la capacità degli enti – cap. XII
- 1. La capacità giuridica generale degli enti privati
Sono centri autonomi di imputazione e possono divenire titolari delle più svariate situazioni giuridiche del diritto privato è tali sit. Giur. sogg. possono essere imputate agli enti senza limiti determinati da valutazione di congruità rispetto agli scopi loro assegnati dagli statuti.
- 2. La capacitò giuridica generale degli enti pubblici
Art. 11 c.c. “le province, i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti (non sono ammessi enti pubblici non riconosciuti) come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico” è gli enti pubblici perseguono interessi di collettività ma la loro differenza dagli enti privati riguarda solamente la disciplina dell’organizzazione, delle prerogative e delle vicende. Questa diversificazione si ritrova, però, unita sul piano di diritto privato, comune a tutti gli enti, pubblici o privati, ove tutte le persone giuridiche sono munite di capacità giuridica generale.
- 3. Gli enti del libro V. Enti non economici e esercizio di attività economiche
Le società ex art. 13 c.c. hanno capacità giuridica generale NON vincolata in relazione allo scopo specifico proprio di ciascun ente concreto è la loro disciplina risulta dalle disposizioni contenute nel libro V.
Nel libro V sono regolate:
- Società distinte dallo scopo del profitto (art. 2447)
- Società con partecipazione dello stato o di enti pubblici (2449) le quali sono tenute ad agire secondo criteri di economicità (ricavi non inferiori ai costi) e perseguimento finalità sociali
- Società cooperative (art. 2511 e ss.) le quali forniscono beni, servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato
- Consorzi (2615) destinati a realizzare la collaborazione tra imprenditori
La finalità economica distingue gli enti del libro V da quelli del libro I èche hanno sempre fini NON economici.
Il d.lgs. 460/1997 per distinguere diversi livelli di meritevolezza tributaria adopera:
- Denominazione generale di “enti non commerciali”
- Denominazione specifica di “organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”
I fini non economici però possono essere compatibili anche con lo svolgimento di attività economiche organizzate, per la produzione di beni o servizi è attività d’impresa (art. 2082), l’utile deve essere però destinato a coprire i costi dell’attività necessaria al raggiungimento del fine non economico (es. una associazione che ha lo scopo di diffondere l’amore per la musica che trae i fondi necessari attraverso l’organizzazione di concerti a pagamento).
N.B.
Se si verifica lo stato di insolvenza, l’intreccio tra ente non economico ed attività economica, fa sì che possa essere sottoposto alla procedura del fallimento anche l’ente non economico che eserciti attività imprenditoriale senza alcuna retribuzione di utili.
- 4. Il carattere eccezionale dei limiti della capacità giuridica degli enti
Limiti alla capacità giuridica degli enti derivano da:
- Art. 473, che impone alle persone giuridiche e alle associazioni non riconosciute l’accettazione con beneficio di inventario è per evitare l’incidenza dei debiti ereditari sul patrimonio dell’ente che accetta.
- Alcune leggi speciali, in via eccezionale, senza che ne sia toccato il principio della capacità generale è es. d.l. 86/1988 “la capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge/statuto con esclusione di ogni atto o attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia anche a favore di cooperative aderenti.
- In alcune formule legislative si intravedono collegamenti di atti con i fini degli enti è la l.266/1991 ha consentito alle organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, ma iscritte nei registri di volontariato delle regioni, di acquistare beni mobili registrati e immobili, per lo svolgimento della propria attività. L’iscrizione nei registri è necessaria per ottenere contributi ed agevolazioni.
- 5. La garanzia di beni fondamentali. L’imputazione di interessi diffusi.
La soggettività degli enti NON è legata alla natura fisiopsichica di individui singoli ma questo non impedisce che gli vengano attribuiti diritti ovvero garanzie di beni che non hanno intrinseco valore patrimoniale e possono apparire esclusivamente legati alla persona dell’uomo, del quale esprimono e realizzano valori fondamentali :
Si tratta di beni, come l’identità personale o la reputazione, che possono corrispondere ad interessi anche non individuali e ricevere concreta determinazione anche dal riferimento a complessi organizzati. Ad esempio è ammessa la riabilitazione civile anche della società commerciale fallita.
Altre volte il bene e l’interesse si definiscono solo in virtù della relazione con gruppi, organizzati al fine della difesa di interessi diffusi, di cui non si può affermare la rilevante appartenenza ad individui. Ad esempio la l.349/1986 consente ad associazioni di protezione ambientale la denuncia delle violazioni che recano pregiudizio all’ambiente ma attribuisce loro la legittimazione ad intervenire nei giudizi risarcitori intentati dallo stato o da enti territoriali.
In ragione della riferibilità del bene e del corrispondente interesse ad una organizzazione, nella sua complessiva unità, si spiega:
- Tutela civile della sigla o del simbolo come segni di distinzione dell’identità personale di ass. non riconosc.
- Tutela integrità morale, con attribuzione del diritto al risarcimento del danno per lesioni di una reputazione che è PROPRIA dell’ente.
- Responsabilità risarcitoria degli autori di diffusione di false immagini di atroci torture attribuite a cittadini di uno stato il quale ha fatto valere l’offesa da esso patita.
- Diritto risarcitorio dell’ente, quale riparazione di danno non patrimoniale, a seguito di ingiusti pregiudizi patiti dai suoi membri in ragione della loro qualità.
- 6. La capacità di agire. Imputazione degli atti, dei comportamenti e degli stati psicologici
La capacità di agire non può prescindere dal riferimento alla condizione psicofisica dell’uomo e non è consentito pensare agli enti giuridici come a soggetti la cui carente facultas agendi sia compensata da quella di altri, paragonabili ai rappresentanti degli incapaci.
- Gli atti sono compiuti da essere umani legati agli enti in virtù di un rapporto ORGANICO è UN RAPPORTO DI IMMEDESIMAZIONE per cui i comportamenti di individui titolari di “organi”, perché inseriti nell’organizzazione dell’ente, possono essere a questo ATTRIBUITI IN MODO DIRETTO.
- I comportamenti suscettibili di simile imputazione comprendono anche tutti gli atti lesivi di altrui interesse è l’ente risponde degli atti compiuti dai titolari dei suoi organi in RELAZIONE AL LORO INCARICO ogni volta che sanzioni civili siano disposte contro atti lesivi.
- L’imputazione si estende alle modalità psicologiche ed alle circostanze soggettive degli atti è in ragione della predetta immedesimazione persona fisica/ente: conoscenza di chi agisce = conoscenza diretta dello stesso ente.
- La configurazione organica di tal rapporto non è incompatibile con la prescrizione di legge (art. 18) per la quale gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del MANDATO.