Diritti della personalità – cap. X
La tutela civile della persona
Diritti fondamentali fanno parte della persona come tale: inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili (diritti naturali).
Diritti della personalità materia della tutela civile della persona, la quale trova le proprie fonti:
a. Costituzione
b. Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (25/10/1955)
c. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (7/12/2000)
L’integrità fisica. Vita, aborto, eutanasia
Diritto all’integrità fisica garanzia dell’inviolabilità fisica della persona.
Diritto alla vita primo dei diritti fondamentali, il quale si acquista, alla stregua di tutti i diritti, con la nascita e, pertanto, L’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA non ne costituisce lesione. Recentemente un filosofo americano ha ribadito la questione se il feto sia un soggetto di diritto già dal momento del concepimento, ovvero se la vita umana abbia un intrinseco ed innato valore e dunque se sia compito del diritto proteggerla in quanto tale, ovunque essa si manifesti. Tuttavia, sulla scia della maggioranza dei paesi occidentali, anche in Italia, nel 1978, è stata introdotta la legge sull’aborto: l. 194/1978 “NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA MATERNITA’ E SULL’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA” la quale disciplina i casi in cui può richiedersi l’interruzione volontaria di gravidanza:
I. Entro i primi 90 gg la donna può rivolgersi ad un pubblico consultorio o ad una struttura socio-sanitaria o al proprio medico al fine di ottenere il certificato di autorizzazione
II. Quando la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comportino un serio pericolo per la salute psichica o fisica della donna, in relazione al suo stato di salute, condizioni economiche, sociali o familiari
III. Alla circostanza in cui è avvenuto il concepimento
IV. In previsione di anomalie o malformazioni del concepito
Una soluzione compromissoria della liceità dell’aborto fino al terzo mese che però non salva l’affermazione di due principi in evidente contrasto:
I. Diritto di autodeterminazione della donna, ossia poter decidere senza vincoli esterni su vicende relative alla sua sfera di intimità morale ed il proprio corpo;
II. Diritto alla vita fin dal suo inizio, ossia rispetto della vita umana sin dal suo concepimento.
Eutanasia un problema che ruota intorno a due contrastanti quesiti:
I. È interesse del malato caduto in coma irreversibile di rimanere in vita, nel senso che egli è portatore di un interesse alla vita come tale?
II. Non è lecito permettere al malato terminale di decidere sulla fine della propria vita perché la sacralità della vita umana richiede che si faccia ogni sforzo per prolungarla, al di là della volontà dell’interessato?
Consenso alle cure mediche sempre necessario per le cure chirurgiche e solo in ricorso allo stato di necessità (art. 2045) il chirurgo può intervenire in situazioni di emergenza SOLO E QUANDO IL MALATO NON SIA IN GRADO DI MANIFESTARE LA PROPRIA VOLONTA’:
I. Art. 32 Cost. “nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge” l’unico limite che giustifichi l’intervento medico è lo stato di necessità.
II. Lo stesso art. 32 pone il limite dell’intervento di legge nel rispetto della dignità umana intorno a questo ambito vanno ricondotti i dibattiti intorno all’eutanasia, intesa come rifiuto a trattamenti medici nella fase terminale della vita ed idonei solo al mantenimento artificiale delle funzioni vitali.
L’olanda è il solo paese europeo ove è disciplinata l’ipotesi del consenso del paziente a pratiche mediche che producano la morte.
Atti di disposizione del corpo. Donazione di organi
Art. 5 Cost disciplina gli atti di disposizione del proprio corpo. Sono leciti quelli che:
I. Non producono una diminuzione dell’integrità del corpo
II. Che non sono contrari alle legge, all’ordine pubblico e al buon costume
Se in origine questa norma sembrava mirata a disciplinare taluni aspetti a titolo oneroso riguardanti le parti del corpo e di preservare l’attitudine del soggetto verso obblighi all’interno della famiglia o verso lo stato, oggi il riferimento quasi solo patrimoniale è andato a perdere, in favore del principio fondamentale della LIBERTA’ DEL SOGGETTO la nozione di INTEGRITA’ FISICA va necessariamente integrata con quella della tutela al DIRITTO ALLA SALUTE. Particolari materie connesse all’art.5 sono regolate da leggi speciali:
I. L. 458/1967 la DONAZIONE DEL RENE tra persone viventi è permessa tra consanguinei e, in casi eccezionali, tra estranei, sempre a titolo gratuito e su autorizzazione e controllo del giudice;
II. L. 91/1999 il TRAPIANTO DI ORGANI è permesso solo a fini terapeutici ed a titolo gratuito. Non vi è alcun rapporto tra donatore e donatario;
III. L. 592/1967 la DONAZIONE DEL SANGUE è permessa a scopo terapeutico e gratuitamente, a seguito di un controllo medico e solo se effettuata dal medico direttamente;
IV. L. 164/1982 il MUTAMENTO DEL SESSO è lecito ma necessita la sentenza di autorizzazione del tribunale.
Procreazione artificiale. Bioetica
Bioetica dibattito giuridico ed etico relativo a problemi che riguardano la disponibilità del corpo nel suo insieme verso finalità diverse da quelle di uso naturale: maternità per interposta persona; fecondazione in vitro; fecondazione omologo ed eterologa.
Procreazione assistita la materia, in virtù della non validità del referendum abrogativo del 2005, è regolata dalla l.40/2004, la quale:
I. Vieta la fecondazione eterologa (con intervento di un terzo donatore estraneo alla coppia)
II. Vieta la maternità surrogata
III. Vieta la fecondazione post mortem
IV. Vieta qualunque sperimentazione sugli embrioni
V. Vieta la crioconservazione e la soppressione di embrioni
VI. Vieta l’analisi prenatale
La legislazione italiana non solo è intervenuta su questi temi assai in ritardo ma ha anche mancato di intervenire in tutto il campo della regolazione giuridica della bioetica.
Diritto alla salute. Danno biologico. Tutela del consumatore.
Diritto alla salute diritto fondamentale dell’individuo ex art. 32 cost. e ex convenzione di Strasburgo del 1996. La corte costituzionale ha affermato che la LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE DEVE CONSIDERARSI QUALE LESIONE DI UN DIRITTO PROPRIO DELLA PERSONA CONSIDERATO COME POSIZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA: esso dunque dovrà riferirsi alla complessità delle funzioni naturali dell’individuo, al rapporto diretto che lega l’individuo all’ambiente ove si svolge la sua attività ed ove si sviluppa la sua personalità.
Oltre ad una tutela di carattere risarcitorio, dunque, la recente giurisprudenza tende ad aggiungerne una PREVENTIVA o INIBITORIA, rivolta a prevenire il compimento del fatto dannoso. Ad esempio:
I. Tutela preventiva dell’inquinamento ambientale
II. Tutela nei cnf dei consumatori di prodotti nocivi alla salute
III. Norma che disciplina le immissioni ex art. 844
Danno biologico nozione introdotta dalla Corte Costituzionale per allargare la sfera di applicabilità del danno patrimoniale, l’unico per cui il ns ordinamento riconosce la risarcibilità.
Tutela della salute del lavoratore lo statuto dei lavoratori regola la tutela preventiva dell’integrità fisica, della libertà e della dignità del prestatore di lavoro. Di recente è stato proposto di rivedere il testo della tutela dell’integrità fisica nella più ampia ottica della tutela della salute, come diritto inviolabile dell’uomo.
Tutela del consumatore la giurisprudenza italiana ha tentato di introdurla a fronte di due ipotesi:
I. Quella del contraente (= il contraente debole di fronte alle contrattazione di massa)
II. Quella del danneggiato (= responsabilità dell’impresa produttrice di beni destinati al consumo)
Integrità morale. Nome, immagine, pseudonimo
Integrità morale i connotati propri della libertà del soggetto, tutti gli aspetti residuali che l’espressione integrità fisica non era in grado di comprendere.
All’interno della dimensione della garanzia dei diritti inviolabili, garantiti in primis dalla ns costituzione, trova collocazione la tutela di specifici diritti connessi all’IDENTITA’ DELLA PERSONA:
I. NOME, primo ed immediato segno distintivo della persona (art. 6), composto da:
a. Prenome
b. Cognome
Ex art. 22 cost. il diritto al nome è messo al pari della cittadinanza e della capacità giuridica: la persona non ne può essere privata. Il codice prevede una serie di norme (7,8,9) volte ad impedirne l’uso indebito da parte di terzi attraverso l’uso dell’azione inibitoria.
II. PSEUDONIMO, riceve la stessa tutela del nome. Le modifiche al nome sono regolate dalla l.1238/1939.
III. IMMAGINE, attinente alla sfera di intimità della persona, l’art. 10 assicura una tutela inibitoria contro l’abuso di immagine propria e quella di congiunti, quando arrechi pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ad alcuni tale articolo è parso insufficiente poiché un’efficace tutela dell’immagine dovrebbe costruirsi attraverso una generale tutela del diritto all’identità personale.
IV. ONORE E REPUTAZIONE, la cui tutela trova collocazione tra le norme di diritto penale (art. 594 e 595 delitti contro l’onore nella specie di ingiuria e diffamazione) e nell’art. 2 cost. Il diritto civile tutela i reati che offendono l’onore ed il decoro di una persona:
a. Art. 2059 – per le ipotesi sopra dette per i danni morali prodotti
b. Statuto dei lavoratori – vieta l’uso di impianti audiovisivi, accertamenti sanitari o indagini sulle opinioni, in relazione alla libertà e alla dignità del lavoratore
V. RISERVATEZZA, la sfera di riservatezza della vita individuale e familiare profondamente cambiata rispetto agli anni scorsi e, solitamente, leso e violato da fatti NON produttivi di danni patrimoniali.
Il nostro sistema ha cercato così di apprestare una TUTELA VOLTA AD IMPEDIRE, interrompere, limitare e punire LE LESIONI PRODOTTE DALL’INGRESSO ILLECITO NELLA SFERA INDIVIDUALE E RISERVATA DELL’INDIVIDUO o del gruppo familiare, dell’associazione o dell’organizzazione economica. Ma l’ordine di tutela ex artt. 6-9 c.c. e 10 Cost. non appare adeguato: i mezzi di intromissione nelle attività individuali e familiari sono enormemente più sofisticati ed anche la nozione di riservatezza è oggi profondamente mutata.
La costituzione si occupa di riservatezza principalmente in due norme:
a. art. 14 – inviolabilità del domicilio.
b. art. 15 – segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione.
È stato però avvertito il contrasto tra queste due norme ed il principio ex art. 21 sulla libertà di espressione e manifestazione del pensiero quale è il limite entro il quale il riserbo che deve circondare la vita privata della persona sia superabile dal diritto di cronaca? Una moderna democrazia si definisce nell’accettazione incondizionata di tutte le manifestazioni della parola o del pensiero? Un diritto incondizionato e senza limiti contro le aggressioni etc. al riserbo della sfera privata non è previsto, prevedibile o auspicabile nei moderni sistemi di tutela della personalità. Un limite è certamente il fatto della notorietà della persona. Quel che è certo è che la tutela della riservatezza trova un grave impedimento nella mancanza di risarcibilità dei danni che non hanno contenuto patrimoniale (art. 2059 c.c.) il danno prodotto dalla lesione del diritto alla riservatezza consiste per lo più in un danno di natura morale, esistenziale. Nel ns sistema purtroppo il danno risulta risarcibile secondo i criteri del danno patrimoniale solamente quando il fatto costituisce anche un reato ex art. 185 c.p.
Sulla scorta di progetti comunitari, più adeguata è la tutela riguardo alla segretezza delle c.d. BANCHE DATI:
a. l.675/1996 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
b. d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”
(art. 1) chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
(art. 2) il codice ha finalità di garantire che il tratt. dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi espliciti, determinati e legittimi; conservati e aggiornati, in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati.
Fatte salve le ipotesi ex art. 24, il trattamento da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso solo su consenso dell’interessato, libero, specifico, espresso e documentato per iscritto.
Colui che procede alla raccolta dei dati personali è tenuto a darne comunicazione al garante.
Colui che è oggetto di trattamento dei propri dati personali ha il diritto di conoscerne l’esistenza, di essere informato sull’identità del titolare della banca dati, di ottenere la rettifica, la cancellazione, l’aggiornamento, l’integrazione dei dati che lo riguardano: di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Alla tutela di tali dati è prevosto un GARANTE al quale sono attribuiti poteri di natura amministrativa.
“chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ex art. 2050 c.c.”.
corta di progetti comunitari, più adeguata è la tutela riguardo alla segretezza delle c.d. BANCHE DATI:
- a. l.675/1996 “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”
- b. d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”
ü (art. 1) chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
ü (art. 2) il codice ha finalità di garantire che il tratt. dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
ü I dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati in modo lecito, raccolti e registrati per scopi espliciti, determinati e legittimi; conservati e aggiornati, in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o trattati.
ü Fatte salve le ipotesi ex art. 24, il trattamento da parte di privati o enti pubblici economici è ammesso solo su consenso dell’interessato, libero, specifico, espresso e documentato per iscritto.
ü Colui che procede alla raccolta dei dati personali è tenuto a darne comunicazione al garante.
ü Colui che è oggetto di trattamento dei propri dati personali ha il diritto di conoscerne l’esistenza, di essere informato sull’identità del titolare della banca dati, di ottenere la rettifica, la cancellazione, l’aggiornamento, l’integrazione dei dati che lo riguardano: di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
ü Alla tutela di tali dati è prevosto un GARANTE al quale sono attribuiti poteri di natura amministrativa.
ü “chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ex art. 2050 c.c.”.