per:
- Bilateralità o pluralità
- Patrimonialità del contenuto
Artt. 1321 – 1469 c.c. è disciplina di carattere generale, applicabile anche ai negozi unilaterali tra i vivi, a contenuto patr.
Ma il contratto, in ragione dagli interessi da regolare, assume in concreto una qualificazione ulteriore, da cui consegue una disciplina prefissata dalla legge, che le parti possono modificare, se non in contrasto con norme imperative. Ma ex art. 1322 le parti possono anche concludere contratti non identificabili con i tipi prefissati dalla legge:
- Contratti tipici o nominati
- Contatti atipici o innominati
I. Contratti misti – i contraenti intendono realizzare più situazioni giuridiche ma ciascuna corrispondente a quella che qualifica questo o quel contratto tipico
- Ex art. 1323 è tutti i contratti sono sottoposti alle norme del titolo II del IV libro
- Dal momento che all’esecuzione del contratto si dedica solo l’art. 1375, è da ritenere che a tutti i contratti si applichi la disciplina generale dell’adempimento e dell’inadempimento delle obbligazioni (titolo I lib. IV)
- Ai contratti tipici, se sussiste l’analogia, si applicano tutte le norme che disciplinano ciascuno dei contratti tipici
- Contratti sinallagmatici o a prestazioni corrispettive – accordi che danno luogo ad un rapporto complesso, ove ciascuno dei contraenti di obbliga nei cnf dell’altro ad una prestazione o attribuisce un vantaggio economico in corrispettivo dell’obbligazione o del vantaggio economico attribuito dall’altro contraente, in modo che tra le prestazione dovute dai contraenti si determini una interdipendenza giuridica tale che la mancata realizzazione anche di una sola di essa implica il venir meno dell’intero rapporto
I. C. di scambio – implicano uno scambio tra una cosa/servizio e un determinato corrispettivo economico. Sono onerosi in quanto ciascun contraente si obbliga nei cnf dell’altro per conseguire un corrispettivo economico.
II. C. aleatori – uno dei contraenti si assume il rischio della eccessiva onerosità della prestazione da lui dovuta, in maniera che tale eventualità non costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1469).
III. C. associativi – ciascun contraente si obbliga ad un conferimento per conseguire vantaggi, i quali possono derivare dalla partecipazione ad una associazione/società creata, per uno scopo comune. Si disciplinano sia le situazioni giur. sogg. Spettanti a ciascun contraente che il funzionamento degli organi sociali.
IV. C. normativi – i contraenti stabiliscono preventivamente le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali futuri contratti.
V. C. preliminari – le parti si obbligano unilateralmente o reciprocamente a stipulare poi un particolare contratto (definitivo). L’inadempiente è tenuto a risarcire i danni all’altra parte, la quale, se non escluso, può ottenere con sentenza la produzione degli effetti del contratto non concluso (art. 2932).
VI. C. d’impresa – hanno un contraente imprenditore e tale qualità è giuridicamente rilevante in ragione della sua speciale tutela (art. 1330 e 1368).
- C. del consumatore – stipulato da uno dei contraenti per motivi personali. La particolare disciplina applicata è espressione dei diritti del consumatore (v. art. 2 del codice del consumo).
Il rapporto tra norme generali e peculiari è quello che si pone tra genere e specie. L’ordinamento tende anche a tipizzare con leggi speciali quei contratti atipici che hanno col tempo acquisito una specifica tipizzazione sociale: dei nuovi contratti è che hanno una disciplina più specifica rispetto ai generi già tipizzati dal codice, facilitando la negoziazione, preordinando soluzioni normative su aspetti economici più complessi.
- La disciplina della maggior parte dei contratti tipici tradizionali è nel libro IV ma:
– Il c. di società è nel libro V, perché la sua disciplina dipende dal tipo di organizzazione giuridica che i contraenti intendono attribuire all’ente (soc. di perone, di capitali o cooperative) cui dovrà imputarsi l’esercizio in comune dell’attività economica per la quale si sono accordati a conferire beni o servizi, allo scopo di dividere gli utili (art. 2247). A seconda del tipo di società la disciplina di tali contratti si diversifica da quella generale del contatti nel Libro IV.
– Il c. di lavoro subordinato è nel libro V, perché la sua disciplina si sottrae a taluni principi generali che caratterizzano i contratti la cui disciplina è nel IV libro.
– Il c. di donazione è nel libro II delle successioni, poiché sono previste regole particolari poste a tutela dei legittimari.
– Alcuni contratti tipici, pur disciplinati del IV libro, trovano collocazione all’interno della disciplina generale delle obbligazioni (es. remissione del debito ex art. 1236 o cessione dei crediti ex art. 1260) perché incidono specificatamente su un determinato rapporto obbligatorio, determinando l’estinzione dell’obbl. o della situazione passiva o del rapporto.
– Il c. di cessione del contratto è collocato all’interno della disciplina generale del contratti.
- Ai fini della rilevanza giuridica del contratto sono assai importanti le regole che stabiliscono la sia conclusione (o formazione):
– Il contratto che si conclude mediante accettazione da parte del destinatario della proposta formulata dall’altra
- Se la trattativa si svolge tra persone non contattabili in tempo reale, si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326,1).
– Il contratto si conclude nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione se richiesto espressamente dal proponente o se, per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta (art. 1327).
In entrambi i casi, il destinatario della proposta viene a trovarsi in una posizione di forza è dalla sua volontà dipende la conclusione del contratto, sempre che il proponente non abbia revocato la proposta, prima di esser venuto a conoscenza dell’accettazione (art. 1328). Per evitare che gli operatori economici professionisti pongano in essere comportamenti di formazione del contratto che alterano la capacità valutativa del contrante consumatore (moduli di proposta contrattuale che i destinatari dell’invito ad offrire sono sollecitati a sottoscrivere ; invito ad offrire), la legislazione più recente ha introdotto nuove regole in tema di formazione del contratto:
– D. lgs. N.50/1992 riguardo alla c.d. vendita porta a porta
– D. lgs. N. 185/1999 riguardo i contratti conclusi a distanza
Inoltre l’art. 1341 c.c. prevede che:
- a. le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei cnf dell’altro se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscere, usando l’ordinaria diligenza.
- b. Talune clausole sono efficaci solo se siano specificatamente approvate per iscritto dal contraente non predisponente.
N.B.
Ex art.1333 quando la proposta è diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni per il solo proponente non è necessaria, per la sua conclusione, l’accettazione del destinatario della proposta: il silenzio del destinatario della proposta vale accettazione.
- Talvolta le regole sulla formazione del contratto sono integrate da quelle attinenti la formalità di esternazione dell’accordo (requisito di forma). Per essere valido ed efficace il C. deve essere manifestato in forma scritta (v. 1350):
- Per i c. che attengono i diritti reali immobiliari al fine di esigenze di certezza, funzionali alla pubblicità che si realizza mediante la trascrizione di tali atti nei registri immobiliari.
- Per i c. commerciali, afferenti ai rapporti personali, per una esigenza di certezza in funzione di una più immediata conoscenza da parte del cliente o del consumatore del contenuto normativo del contratto.
- I contratti per i quali non è necessaria una forma determinata sono validi ed efficaci in base al nudo consenso. Pertanto distinguiamo i contratti consensuali sia dai contratti formali che da quelli reali (la cui efficacia obbligatoria ipotizzata dalla legge per ciascuno di essi presuppone la consegna della cosa). I contratti reali sono diversi da quelli ad efficacia reale o traslativa (differente espressione del principio del nudo consenso).
Efficacia ed inefficacia negoziale
Il negozio giuridico, considerato come atto di autoregolamento di interessi privati, ha forza di legge tra le parti (art. 1372). Il valore vincolante dell’autoregolamento costituisce l’effetto fondamentale e costante di ogni negozio, da cui derivano, per ciascun tipo negoziali, gli effetti giuridici specifici voluti dall’autore del negozio. In riferimento ad esso, distinguiamo:
- Efficacia primaria – riferita all’atto negoziale, consiste nella vincolatività dell’autoregolamento per l’autore del neg.
- Se manca, viene meno anche quella secondaria
- Si identifica con la rilevanza giuridica del negozio quindi la sua mancanza implica l’irrilevanza dell’atto come atto negoziale
- Non si produce quando il negozio è nullo o quando viene annullato giudizialmente
- Efficacia secondaria – riferita all’autoregolamento contenuto nello specifico atto, consiste nel costituire, trasferire o estinguere obbligazioni e diritti soggettivi
- Può essere subordinata al verificarsi di una condizione, alla scadenza di un termine o all’adempimento di un onere/modus.
- Condizione, termine e modus sono elementi accidentali del negozio.
La nullità del negozio (= IRRILEVANZA GIURIDICA) può dipendere:
- Contrarietà a norme imperative (art. 1418)
- Mancanza di uno dei requisiti di validità
La annullabilità del negozio si ipotizza a tutela degli interessi dell’autore del negozio che, al momento in cui pone in essere l’atto, non è stato in grado di valutare la convenienza dell’atto perché incapace (art. 1425) o perché la sua volontà è stata viziata da errore, violenza o dolo (art. 1327 e ss.)
La rescindibilità si ipotizza solo in rif. ai contratti a prestazioni corrispettive. La rescissione (= perdita d’efficacia del negozio) viene pronunciata dal giudice:
- su domanda della parte che ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità nota alla controparte di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (art. 1447).
- su domanda della parte danneggiata dalla sproporzione tra la prestazione dell’una e quella dell’altra e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, di cui l’altra ha approfittato per vantaggio (art.1448).
La risoluzione è prevista solo per i contratti a prestazioni corrispettive, in tre ipotesi:
- per inadempimento delle parti (art. 1453)
- per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (1463)
- per eccessiva onerosità della prestazione dovuta da una delle parti (1467)
Le ipotesi in cui il negozio è nullo o può perdere efficacia per fatti invalidanti previsti dalla legge sono considerate Ipotesi di patologia negoziale.
Ipotesi di perdita dell’efficacia negoziale per cause non patologiche sono espressamente previste per il contratto:
- mutuo consenso (art. 1372) – denominato anche recesso bilaterale o risoluzione volontaria.
- recesso unilaterale (art. 1373) – posto in essere dalla parte che ex lege o per autoregolamento ha la facoltà di recedere dal contratto.
La simulazione (art. 1414 e ss.) è un negozio che non produce effetto tra le parti perché sono le stesse parti a non volerlo e lo pongono in essere al solo scopo di far credere a terzi che nella realtà giuridica si siano prodotti gli effetti corrispondenti ad una det. Ipotesi di autoregolamento è l’ordinamento ha ritenuto consono prevedere una serie di norme atte a far salva l’effettiva dichiarazione di volontà ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti del titolare apparente (art. 1415).
In assenza di impedimenti all’efficacia, il negozio produce i suoi effetti:
- forza di legge tra le parti
- individuabili attraverso il contenuto dell’autoregolamento e l’interpretazione di quanto le parti hanno dichiarato
La Legge Stabilisce Una Serie Di REGOLE PER L’INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO nel caso il significato delle parole non sia univoco:
- molto articolate (artt. 1362-1371)
- sono applicabili agli altri negozi in quanto compatibili (1324)
Ipotesi di efficacia traslativa o reale
Ex art. 1374 è l’efficacia obbligatoria è la più diffusa in materia contrattuale MA nei contratti che hanno per oggetto il TRASFERIMENTO DI PROP. DI UNA COSA DETERMINATA, LA COSTITUZIONE O IL TRASFERIMENTO DI UN DIRITTO REALE O DI UN ALTRO DIRITTO la proprietà o il diritto si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. (art. 1376)
L’efficacia traslativa (o reale) è espressione del principio del nudo consenso è la proprietà (e i diritti reali su cosa altrui) si trasferisce per effetto del negozio SENZA CHE OCCORRA IL TRAMITE DI UN COMPORTAMENTO DOVUTO.
Il principio del nudo consenso vuole significare che la volontà manifestata è di per sé sufficiente a determinare il voluto trasferimento del diritto reale sulla cosa.
La trascrizione dell’atto nei pubb. Registri in relazione al trasferimento della proprietà o alla cost. di un diritto reale su cosa altrui, di un bene immobile, assolve la sola funzione di rendere conoscibile a terzi l’avvenuto trasferimento. Tuttavia, IN CASO DI CONFLITTO TRA Più ACQUIRENTI DELLO STESSO ALIENANTE, LA TRASCRIZIONE PRODUCE EFFETTO ACQUISITIVO A FAVORE DELL’ACQUIRENTE CHE HA TRASCRITTO PER PRIMO (2644)
Analogamente nel caso di conflitto tra acquirenti di un bene mobile viene preferito l’acquisto di chi, in buona fede, ha conseguito il possesso per primo (possessio vale titulo).
Nella cessione del credito (trasf. Diritto di credito) il conflitto si risolve in favore del cessionario il cui atto di cessione sia stato notificato per primo al debitore con atto di data certa, ancorchè esso sia di data posteriore (art. 1265).
N.B. L’efficacia traslativa del contratto non dipende solo dalla volontà dei contraenti ma anche da norme di legge che contraddicono il principio di nudo consenso in ipotesi particolari tassativamente previste in cui emerge l’esigenza di garantire la certezza dei traffici:
- l’acquisto a non domino dipende a volte:
– Dalla priorità della trascrizione dell’atto (o notifica cessione di credito)
– Dalla priorità del possesso conseguito in buona fede (con riguardo ai beni mobili)
Le promesse unilaterali
Ovvero delle dichiarazioni con cui il promittente si impegna ad eseguire una determinata prestazione:
- Nel caso in cui la promessa è fatta su presupposto che la prestazione promessa costituisca il pagamento di una preesistente obbligazione (promessa di pagamento o ricognizione del debito – art. 1988), la quale:
– Implica riconoscimento di una preesistente obbligazione a favore del promissario, esonerandolo dall’onere di provare il rapporto fondamentale e ha l’effetto di interrompere la prescrizione (art. 2944)
- Nel caso in cui la promessa diventa operativa in conseguenza della circostanza che il suo destinatario si trovi in una particolare situazione o compia una determinata azione (promessa al pubblico – art.1988), la quale
– Implica l’assunzione di una nuova obbligazione, nel caso si verifichi la circostanza o l’azione da compiere.
Diverse sono la promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo (art.1381), che ha ad oggetto la prestazione del terzo, e della proposta contrattuale con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333), che implica conclusione del contratto con silenzio-assenso.
Le promesse di pagamento (art. 1988) vengono dette:
– Titolate se nella dichiarazione di indica il rapporto fondamentale (titolo e causa dell’obbligazione che si prometti di pagare)
– Non titolate se si promette di pagare senza alcun riferimento al rapp. fondamentale.
I titoli di credito
A volte le promesse unilaterali di pagamento sono contenute in documenti a cui la legge attribuisce il valore di TITOLO DI CREDITO: dei documenti il cui valore giuridico è funzionale alla mobilizzazione dei crediti perché i diritti di credito in essi incorporati possono trasferirsi quasi come se si trattasse di cose mobili. Incorporando il credito, se si trasferisce il titolo si trasferisce automaticamente il credito, senza bisogno del contratto di cessione. Essi:
- Sono ipotizzati solo nei casi e nelle forme prescritte dalla legge
- Si distinguono a seconda del regime di circolazione previsto in:
– Titoli all’ordine artt. 2008 e ss. (cambiale, assegno bancario e circolare) i quali, intestati al nome di una persona, si trasferiscono con la consegna del titolo e mediante “girata” (ordine scritto che il legittimo possessore del titolo rivolge all’emittente di pagare quanto risulta dal titolo stesso).
– Titoli al portatore artt. 2003 e ss. (libretto di risparmio) i quali si trasferiscono mediante la sola consegna.
– Titoli nominativi artt. 2021 e ss. (azioni emesse dalle s.p.a.) si trasferiscono mediante girata e intestazione del titolo nel registro dell’emittente.
Altri atti e fatti obbligatori
Sono disciplinati e ipotizzati dal codice dopo i titoli di credito e prima dei fatti illeciti. La legge vi ricollega effetti giuridici necessari a riequilibrare una sperequazione economica che hanno determinato tra le parti e sono:
– Gestione di affati (art. 2028 e ss.)
– Pagamento di indebito (art. 2033 e ss.)
– Arricchimento senza causa (art. 2041 e ss.)
Sezione III – LE VICENDE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
I FATTI GIUR. producono EFFETTI GIURIDICI che incidono sulle SITUAZ. GIUR. SOGG. Determinandone, a seconda dei casi:
– L’acquisto
– Il trasferimento
– L’estinzione
ES. (art. 470) il contratto di compravendita determina il trasferimento del diritto di proprietà su una cosa determinata dal venditore al compratore; l’acquisto del compratore del diritto alla consegna della cosa acquistata; l’acquisto da parte del venditore del diritto al pagamento del prezzo.
OGNI FATTO CHE DEREMINA L’ACQUISTO O IL TRASFERIMENTO DI UNA SIT. GIUR. SOGG. DICESI TITOLO del trasferimento o dell’acquisto.
Il trasferimento di una sit. Giur. sogg. per effetto di un fatto giuridico da un sogg. ad un altro è SUCCESSIONE:
- ATTO TRA VIVI, solitamente a TITOLO PARTICOLARE, in quanto riguardano una singola sit.giur.sogg.
- MORTIS CAUSA
– A titolo UNIVERSALE, ossia dell’erede che subentra in tutte le sit. Giur.sogg. del de cuius.
– A titolo PARTICOLARE, ossia del legatario, che subentra al de cuius nella sola titolarità del diritto che gli è stato lasciato dal testatore.
Nelle successioni l’ALIENANTE è detto DANTE CAUSA ; l’ACQUIRENTE è detto AVENTE CAUSA.
Il codice civile disciplina taluni specifici modi dell’acquisto delle sit. Giur. sogg. solo in riferimento a talune di esse, come:
– La proprietà (art. 922)
– I diritti reali su cosa altrui
– Le obbligazioni (art. 1173)
Il contratto è un ATTO che può fungere come MODO DI ESTINZIONE o DI ACQUISTO delle sit. Giur. sogg disponibili (1321).
L’acquisto può essere:
- A TITOLO DERIVATO, quando è la conseguenza di una ipotesi successoria (es. acquisto proprietà compravendita)
- A TITOLO ORIGINARIO, quando non è la conseguenza di una ipotesi successoria (es. usucapione, art. 1158).
DIRITTI INNATI (o umani) è quelli che si acquistano a titolo originario per effetto della nascita del soggetto.
I modi di estinzione sono diversi:
- Con la morte I DIRITTI UMANI
- Per contratto o per atto unilaterale, quando il titolare non ha più interesse a realizzarlo, I DIRITTI DISPONIBILI
- La prescrizione, per i diritti disponibili, quando il titolare del diritto non lo esercita per il tempo determinato dalla legge (art. 2934) e sempre che la parte soggetta a tale diritto non si opponga al tardivo esercizio dello stesso (non rilevabilità d’ufficio della prescrizione).
Successione per atto tra vivi
Entrambe le vicende successorie sono disciplinate in maniera da tutelare gli interessi del dante causa e dell’avente causa, in relazione alla loro eventuale ignoranza delle vicende giuridiche pregresse, che potrebbero impedire l’effetto successorio.
Quando le vicende successorie hanno ad oggetto DIRITTI REALI è circolazione dei beni è passaggio da un sogg. ad un altro mediante il trasferimento dei corrispondenti diritti reali di cui i beni costituiscono l’oggetto.
La vicenda successoria per ATTO TRA VIVI:
– Si realizza per effetti di contratti ad efficacia traslativa o reale
– Presuppone che l’alienante sia titolare del diritto che con il contratto si intende trasferire
La vicenda successoria per ATTO TRA VIVI DEI DEBITI si realizza con accordi con cui un terzo rimane obbligato verso il creditore in luogo del debitore originario ed il creditore dichiara di liberare quest’ultimo. Può avvenire:
– per DELEGAZIONE (art. 1268)
– per ESPROMISSIONE (art. 1272)
– per ACCOLLO (art. 1273)
Successione Mortis Causa
Si determina con la morte della persona e con la conseguente necessità che le sit. Giur. attive e passive, che a lui facevano capo, si trasmettano comunque ad un altro soggetto.
Le sit. Giur. sogg. di natura patrimoniale è SUCCESSIONE EREDITARIA, ossia un sistema di distribuzione della ricchezza accumulata in vita dalla persona, soprattutto quando gli eredi sono più di uno. I designati ad ereditare sono tali unicamente per ASSENZA DI CASI D’INDEGNITA’ (art. 463).
- Successione legittima: gratifica i familiari ed i parenti fino al VI grado e si consegue per vincoli familiari. Una quota del patrimonio del de cuius è per legge riservata ai più stretti congiunti.
- Successione testamentaria: eredi designati per volontà del de cuius mediante testamento.
In entrambi i casi, la successione del chiamato all’eredità si ha per ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’, nonostante l’effetto successorio si faccia risalire al momento dell’apertura della successione (art. 459)
L’erede piò anche tenere distinto il patrimonio ereditario da quello suo personale mediante accettazione con BENEFICIO D’INVENTARIO, v. effetti ex art. 490.
L’eredità può essere oggetto di RINUNCIA. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni e, quindi, chi vi abbia rinunciato, può revocare la rinunzia, se non è stata già accettata da altro dei chiamati, fin tanto che il suo diritto non si è prescritto.
- LEGATO: successione mortis causa a TITOLO PARTICOLARE, ove non è necessaria l’accettazione del legatario poiché questi mediante il legato consegue solo diritti soggettivi e non rientra nei debiti del de cuius. Vi si può cmq rinunciare.
Rinunzia alle situazioni soggettive
La rinunzia ad un diritto è un NEGOZIO GIURIDICO UNILATERALE, NON RECETTIZIO e IRREVOCABILE, con cui il titolare di una situazione giur.sogg. si spoglia di essa. La RINUNZIA è essenzialmente ABDICATIVA per sua natura, perché attua la dismissione di un diritto. Essa appare quale modo di essere del potere di DISPOSIZIONE concernente la sfera giuridica del soggetto è la disponibilità dei diritti è quindi presupposto fondamentale dell’ammissibilità dei diritti.
– D. disponibili, rimessi al potere di disposizione del soggetto.
– D. indisponibili, per legge o per natura sottratti al potere dispositivo del soggetto.
- RINUNZIA TRASLATIVA è invece un negozio bilaterale di attribuzione, ossia un contratto traslativo.
- RIFIUTO comporta il NON acquisto o la NON accettazione di una situazione sogg.