Diritto privato e ordinamento giuridico – cap. I
Ubi societas, ibi Ius: il diritto rappresenta il più evoluto mezzo di organizzazione sociale. Esso, infatti, provvede, mediante lo stesso sistema normativo, a garantire il rispetto delle regole.
Il diritto si identifica, quindi, con l’ordinamento giuridico, ossia con l’insieme di regole di condotta che una determinata comunità di persone sia stata capace di esprimere, per organizzare la propria attività e disciplinare i rapporti di coloro che ne fanno parte. (ord. Giur. = intero complesso normativo di una determinata comunità sociale)
L’ordinamento statuale assume rilievo sugli altri ordinamenti poiché con esso lo Stato si assume il potere di intervenire, con l’ausilio di appositi organi, per costringere gli individui ad osservare i precetti normativi (coercibilità del diritto statuale) => inibendo la violenza privata come strumento di realizzazione degli interessi tutelati dall’ordinamento giuridico.
Artt. 1-2-3 Cost.: l’ordinamento statuale democratico si prefigge di garantire l’ordine in funzione dell’esigenza primaria di consentire a ciascun individuo l’esercizio della massima liberà possibile, senza che ciò costituisca pregiudizio dell’altrui libertà => perché a tutti sia garantito il poter sviluppare la propria personalità, mediante la soddisfazione degli interessi tutelati e la libera partecipazione alla vita politica, economica e sociale.
Sono ipotizzabili le c.d. comunità intermedie (tra stato ed individuo), i cui ordinamenti sono espressione delle stesse comunità, la cui coercibilità è garantita dall’ordinamento statuale, che le riconosce, purché le loro finalità siano compatibili con le finalità dello Stato.
Vi sono anche degli ordinamenti giuridici autonomi rispetto all’ordinamento statuale (es. quelli delle chiese cristiane), la cui concordanza tra gli stessi può essere realizzata mediante concordati, quando vi siano interessi conflittuali da comporre.
Il diritto internazionale regola i rapporti tra gli stati, in quanto espressione dell’intera collettività internazionale. Non essendovi un organismo autoritario che ne garantisca la coercibilità, esso si manifesta mediante la consuetudine (tradizione tacita) ed i trattati (accordi internazionali).
Ogni ordinamento statale dovrebbe essere politicamente funzionale ad un determinato assetto economico-sociale. Il nostro sistema può ritenersi funzionale ad una economia di mercato, dal momento che riconosce:
- Libertà d’iniziativa economica privata (art.41 Cost.) e Proprietà privata (art. 42 Cost.)
- Autonomia privata (art. 1322 => potere di determ. Liberamente il contenuto del contratto)
Per evitare l’abuso di tali libertà, l’ordinamento prevede regole ad hoc.
L’ordinamento statuale si presenta come un complesso di NORME (= regole di condotta articolate in modo da soddisfare tutte le esigenze di una società, nel rispetto della personalità individuale).
Ciascuna delle norme è generalmente considerata come un comando rivolto agli individui. Ma questo rapporto può essere sia effettivo che potenziale => a seconda che l’individuo si trovi o meno nelle condizioni di fatto ipotizzate dalla norma per la sua operatività. Dal momento che, però, il diritto coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale di relazione, la norma più che configurarsi come un comando sembra prospettarsi come un valore (= dover essere) con cui gli uomini si relazionano tra loro.
- La violazione della norma giuridica comporta rimedi come l’applicazione di sanzioni previste mediante le c.d. norme sanzionatorie. (secondarie)
- Norme attributive di potere: consentono il libero esercizio di poteri (es. art. 832)
- Norme impositive di obblighi: garantiscono la realizzazione dell’altrui interesse
- Norme penali: imponendo un comando o un divieto (norma primar.) configurano la loro violazione come reato, cui si riconnette una pena, detentiva o pecuniaria (norma second.)
L’idea del diritto evoca quella della GIUSTIZIA. La non coincidenza tra diritto e giustizia dipende dal diverso criterio di riferimento del giudizio di valore:
- Giustizia formale – quella che si identifica con l’ordinamento, ossia sistema di giudizi di valore racchiusi nella forma della norma giuridica
- Giustizia sostanziale – sistema di valori che la ragione umana è in grado di enucleare, al di là della forma del diritto
Evidenti discrasie tra giustizia formale e sostanziale comportano la c.d. crisi del diritto: il giurista non è più in grado di giustificare perché il diritto debba esser osservato ed il giudice avverte il disagio di dover applicare una norma non conforme a valori condivisi.
Per esigenze di certezza del diritto, si ha la formalizzazione delle regole giuridiche mediante leggi e consuetudini => DIRITTO POSITIVO. Per diritto naturale, invece, intendiamo quell’insieme di norme che, indipendentemente dalla loro formalizzazione, hanno fondamento nell’ordo naturalis della società. Alcune di esse (es. non rubare, non uccidere) sono positivizzate dallo stato mediante apposite leggi.
La centralità dell’intero sistema normativo è rappresentata dalla Costituzione, da cui traggono fondamento e si irradiano i complessi normativi del:
- a. Diritto privato: disciplina interessi che attengono ai rapporti e alle relazioni di vita delle persone e, solitamente, la sua inosservanza opera su iniziativa della persona direttamente interessata
- b. Diritto pubblico: disciplina interessi che attengono all’organizzazione e al funzionamento degli organi dello stato e la sua osservanza si realizza in base a comportamenti obbligati di organi pubblici, che operano nell’interesse dello Stato.
Tale distinzione si giustifica in conseguenza dell’emersione di categorie, concetti e modi di operatività delle norme diversi a seconda che appartengano all’uno o all’altro complesso normativo. Benché l’ordinamento giuridico sia un unico organico complesso di norme, nell’ambito di ciascuno dei due complessi normativi sono rinvenibili principi autonomi non suscettibili di generalizzazione => due settori interdipendenti e complementari.
Il testo normativo più importante che concerne i rapporti privati è il CODICE CIVILE (codice= complesso organico ed unitario di disposizioni attinenti ad un ampio settore dell’ordinamento), ove sono disciplinati gli istituti fondamentali di tutto il diritto privato. Approvato con r.d. 16 marzo 1942, ha sostituito il codice del 1865 ed il codice di commercio del 1882=>unificazione della materia dei rapp. Privati per rimarcare l’eguale trattamento giuridico dei rapporti privati, indipendentemente dalla condizione sociale ed economica di questi:
- principio di EGUAGLIANZA FORMALE – eguale trattamento giuridico al di là delle condizioni sociali o economiche, rinvenibile già nel Code Napoleon (1804) ha segnato la fine dei privilegi giuridici dell’aristocrazia e del clero ed ha creato le condizioni di base per lo sviluppo economico del mercato. Dinnanzi alla legge è stata ribadita dalla Cost. repubblicana (art. 3, 1), la quale prevede anche che lo stato non sia neutrale dinnanzi la diversità delle condizioni sociali (art. 3,2) dovendo rimuovere tutto ciò che di fatto limita la libertà e l’uguaglianza dei cittadini:
- stato di diritto- garantisce la libertà e l’eguaglianza formale dei cittadini sottoponendo a precise regole giuridiche l’attività dei pubblici poteri
- stato sociale- si assume anche il compito di rimuovere le diseguaglianze sociali
- stato assistenziale- si assume anche il compito di elargire in convenzione beni e servizi di prima necessità a categorie sociali meno abbienti, mediante imposizione fiscale a quelle più abbienti
L’eguaglianza F. ha il suo presupposto nell’art. 1 c.c. , attribuendo ad ogni persona fisica la capacità giuridica => INDIFFERENZIATA ATTITUDINE AD ESSERE DESTINATARI DI TUTELA GIURIDICA. Essa si realizza mediante l’astratta previsione di specifiche forme di tutela di interessi (DIRITTI SOGGETTIVI).
- Principio di EGUAGLIANZA SOSTANZIALE – realizzata dallo Stato mediante atti amministrativi o leggi che limitano l’esercizio di particolari diritti soggettivi per conferire ad alcune categorie sociali più deboli la possibilità di acquisire e utilizzare beni e servizi che non potrebbero ottenere a costi sostenibili. (es. Art. 42,2 Cost. riserva alla legge la determinazione dei modi di acquisto e di godimento della proprietà privata nonché dei limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti)
Non tutti i rapporti tra privati sono disciplinati dal codice. Alcune leggi speciali ne integrano, infatti, il contenuto normativo, senza però modificarlo. (Es. norme sul diritto di autore (l. 633/1941); sul divorzio (l.898/1970). Hanno una certa valenza anche i regolamenti di attuazione delle leggi ordinarie, le norme consuetudinarie e le norme comunitarie.
Fondamentale è il riconoscimento dell’autonomia privata (art. 1322): del potere dei soggetto privati di autoregolare i propri interessi, vincolandosi con norme dalla stessa forza coattiva della legge (art. 1372)
La funzione ordinatoria del diritto si realizza con l’enunciazione di norme che incidono su interessi privati, le quali oltre ad esprimere principi generali, regolano anche gli interessi in via ipotetica, nell’eventualità che si verifichi il fatto da cui emergono gli interessi regolati, ritenuti meritevoli di tutela, mediante il sacrificio dell’interesse altrui. (es. art 2043 ss.)
- Astrattezza della norma – è formulata in riferimento a fatti che potrebbero accadere
- Generalità – è destinata a tutte le persone che verranno a trovarsi nella situazione ipotizzata
Alle norme generali si contrappongono:
- N. speciali – prevedono regole diverse da quelle generali in considerazione di aspetti particolari dei soggetti o dei fatti cui si riferiscono (es. la procedura fallimentare è applicabile solo a quei debitori insolventi che sono anche imprenditori commerciali)
- N. eccezionali – contenute in un contesto normativo separato e dirette a regolare determinati rapporti, durante una particolare congiuntura, in maniera difforme da come questi sono regolati da altre leggi
La previsione normativa del fatto che ipoteticamente potrebbe determinare un conflitto di interessi rende il fatto GIURIDICAMENTE RILEVANTE => fatto giuridico. Gli obblighi ed i poteri ad esso connessi si dicono effetti giuridici.
La previsione normativa complessiva del fatto e dei suoi effetti => FATTISPECIE GIURIDICA:
- Fattispecie astratta – se la consideriamo solo nella sua previsione normativa
- Fattispecie concreta – se il fatto ipotizzato dalla norma si verifica nella realtà storica
La tecnica normativa che si avvale della previsione di fatti ipotetici cui vengono ricollegati effetti giuridici, qualora il fatto ipotizzato si verifichi nella realtà storica, implica una regolamentazione per fattispecie, cui si contrappone la regolamentazione per principi generali. Un ordinamento giuridico realizza un apprezzabile equilibrio quando affianca:
- Regolamentazione per fattispecie – diretta a garantire maggiore certezza giuridica, consentendo al privato di prevedere con più sicura approssimazione quali saranno le conseguenze normative del proprio operare (focus sui caratteri oggettivi del fatto)
- Sistema di principi generali – che costituiscono i valori fondamentali cui devono uniformarsi le fattispecie giuridiche od esprimono criteri generici di valutazione, che il giudice ha il compito di specificare in concreto, secondo le valutazioni sociali o in base alla particolarità del caso
L’eguaglianza nel sistema dei principi fondamentali, rinveniamo:
- Art. 3 Cost. – eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini
- Senza distinzione di sesso – art. 29, 2 matrimonio ; 37 lavoro ; 51 accesso ai pubblici uffici e cariche elettive.
La riaffermazione del principio di eguaglianza ha determinato la dichiarazione di illegittimità di alcune norme del codice civile, comportando:
- Riforma diritto di famiglia (l. 151/1975) – parità tra i coniugi e tra i figli, legittimi e non
- Parità di trattamento in materia di lavoro (l. 903/1977 e l. 125/1991) – parità per retribuzione, attribuzione di qualifiche, accesso e progressione di carriera nonché previsione di azioni positive
Nella prospettiva costituzionale l’intero ordinamento giuridico deve ritenersi finalizzato allo sviluppo della persona come entità naturale riconosciuta ed intangibile è livello primario dei diritti della personalità.
Qualora l’applicazione della norma giuridica al fatto concreto si rilevi ingiusta per una serie di circostanze di cui la norma, per esigenze di astrattezza e generalità, non ha tenuto conto, si prospetta l’opportunità di una giustizia alternativa, che valuti il fatto concreto nei suoi particolari aspetti soggettivi ed oggettivi che la norma ha omesso di valutare, in modo che la decisione sia più equa è L’EQUITA’:
- Un VALORE ALTERNATIVO al diritto, che il giudice può applicare solo quando la legge glielo consenta (art. 113, 1 c.p.c.):
- Ricorribile solo quando le parti ne fanno concorde richiesta al giudice (art. 114 c.p.c.)
- Ammissibile solo per diritti disponibili, ossia disciplinati da norme derogabili dalla volontà delle parti
- Ne fa uso il giudice di pace per cause il cui valore non eccede 1.100 euro (art. 113,2 c.p.c.)
- Un VALORE INTEGRATIVO del contenuto del contratto (art. 1374 c.c.) , quando i contraenti hanno omesso di determinare il corrispettivo di una prestazione o i criteri per determinarlo e la legge o gli usi non forniscono tali criteri
- Un VALORE SOSTITUTIVO DI VALUTAZIONI TECNICHE in materia di risarcimento del danno:
- Quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare (art. 1226)
- Quando il danno è stato cagionato da persone incapaci di intendere di volere e il danneggiato non ha potuto ottenere il risarcimento da chi era tenuto alla sua sorveglianza (art. 2047)
- Come sopra, nel caso di danno arrecato in stato di necessità (art. 2045).
Per la sua alterità rispetto al diritto, l’equità non è configurabile come fonte e in tal senso è applicabile solo nei casi previsti dalla legge. La sua fonte è la specificità socialmente rilevante del caso concreto e la sua operatività è limitata a quel caso concreto che ha formato oggetto della controversia.