I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale – cap. XCII
1. Le ragioni della conservazione della garanzia patrimoniale
La previsioni di mezzi per la conservazione della garanzia patrimoniale ha il fine di impedire che il debitore, con la sua inerzia o con una sua specifica attività, possa dar luogo alla diminuzione del suo patrimonio, che costituisce la garanzia generale o comune dei creditori:
a. Azione surrogatoria (art. 2900)
La legittimazione del creditore ad esercitare in via surrogatoria i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore è prevista dall’art. 2900, in via eccezionale, quando il debitore TRASCURA di esercitare i diritti e le azioni di cui sopra, con conseguente PERICOLO DI LESIONE della garanzia patrimoniale. Per poter agire in via surrogatoria, il creditore deve dimostrare:
1. La titolarità del suo diritto di credito, anche se non è liquido o esigibile, in quanto sottoposto a termine o condizione.
2. L’inerzia del debitore
3. Il conseguente pregiudizio per le ragioni creditorie.
In presenza di tali presupposti, la sostituzione del creditore al proprio debitore può avvenire:
a. In via giudiziale verificandosi una sostituzione processuale dovrà citare anche il debitore al quale intende surrogarsi, affinchè il giudicato produca effetto nei suoi confronti, trattandosi di litisconsorzio necessario.
b. In via stragiudiziale
Il carattere eccezionale di tale legittimazione, spiega i limiti entro cui è circoscritta ed i risultati che da essa conseguono:
I diritti e le azioni per cui è ammessa debbono aver contenuto patrimoniale, secondo i criteri ex art. 1174. Sono esclusi quei diritti o quelle azioni che possono essere esercitate solo dal titolare (azione per alimenti spettante verso i propri congiunti).
Il creditore, agendo in via surrogatoria, reintegra il patrimonio del suo debitore e ciascun creditore potrà agire secondo le regole generali in tema di esecuzione, sul bene acquisito al patrimonio del debitore medesimo.
Il creditore agisce nel proprio interesse ma sempre a nome del debitore.
b. Azione revocatoria (artt. 2901-1904)
gli atti con cui il debitore dispone dei suoi beni, qualora siano tali da diminuire la garanzia patrimoniale, costituiscono il presupposto per il riconoscimento al creditore dell’azione revocatoria uno strumento di reintegrazione della sua garanzia patrimoniale intaccata da quegli atti anche se non con effetti restitutori: tali atti sono resi inefficaci nei cnf del creditore che ha esperito vittoriosamente l’azione, consentendogli di soddisfarsi egualmente sui beni che hanno formato oggetto di quegli atti.
Il carattere eccezionale di tale azione, fa sì che sia subordinata a rigorosi presupposti:
a. Atto di disposizione, da parte del debitore, dei beni che compongono il suo patrimonio, tale da recare pregiudizio alle ragioni del creditore Danno come modificazione della composizione del patrimonio del debitore tale da diminuire la garanzia patrimoniale, rendendo più difficoltoso per il creditore il soddisfacimento delle sue pretese.
b. Conoscenza del debitore del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore.
c. Nel caso di atto a titolo oneroso, è necessaria la consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio e, se si tratta di atto anteriore al sorgere del credito, è necessario che il terzo abbia partecipato alla dolosa preordinazione al pregiudizio del soddisfacimento delle pretese creditorie.
Solo se si provano tali presupposti, gli effetti della revocatoria si produrranno anche nei cnf del terzo l’inefficacia dell’atto di disposizione del debitore si riflette sul terzo subacquirente solo se quest’ultimo abbia acquistato in MALAFEDE o se abbia provveduto a TRASCRIVERE L’ATTO DOPO LA TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI REVOCAZIONE:
L’accoglimento della azione revocatoria non invalida l’atto di disposizione del debitore ma lo rende inefficace solo e relativamente nei cnf del creditore che ha preso l’iniziativa
Il creditore che ha preso l’iniziativa può agire direttamente nei cnf del terzo avente causa dal debitore, come se l’atto non fosse mai stato posto in essere, e di promuovere le azioni conservative o esecutive sui beni che hanno formato oggetto dell’atto impugnato.
Inopponibilità dell’atto impugnato dal creditore che ha revocato vittoriosamente: solo quest’ultimo può utilizzare quella dichiarazione di inefficacia.
Il terzo acquirente, qualora abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall’esercizio dell’azione revocatoria, può concorrere sul ricavato dei beni oggetto dell’atto dichiarato inefficace, solo dopo che sia stato soddisfatto il creditore che ha agito in revocatoria.
L’azione revocatoria si prescrive in 5 anni.
c. Il sequestro conservativo (artt. 2905-2906 c.c.)
Una misura cautelare che può essere chiesta dal creditore sui beni del debitore o sui beni del terzo acquirente, una volta che sia stata ottenuta la revoca del suo acquisto, quando il creditore medesimo abbia fondati timori di perdere la garanzia del proprio credito. (art. 671. C.p.c.), desumibile:
Dalla apprezzabile sproporzione tra la consistenza economico-patrimoniale del debitore e l’entita presunta del credito da tutelare, da valutarsi congiuntamente con le situazioni dei creditori concorrenti.
Dal comportamento soggettivo del debitore, quando sia tale da rendere verosimile l’eventuale depauperamento del suo patrimonio o da ingenerare dubbi che egli intenda sottrarsi all’adempimento.
Il sequestro conservativo dà luogo alla custodia dei beni sequestrati e vi crea sopra un VINCOLO DI INDISPONIBILITA’, con conseguente inefficacia relativa, nei cnf del solo creditore sequestrante, degli atti di disposizione avente ad oggetto i beni sequestrati.
2. Altri casi di tutela preventiva del credito.
Nel ns codice civile sono contemplate ulteriori istituti per la tutela preventiva del credito:
Impugnazione della rinunzia all’eredità da parte dei creditori del rinunziante (art. 524), i quali possono essere autorizzati ad accettare l’eredità in nome ed in luogo del rinunziante.
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi (art. 2939), i quali, avendone interesse, sono legittimati ad opporla, anche se la parte non la faccia valere o vi abbia rinunziato.
Decadenza del debitore dal beneficio del termine, il creditore potrà esigere subito l’adempimento, essendo venuto meno il termine a favore del debitore, il quale potrebbe esser divenuto insolvente o abbia diminuito le garanzie date o non ha dato quelle promesse.
Diritto di ritenzione, il creditore che si trova ad essere detentore di un bene del debitore, connesso con il rapporto obbligatorio, può rifiutarsi di restituirlo sino a quando il suo credito non sia soddisfatto:
a. Ritenzione privilegiata (il diritto può collegarsi ad un privilegio) il creditore può ritenere la cosa soggetta a privilegio sino a quando non è soddisfatto e può anche venderla, secondo le norme per la vendita sul pegno.
b. Ritenzione semplice (il d. può essere attribuito ad un semplice creditore chirografario) si ritiene abbia carattere eccezionale e che non possa essere invocato dal creditore in casi diversi da quelli espressamente previsti, in cui si trovi cmq a detenere una cosa del debitore. (divieto di autogiustizia art. 392 c.p.)