i modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento – cap. XL
1. Disciplina generale
Il codice prevede specifiche fattispecie dal cui verificarsi può discendere l’estinzione dell’obbligazione:
a. Modi di estinzione satisfattori, ove il creditore consegue comunque il soddisfacimento almeno dell’interesse creditorio
– Confusione
– Compensazione
b. Modi di estinzione non satisfattori, ove il creditore non consegue né l’apprensione della prestazione né il soddisfacimento del proprio interesse creditorio
– Novazione oggettiva
– Remissione del debito
– Impossibilità superveniens
2. Modi di estinzione non satisfattori
a. Confusione, ovvero quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona non essendo concepibile l’esistenza di un rapp. obb. nel quale il medesimo soggetto sia contemporaneamente debitore e creditore di se stesso, l’obbligazione si estingue.
Ad esempio il debitore, per effetto della successione, diviene erede del creditore: il verificarsi della confusione non pregiudica le ragioni di terzi che abbiano acquistato diritti di usufrutto o pegno sul credito ex art. 1254 essi mantengono integri i loro diritti sul credito. Diverso è il caso in cui nella medesima persona si riversino le figure di fidejussore e debitore principale l’art. 1255 prescrive che la fidejussione resta in vita purchè il creditore vi abbia interesse. E’ un fenomeno che comporta il venir meno dell’obbligazione accessoria di garanzia, rimanendo in vita quella principale. Al fine di tutelare il creditore garantito, la regola consente alla fidejussione di continuare ad esistere nei casi in cui il creditore possa aver interesse a far valere il credito, fondandolo sul contratto di fidejussione piuttosto che sul titolo da cui dipende il credito principale garantito. D’altronde nulla vieta che la stessa persona possa rispondere sotto due diversi titoli dello stesso obbligo.
b. Compensazione, ovvero il verificarsi di una situazione di reciproca esistenza di debiti e crediti tra due persone e quindi di esistenza di due crediti liquidi ed esigibili e dello stesso contenuto, tra due soggetti reciprocamente (elisione di due reciproche posizioni creditorie sino al limite della loro concorrenza) per evitare inutili spostamenti patrimoniali, alle parti del rapporto obbligatorio è concessa la facoltà di influire e neutralizzare l’altrui pretesa alla prestazione attraverso la rinuncia alla propria pretesa alla prestazione. Si è soliti distinguere tra:
– Compensazione legale, si attua nei debiti aventi ad oggetto somme di denaro o un tot. Di cose fungibili dello stesso genere (omogenei), determinati nel proprio ammontare (liquidi) e che siano scaduti (esigibili). Deve essere fatta valere dalla parte che vi ha interesse ed i suoi effetti estintivi retroagiscono dal momento in cui essa viene fatta valere al primo istante in cui, essendosi verificati tutti i presupposti, questa avrebbe dovuto esser fatta valere.
– Compensazione giudiziale, attuata e decisa, su richiesta delle parti, dal giudice quando manca il requisito della liquidità.
– Compensazione volontaria, ex art. 1252 in mancanza dell’omogeneità, della liquidità e della esigibilità, può verificarsi su volontà delle parti. Un vero e proprio contratto stipulato tra due soggetti reciprocamente debitori e creditori, stabilendo le condizioni della compensazione.
Con la riforma dei codici del 1942, la disciplina della compensazione è stata sensibilmente rinnovata:
I. È stata abrogata la norma che nel codice del 1865 richiamava il concetto di operatività ipso iure della compensazione.
II. È stata prevista la compensazione giudiziale, ove il credito opposto pur non essendo liquido ma di facile e pronta liquidazione, viene ad esser valutato dal giudice.
Nella reciproca elisione dei crediti contrapposti si manifesta una utilità che comporta per il creditore-debitore opponente la compensazione un vantaggio pari a quello che avrebbe tratto nel ricevere dal proprio debitore la prestazione dovuta. Il codice dice che:
– È preventivamente rinunciabile ed implicitamente, dopo che siano stati realizzati i suoi presupposti allorquando il debitore abbia accettato puramente e semplicemente la cessione (art. 1248,1)
– Se il debitore non ha accettato la cessione del credito, il debitore mantiene la facoltà di compensazione del proprio debito, con i crediti sorti anteriormente alla notifica di cessione anche se i presupposti del controcredito maturino successivamente alla notificazione della cessione (art. 1248,2) la compensazione è quindi una qualità intrinseca del credito e si manifesta come un diritto potestativo, in quanto attraverso il suo esercizio e qualora sussistano i presupposti stabiliti dalla legge, l’uno o l’altro dei due soggetti reciprocamente obbligati provocano e conseguono una modificazione di grande rilevanza nella situazione di fatto e di diritto, raggiungendo l’effetto di ottenere liberazione dai propri vincoli debitori.
3. I modi di estinzione non satisfattori
a. Novazione oggettiva, ex art. 1230 le parti del rapp. obb. possono sostituire all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto e titolo diverso: l’obbligazione originario, pertanto, si estingue. Le parti, quindi, concludono un contratto avente ad oggetto un accordo estintivo della precedente obbligazione e, parimenti, nella novazione, costitutivo di un nuovo rapporto obbligatorio.
– L’art. 1234 la novazione ha effetto solo se l’obbligazione originaria esisteva ed era valida.
– L’art. 1234, 2 fa eccezione al precedente nel caso di obbligazione originaria annullabile, la novazione è cmq valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito pur conoscendo il vizio del titolo originario.
– La modificazione disposta dalle parti deve riguardare un mutamento sostanziale dell’oggetto o del titolo originario dell’obbligazione
– La volontà di novare il rapporto deve risultare in modo non equivoco: animus novandi, il quale può risultare tacitamente dallo stesso comportamento delle parti, ex art. 1230
– Per il principio di accessorietà, all’estinzione dell’obbligazione originaria consegue l’estinzione dei privilegi, del pegno, dell’ipoteca che garantivano il credito originario (art. 1232) e di tutte le eventuali clausole accessorie che la accompagnavano.
b. Remissione del debito, il creditore può rinunciare volontariamente al proprio credito verso il debitore:
– Concordando la rinuncia con lo stesso debitore
– Per atto unilaterale il debitore potrebbe opporre, entro un congruo termine, il proprio rifiuto alla rinuncia, impendendone l’effetto estintivo.
La remissione è un atto a titolo gratuito del creditore, assimilabile alla donazione indiretta a favore del debitore. Essa può risultare anche da un comportamento concludente, come la restituzione volontaria al debitore del documento da cui risulta il credito (art. 1237). Una regola che stabilisce:
– Presunzione assoluta, al comma 1 (restituzione dell’originale del titolo)
– Presunzione relativa ( = contro cui è possibile fornire una prova contraria), al comma 2 (consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva)
La rinuncia alle garanzie da parte del creditore non comporta remissione del debito (art. 1238); la remissione del debito comporta estinzione delle garanzie.
c. Impossibilità sopravvenuta
Comporta estinzione dell’obbligazione, purchè non imputabile al debitore.