Le persone fisiche – cap. IX
Persone fisiche = uomini analizzati nella loro attività giuridica
Enti = astrazioni giuridiche, prive di un riferimento fisico, naturale
Capacità giuridica = ex art. 1 si acquista al momento della nascita, capacità ad essere soggetti del diritto e dell’attività giuridica è IDONEITA’ AD ESSERE TITOLARI DI DIRITTI E DI DOVERI MA NON DI ESERCITARLI.
La nascita e la morte sono fatti aventi rilievo giuridico è segnano il limiti di tale rilevanza. L’uomo è conosciuto SUB SPECIE IURIS sotto le espressioni di PERSONA FISICA e di SOGGETTO DI DIRITTO.
Il nascituro:
Alcuni DIRITTI DI CARATTERE PATRIMONIALE, però, sorgono in capo al futuro soggetto sin dal CONCEPIMENTO. Il ns codice attribuisce ai genitori il potere di rappresentanza ed amministrazioni dei beni del nascituro (art. 320) e a questi la capacità di succedere mortis causa (purché concepito al momento dell’apertura della successione) e la capacità di ricevere per donazione.
Possiamo parlare di una sorta di “attribuzione retroattiva” della capacità patrimoniale dei diritti patrimoniali sino alla vita intrauterina è l’EMBRIONE però non ha una vita indipendente a quella della madre ma, ciò nonostante, si tratta di una entità vivente anche se non è sufficiente per attribuirgli la qualità di soggetto di diritto bensì si tratta piuttosto di assicurargli TUTELA GIURIDICA e, in qualche caso, una sorta di anticipazione della qualità di soggetto. Egli non essendo titolare di diritti non può essere soggetto giuridicamente rilevante ma cmq il sistema italiano gli accorda una protezione sul piano dell’OGGETTO DI TUTELA.
- Nascituro CONCEPITO è che si presume debba nascere entro una certa data. I Diritti a lui riconosciuti sono subordinati al momento della nascita. La tendenza della moderna giurisprudenza sembra orientata a dar considerazione al brocardo latino INFANS CONCEPTUS PRO NATO HABETUR QUOTIES DE COMMODO SUO AGITUR è un favor del sistema nei cnf del nascituro concepito. La retroattività dell’acquisto della capacità giuridica non contiene nulla di ineluttabile e non può essere imposta: riguarda l’interessato medesimo, i suoi rappresentanti o i suoi eredi l’opportunità di farla valere.
- Nascituro NON ANCORA CONCEPITO è a favore del quale la legge prevede alcuni atti di disposizione
L’assenza e la presunzione di morte
(Artt. 46 – 68) La disciplina legale della scomparsa, l’assenza e della dichiarazione di morte presunta fondano il loro presupposto normativo sulla MANCANZA DI NOTIZIE DEL SOGGETTO: la persona scompare quando “non se ne hanno più notizie” (art. 48).
Fondamento della norma ex art. 48, la quale fa cenno alla circostanza che la persona si sia allontanata dal suo ultimo domicilio/residenza, che regola la SCOMPARSA DEL SOGGETTO è l’IGNORANZA SULL’ESISTENZA DELLA PERSONA è la persona che scompare fisicamente è persona che il sistema giuridico può considerare come un SOGGETTO PRIVO DI ATTITUDINI ALL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA CAPACITA’ GIURIDICA.
N.B. la scomparsa dal domicilio o dalla residenza e la mancanza di notizie non determinano conseguenze di carattere personale è la disciplina dell’assenza e della dichiarazione di morte presunta, pertanto, riguardano solo le conseguenze patrimoniali, gli effetti economici che da quella situazione soggettiva derivano.
In caso di scomparsa della persona:
- I successori, ex art. 48, possono chiedere al tribunale la nomina di un CURATORE che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata etc.
- Dopo due anni possono far richiesta della dichiarazione di ASSENZA, la quale produce effetti sia di natura persona che patrimoniale:
- Gli eredi possono essere immessi nel possesso personale dei beni di questi
- I legatari e tutti quelli a cui spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono essere ammessi nell’esercizio temporaneo dei diritti medesimi
- Coloro che per effetto della morte sarebbero liberati da obbligazioni possono essere esonerati dall’adempimento
- Il coniuge può ottenere un assegno alimentare.
L’intero istituto sembra dettato sul presupposto del ritorno dell’assente o della prova della sua esistenza è il POSSESSO TEMPORANEO ha una funzione PRINCIPALMENTE CONSERVATIVA del patrimonio dell’assente e di ATTESA DEL SUO RITORNO è gli atti di disposizione sono compiuti solo per necessità ed utilità evidenti riconosciute dal tribunale.
- Dopo 10 anni il pubblico ministero o chi abbia interesse può far richiesta al tribunale della PRESUNZIONE DI MORTE:
- a. una sentenza che stabilisce carattere di DEFINITIVITA’ agli atti di attribuzione temporanea, in quanto produce effetti giuridici alla morte della persona
- b. ex art. 69 NESSUNO è AMMESSO A RECLAMARE UN DIRITTO IN NOME DELLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L’ESISTENZA SE NON PROVA CHE LA PERSONA ESISTEVA QUANDO è NATO IL DIRITTO
- c. Il coniuge può contrarre nuovamente matrimonio
Se vi è, però, PROVA DELL’ESISTENZA DELLA PERSONA (art. 66) è recupera tutti i beni nello stato in cui si trovano, ha diritto che gli venga corrisposto il prezzo in caso di loro alienazione ed il nuovo matrimonio è nullo, salvo gli effetti del matrimonio putativo.
La morte
La cessazione delle funzioni vitali della persona fisica è estinzione della capacità giuridica.
La legge n.1238/1939 disciplina i modi di accertamento della morte fisica, distinguendo:
- Accertamento diretto è esiste ed è presente il cadavere
- Accertamento indiretto è non è possibile rinvenire o riconoscere il cadavere
IN ENTRAMBI I CASI LA FORMAZIONE DELL’ATTO DI MORTE E LA ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE PRODUCONO GLI EFFETTI DELLA PROVA LEGALE DELLA MORTE E DELLA PUBBLICITA’ CON EFFETTI ERGA OMNES.
N.B.
Fino a quale decennio fa la morte era ritenuta coincidente con l’ARRESTO DELLE FUNZIONI CARDIACHE E RESPIRATORIE è con la l. 644/1975 e la l. 578/1993 è stata accolta la NOZIONE DI MORTE CEREBRALE irreversibile, quale CESSAZIONE DI OGNI ATTIVITA’ DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE è la corrente definizione di morte, è, pertanto CESSAZIONE IRREVERSIBILE DI TUTTE LE FUNZIONI DELL’ENCEFALO (art. 1 l.578/1993).
Con la l. 91/1999 è stata introdotta la legittimità del trapianto di organi:
- La volontà della donazione è rilevata attraverso il consenso presunto.
- Tutti i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
- Tale legge è dettata a tutela degli interessi morali del deceduto
La morte non impedisce la possibilità di agire a tutela degli interessi collegati alla persona defunta è legittimazione dei figli premorti, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, disconoscimento di paternità.
Commorienza = regola secondo cui si presumono morte contemporaneamente più persone, quando dalla sopravvivenza di una su un’altra possa dipendere un effetto giuridico.
Domicilio, residenza, dimora
Domicilio = luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi (art.43)
Residenza = luogo nel quale la persona ha abitualmente dimora ; residenza familiare = sede della famiglia, scelta in comune dai coniugi e, per i figli minori, coincide con il domicilio necessario.
Dimora = nozione non disciplinata dal codice e ricavabile dalla lettura del capoverso ex art.43 ed è il rilievo giuridico attribuito al luogo temporaneo di soggiorno, purchè non si tratti di mera occasionalità.
Acquisto e perdita della capacità di agire
Con la maggiore età si acquista la capacità di agire è capacità di compiere tutti quegli atti per i quali non sia stabilità una età diversa è con il compimento del 18° anno di età si suppone il raggiungimento della maturità psichica e fisica:
– Capacità di provvedere ai propri interessi (art. 414)
– Capacità di intendere e di volere (art. 1389)
Il 16° anno è invece previsto per gli atti relativi all’ingegno, il riconoscimento dei figli naturali e per contrarre matrimonio, con assenso del tribunale.
Per quanto riguarda la disciplina del LAVORO SUBORDINATO (l. 39/1975):
– Maggiore età per stipulazione contratto di lavoro sub.
– Salve leggi speciali che stabiliscono una età diversa in materia di capacità a prestare il proprio lavoro e che abilitano il minore a stare in giudizio per la tutela dei diritti relativi al rapporto di lavoro: 15 anni per prestare lavoro subordinato e, anche se il contratto deve essere stipulato dal rappresentante legale, potrà esercitare da solo i diritti e le azioni che derivino dal rapporto.
La capacità di agire può essere LIMITATA o SOPPRESSA: INCAPACITA’ LEGALE.
La minore età, interdizione, inabilitazione
Il MINORE, come l’interdetto e l’inabilitato è considerato LEGALMENTE INCAPACE è soggetto non idoneo ad esercitare diritti e doveri di cui è pur titolare. Ex art. 316 il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino alla maggiore età o alla emancipazione è POTERE DI RAPPRESENTANZA affidato ai genitori.
Art. 1425 è gli atti posti in essere dal minore sono annullabili
Art. 1426 è il contratto stipulato dal minore che non ha occultato la sua età è valido
Minore EMANCIPATO: minore che ha contratto matrimonio (art.390) al quale è consentito porre in essere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per quelli eccedenti questa è necessario il consenso del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il sistema si riserva il potere di ESCLUDERE o LIMITARE la capacità di agire ai soggetti che si dimostrino inidonei al suo esercizio, tramite gli istituti della:
- Interdizione, la quale determina una situazione di incapacità legale al pari di quella del minore. Essa è intesa, quando determinata da infermità di mente, come misura di protezione. L’art. 414, come modificato dalla l.6/2004, dice che coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci a provvedere ai propri interessi sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.
- Interdizione legale, effetto di una condanna penale (art. 92 c.p.) e costituisce una pena aggiuntiva a carico della persona.
- Inabilitazione, diminuzione della capacità di agire del soggetto avente come presupposto handicap fisici non superati da una educazione specifica o condizioni di incapacità temporanei, teoricamente superabili. La condizione giuridica dell’inabilitato è simile a quella dell’emancipato: può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione.
Istituti della protezione dell’incapacità legale
Gli istituti di protezione fanno discendere a favore del soggetto l’inefficacia giuridica degli atti da questi posti in essere. Attraverso lo strumento giuridico della RAPPRESENTANZA la legge permette l’attività giuridica ai soggetti incapaci per mezzo dell’azione di sostituti:
- Potestà dei genitori sui figli minori NON EMANCIPATI (opera automaticamente – artt. 315 e ss.):
- Poteri di natura personale:
- doveri di custodire, allevare, educare, istruire e fissare il domicilio necessario
- rappresentanza legale in tutti gli atti civili (art.320)
- Poteri di natura patrimoniale:
- Per l’amministrazione dei beni e per l’usufrutto legale sui beni dei figli (art. 324)
- Vincolo di destinazione sui frutti percepiti (obbligo di destinarli al mantenimento della famiglia e all’educazione dei figli medesimi)
- Tutela dei minori e degli interdetti (funzione suppletiva dell’attività giuridica):
- Aperta presso il giudice tutelare che procede alla nomina del tutore e del protutore (= rappresenta il minore o l’interdetto nel caso di conflitto di interessi tra questi ed il tutore) secondo le indicazioni dei genitori, dei parenti prossimi o del giudice stesso
- È un ufficio gratuito ed irrinunciabile, con una “funzione pubblica” che si esplica nell’esecuzione delle direttive del giudice tutelare con attività riguardanti sia la sfera personale che patrimoniale dell’incapace
- Il tutore ha potere di rappresentanza, curando la persona del tutelato e rappresentandolo in tutti gli atti civili e ne amministra i beni
- Curatela dei minori emancipati e degli inabilitati (funzione integrativa della limitata capacità di agire):
- il curatore assiste nell’amministrazione dei beni
- per gli atti di non ordinaria amministrazione è necessaria anche l’autorizzazione del giudice
- gli atti compiuti dall’incapace sono annullabili
Incapacità naturale
L’art. 428, per tutte le ipotesi in cui alla capacità legale non corrisponde la capacità naturale del soggetto, afferma che tutti gli atti posti in essere da persona pur capace legalmente ma al momento del concepimento dell’atto incapace di intendere e di volere il significato economico e giuridico della propria attività, sono annullabili su sua istanza, degli eredi od aventi causa è incapacità naturale o non dichiarata, che per essere fatta valere necessita della prova a carico di chi ha interesse nell’annullamento dell’atto.
Tale norma stabilisce:
- I. Ai fini dell’annullamento dell’atto che risulti per il soggetto incapace un grave pregiudizio
- Ai fini dell’annullamento del contratto, oltre al pregiudizio, la mala fede dell’altro contraente
La giurisprudenza recente ha inteso l’incapacità come MENOMAZIONE PSICHICA e non solo come totale perdita delle facoltà mentali.
La l. 6/2004 è AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, un istituto che ha introdotto la figura dell’amministratore di sostegno. Questa protezione non toglie capacità di agire ai soggetti per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza dell’amministratore di sostegno ed il beneficiario di questa amministrazione può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze di propria vita quotidiana.
Le condizioni della persona: gli status, la cittadinanza, gli stati familiari
Status è appartenenza del soggetto ad una comunità che abbia i caratteri della durevolezza nel tempo e della necessità. Storicamente: condizione giuridica permanente e necessaria di talune categorie di soggetti.
Nel diritto romano: status libertatis (uomini liberi/schiavi) ; status familiae (appartenenza comunità familiare) ; status civitatis (civis romanus/peregrinus).
Appartenenza ad uno status: obbligatorietà, coercizione, necessità. Comunità necessitateè il modo attraverso cui il soggetto è riconosciuto e rappresentato nella società, indipendentemente dalla propria volontà.
Dallo status al contratto è così un giurista anglosassone ha sintetizzato il progresso sociale dell’umanità, in base al grado di appartenenza dell’individuo ad una comunità politica o ad una categoria professionale.
Le vie del ritorno dal contratto allo status è un giurista italiano ha evidenziato la tendenza alla rinascita degli status personali: il bisogno individuale di sicurezza prevale sulla tensione alla libertà.
Cittadinanza è regolata dalla l. 91/1992 che ha modificato una legge del 1912. I modi di acquisto di essa sono:
- Comunicazione per matrimonio o filiazione- volontà del soggetto che acquista o perde la cittadinanza in virtù del matrimonio o della nascita. E’ cittadino per nascita il figlio di padre o madre italiani; per ius soli il figlio di ignoti o di genitori apolidi.
- Beneficio di legge – lo straniero o apolide figlio di padre/madre cittadini o avo di cittadino per nascita.
- Naturalizzazione – straniero che ha prestato lavoro allo stato per almeno 5 anni, che vi abbia risieduto per 4 (se cittadino europeo) o 10 anni (se extraeuropeo).
Stati familiariè con l’atto di nascita si acquista lo status di figlio; con l’atto di matrimonio quello di coniuge; possesso di stato: una serie di fatti che nel loro complesso fanno apparire la relazione di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere.
Gli atti dello stato civile
– Tutte le vicende che attengono al mutamento delle qualità personali è degli atti che sono registrati nei registri dello stato civile (nascita;matrimonio;morte) con funzione principale di PUBBLICITA’.
– Hanno efficacia probatoria esclusiva e rispondono ad una esigenza di controllo, certezza e conoscenza che lo stato Moderno pretende di avere sulle vicende delle persone fisiche, anche al fine di attribuire loro particolari status.
– Ad alcuni di essi viene attribuita efficacia di prova legale mentre altre volte fanno fede fino a prova contraria.
– La materia è regolata dal c.c. (artt. 449 – 455) e dalla legge sull’ordinamento dello stato civile (n.1238/1939).