ALTRI ORGANI- cap. VIII
L’organizzazione statale dello stato è completata da altri organi: alcuni espressamente previsti dalla Costituzione, i c.d. organi ausiliari, altri, non previsti, trovano tuttavia il loro fondamento proprio in alcune disposizioni costituzionali, i c.d. organi di autogoverno delle magistraturespeciali, ed infine, le c.d. autorità indipendenti, introdotte nel silenzio della costituzione, con non poche polemiche.
1. Gli organi ausiliari
Si tratta di organi molto diversi tra loro, sia storicamente che funzionalmente. La Cost. ne tratta nella sezione III del Titolo Terzo della Parte Seconda, sotto la denominazione di organi ausiliari, al fine di sottolinearne il loro compito di “assicurare il più corretto o di agevolare il più efficiente svolgimento delle funzione di altri organi”. (C.Cost. sent.n.406/1989).
Tuttavia, tale espressione “organi ausiliari” è stata contestata vista l’assenza, in proposito, di una vera categoria giuridica tecnica e definita. Inoltre, anche la collocazione nel titolo dedicato alla disciplina del Governo, rischia di esser fuorviante, dal momento che l’ausiliarietà di tali organi non è esercitata nei soli riguardi dell’esecutivo, ma deve svolgersi “in vista e al servizio degli interessi superiori e unitari della comunità statale”.
a.Il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro
Composizione:
- In base all’art. 99,1° Cost. il CNEL, si consta di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualititativa.
- La previsione costituzionale ha trovato attuazione solo nella l.n.33/1957, abrogata nel 1986 e parzialmente integrata dall’art. 17 della legge n.383/2000.
- Oggigiorno si compone di 121 consiglieri ed un presidente, che durano in carica 5 anni e possono essere confermati:
– Dodici esperti, scelti tra esponenti della cultura economica, sociale e giuridica (nominati con d.p.r. ; di cui 4 su proposta del PdC, previa delibera del consiglio dei ministri)
– 44 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato
– 18 rappresentanti del lavoro autonomo
– 37 rappresentanti delle imprese
– 10 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato
N.B. Per i rapp. dei lavoratori, delle imprese e delle associazioni e delle organizzazioni, la legge prevede che siano nominati con proposta governativa per il d.p.r., previa designazione da parte delle organizzazioni delle categorie interes.
- In base alla l.n.936/1986 tali designazioni possono essere revocate in corso di mandato, da parte di chi le aveva originariamente formulare, sottolineando il carattere di organo di rappresentanza d’interessi del CNEL.
- Il presidente è nominato al di fuori dei consiglieri del CNEL, con d.p.r., su proposta governativa.
Funzioni:
- L’art. 99,2° Cost. definisce il CNEL quale “organo di consulenza delle camere e del Governo, per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge”. Al terzo comma, invece gli attribuisce l’iniziativa legislativa e il compito di contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociali, entro e secondo il limiti stabiliti dalla legge:
– Su proposta del Governo, valuta e propone sui più importanti documenti ed atti di politica di programmazione economica e sociale
– Esamina, in apposita sessione, la relazione revisionale e programmatica del Min. del bilancio e della programmazione economica e quello del tesoro
– Redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle p.a. centrali e locali
– Raccoglie e aggiorna l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico
– Promuove e organizza una conferenza annuale sull’attività compiuta dalle p.a.
– Compie studi ed indagini di propria iniziativa, nelle materie di cui sopra.
- La funzione legislativa è stata, sino al 1986, oggetto di molte limitazioni; tuttavia ancor oggi, sul ridotto ricorso all’iniziativa legislativa, influisce la consapevolezza dello scarso successi che hanno i progetti di legge d’iniziativa, diversi da quelli governativa o parlamentare, anche solo nel loro venir presi in esame dai due rami del Parlamento.
- L’attività consultiva si svolge su iniziativa delle Camere, del Governo, delle Regioni e delle province autonome.
b. Il Consiglio di Stato
- In base all’art. 100,1° cost. è un organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della giustizia nella amministrazione; l’art.100,3° ne assicura l’indipendenza nei cnf del Governo, con una riserva di legge assoluta; l’art. 103,1° ne individua le competenze giurisdizionale (tutela nei cnf della p.a. degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, sui diritti soggettivi) mentre l’art. 111, ult. Comma, fissa i principi del regime delle sue pronunce (ricorribilità in cassazione delle per i soli motivi inerenti la giurisdizione).
Composizione:
- L’art.19 della l.n.186/1962, stabilisce che i Magistrati del Consiglio di stato sono reclutati:
– ½ tra i consiglieri dei Tribunali amministrativi regionali, con 4 anni di servizio effettivo
– ¼ per concorso ad accesso riservato a categorie determinate dalla legge
– ¼ per nomina governativa
- Per garantire l’indipendenza dei magistrati amministrativi, la l.n.186/1982 ha istituito un organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa composto in prevalenza da giudici del Cons. di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
– Con funzioni analoghe a quelle dei magistrati ordinari del Cons. superiore della Magist.
– Esprime un parere sulle nomine governativa.
Organizzazione:
- L’attuale disciplina del Consiglio mantiene una certa continuità con l’assetto dato all’epoca dall’editto di Carlo Alberto e la principale fonte relativa alla sua disciplina rimane il r.d. 26 giugno 1924, n.1054.
- Le funzioni consultive sono ancora svolte dalle prime tre sezioni del Consiglio originariamente previste nonchè dalla adunanza generale che riunisce tutti i Magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato. Tale funzione di concretizza nella formulazione di pareri su schemi di atti normativi o amministrativi; pubblici e con l’indicazione del presidente del collegio e dell’estensore:
– I pareri obbligatori sono quelli imposti da una disposizione di legge quale requisito per l’adozione di determinati atti (es. i testi unici, i reg. governativi e ministeriale). Il parere reso al Governo nel procedimento con cui si decide sul ricorso straordinario al PdR è anchevincolante e su esso può sollevare la questione di legittimità costituzionale
– I pareri facoltativi, su richiesta dell’amm. statale o regionale interessata.
In ogni caso il parere deve essere espresso entro 45 gg dalla richiesta, al termine dei quali l’amministrazione può adottare l’atto, indipendentemente dall’acquisizione del parere.
- Le funzioni giurisdizionali (dal 1971 circoscritte alla giurisdizione di secondo grado nei riguardi delle decisioni dei Tribunali amministrativi regionali)sono esercitate dalla quarta, quinta e sesta sezione, istituite, nel 1899, 1907 e 1948 oltre che dalla adunanza plenaria(presieduta dal Pres. del consiglio di Stato e composta da 12 magistrati del consiglio di stato scelti dal consiglio di presidenza in ragione di 4 per ciascuna delle sezioni giurisdizionali).
N.B. In base a quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto speciale della Sicilia, il d.lgs. n.654/1948 ha istituito un apposito Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, al quale sono attribuite le stesse funzioni del consiglio di stato, in ordine agli atti delle autorità regionali e statali, aventi sede in Sicilia:
– Presieduto dal Pres. di sezione del consiglio di stato
– Composto da consiglieri di stato e esperti in materia regionale, designati dalla giunta regionale siciliana.
c. La Corte dei conti
- E’ anch’esso un organo preesistente alla Cost. rep., dalla natura bivalente, svolgendo siafunzioni di giurisdizioni contabile che di controllo sulle p.a. (giudizio di conformità a regola che, nel caso di difformità , comporta una misura repressiva, preventiva, rettificativa o eliminativa).
- L’art. 100,2° Cost. le attribuisce “il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello stato”ed essa “partecipa..al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo stato contribuisce in via ordinaria” e “riferisce alle camere sul risultato del riscontro eseguito”.
N.B. anche l’indipendenza della C.d.c. e dei suoi componenti è assicurata da una riserva assoluta di legge (art.100,3), a cui è stata data attuazione con la l.n.117/1988, che ha istituito il Consiglio di presidenza della C.d.c. , organo di autogoverno, competente ad adottare tutti i provvedimenti concernenti lo status di magistrato contabile. (sebbene la riforma del 2009 abbia rafforzato i poteri del presidente, a scapito del consiglio stesso).
Organizzazione:
- I circa 550 magistrati della C.d.C. sono reclutati con concorso ad accesso riservato, che da luogo alla nomina a referendario. I magistrati di qualifica superiore sono denominaticonsiglieri:
– I primi referendari, per anzianità e per merito
– 39 di nomina governativa, sulla base dei criteri del d.p.r. n.385/1977
- L’attività di controllo è esercitata da sezioni centrali e regionali:
– Le sez.reg. svolgono le attività di controllo, prev. e succ., previste nei cnf delle p.a. aventi sede in ciascuna regione e di contr. successivo sulla gestione delle regioni degli enti locali
– Le sez.centr. sono competenti al controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni centrali dello stato; al controllo successivo sulla gestione delle p.a.; al controllo degli locali ai quali lo stato contribuisce in via ordinaria e a quello per gli affari comunitari ed internazionali.
N.B. La l.n.15/2009 ha previsto che le sezioni regionali possano essere integrate da 2 componenti, il cui status sarà in tutto equiparato a quello dei consiglieri della C.d.c., designati, salvo diversa previsione dello Statuto reg., dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali, oppure, dal Presidente del Cons.reg. su indicazione delle associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello nazionali.
Funzioni di controllo:
- Fino al 1988, in forza di una interpretazione letterale dell’art. 100,2° la Cdc ha esercitato ilcontrollo preventivo di legittimità anche sugli atti normativi primari del Gov., giungendo ad esser considerata, in tale sede, legittimata a sollevare questioni di costituzionalità . Ma, la l.n.400/1988 ha sottratto tali atti al controllo preventivo della Cdc, la quale ha sollevato il conflitto di attribuzioni, nei cnf del Parl. e del Gov., cercando di indurre la C.cost. ha dichiararne l’incostituzionalità , invano. (“l’art. 100 garantisce costituzionalmente il controllo preventivo di legittimità della Cdc sugli atti del governo, non anche l’assoggettamento a tale controllo degli atti govern. Aventi valore di legge”- sent.n.406/1989)
- Il controllo preventivo assume la forma del visto (anche tacito) e della registrazione.
– Se il controllo ha esito negativo la Cdc può rifiutare il visto; il Gov. potrebbe, tuttavia, sotto la sua responsabilità , ritenere che l’atto debba avere corso. In tal caso, la Cdc registrerà l’atto con riserva, dandone comunicazione al parlamento.
– La registrazione con riserva è, però, esclusa nel caso in cui l’atto disponga spese prive di copertura. Nel caso di reg. con riserva si parla di duplice ausiliarietà della Corte con il Governo e il Parlamento”, in quanto segnala al Governo l’esigenza di rivedere l’atto e consente al Parlamento, se vorrà , di attivare i poteri di sindacato politico sull’esecutivo.
- Il più rilevante dei controlli successivi consiste nel controllo sul bilancio dello Stato:
– Si concreta nella valutazione della rispondenza dei risultati della gestione finanziaria, indicati nel rendiconto consuntivo predisposto dal Gov. con le previsioni del bilancio
– Si conclude con il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato (presentato dal Gov. alla Cdc entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di chiusura della gestione)e dei rendiconti delle gestioni annesse.
– Alla decisione è allegata una relazione recante analisi e valutazioni sullo stato delle politiche della legislazione di interesse amministrativo e sull’attuazione delle politiche intraprese dal Gov. in relazione alle risorse conferite dal Parlamento con legge di bilancio. (inviate al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno).
N.B. La corte costituzionale ha sottolineato come l’espressione “contr. Succ. sul bilancio dello stato” debba intendersi nel senso che “con la moltiplicazione delle autonomie e con l’esigenza di attuare un generale coordinamento della finanza pubblica”. Pertanto la Cdc è autorizzata a controllare anche ibilanci degli enti che, insieme a quelli dello stato, costituiscono il bilancio della c.d. “finanza pubblica allargata”.
- Distinti sono i c.d. controlli concomitanti, regolati dalla l.n.20/1994, ove è previsto:
– Che la Cdc svolge anche in corso di esercizio il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle p.a. nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria
– Che la Cdc può formulare in qualsiasi momento le proprie osservazioni alle amministr. Interessate, le quali, entro sei mesi, sono tenute a comunicare alla Corte e agli organi elettivi le misure adottate.
2. Le autorità indipendenti
- Variamente ispirate ad esperienze straniere (administrative tribunals inglesi o independent agencies statunitensi), alcuni hanno rilevato come tali figure trovino un precedente nei maggiori organi consultivi e giurisdizionali.
- Possono considerarsi un esperimento di nuove forme di organizzazione dei pubblici poteri, in un quadro di ridimensionamento dell’esclusività della competenza di funzioni pubbliche da parte di istituzioni legate al tradizionale circuito elettorale rappresentativo a favore di istituzioni legittimate dalla competenza tecnica e dalla neutralità dei titolari.
Funzioni:
- Si tratta di autorità a carattere collegiale, alle quali è garantita autonomia sia dall’esecutivo che dagli altri poteri dello stato che svolgono funzioni normative, amministrative e sanzionatorie, in settori come i mercati finanziari, i mass media, la protezione dei dati personali, la concorrenza..
- Pur non essendo costituzionalmente previste, esercitano poteri di rilievo costituzionale:
-Incidono sulle attribuzioni costituzionalmente previste
– I settori d’intervento riguardano, in vari aspetti, i diritti fondamentali
Organizzazione:
- Nonostante i tentativi e la manifestata esigenza (testimone siano i progetti di riforme costituzionali o i tentativi di disciplinare con legge ordinaria gli aspetti comuni) le autorità indipendenti non hanno ancora ricevuto una disciplina organica, rimanendo, talvolta ed in modo assai dissonante, disciplinate dalle leggi istitutive di esse.
- Anche le modalità di nomina dei componenti sono assai diversificate:
– Nomina parlamentare, attraverso un voto, ossia una designazione condivisa dei Presidenti delle camere
– Nomina governativa
– Investitura congiunta, ossia quando sulla designazione governativa viene acquisito il vincolante parere delle competenti commissioni parlamentari
–Investitura ad opera di organi costituzionali.
Esempi di autorità indipendenti:
1.CONSOB- commissione nazionale per le società e la borsa
– Un presidente e 4 membri, nominati con d.p.r e con investitura congiunta, con mandato di 7 anni non rinnovabile.
–Compiti di controllo e di regolamentazione del mercato finanziario, nonchè poteri sul piano normativo, potendo specificare le modalità di prestazione dei servizi di investimento, gli obblighi informativi delle società quotate e le offerte al pubblico di strumenti finanziari.
– Entro il 31 marzo di ogni anno deve trasmettere al Ministero del Tesoro una relazione sull’attività svolta; trasmessa dal Ministero, con le proprie eventuali valutazioni, entro il 31 maggio al Parlam.
2.ISVAP- istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
– Un consiglio di 6 membri, di investitura congiunta ed un presidente. Nomine soggette al parere delle commissioni parlamentari competenti, della durata di 7 anni non rinnovabili.
–A seguito della riforma del mercato assicurativo, ha un ampio complesso di poteri regolamentari, autorizzativi e conformativi nei cnf delle imprese assicurative; pertanto è un’autorità effettivamente indipendente, con la natura di ente pubblico.
3.Antitrust- autorità garante della concorrenza e del mercato
–Un presidente, scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto carichi istituzionali di rilievo, e quattro membri, da individuarsi tra i magistrati del Con. Di stato, della Cdc, della cassazione, professori universitari giuridico-economici, di nomina parlamentare con voto.
– Ha compito di tutela della concorrenza su tutti i mercati e, a seguito di una sentenza della C.di Giustiza, ha il potere di sanzionare le violazioni al principio di concorrenza, anche qualora leggi o provvedimenti autoritativi nazionali le consentano.
4.Commiss. di garanzia dell’attuazione della legge sul diritto di sciopero nei servizi pub. Essenziali
– 9 membri, di nomina parlamentare con voto, scelti tra esperti in materia cost., diritto del lavoro e relazioni industriali, dal mandato di 3 anni, rinnovabile una volta. Il presidente è eletto internamente.
– Ruolo di mediazione allo scopo di prevenire gli scioperi nel settore dei servizi pubb. essenziali e limitarne le modalità di svolgimento, nonchè poteri sanzionatori.
5.Garante per la protezione dei dati personali
– Organo collegiale di quattro membri (2 eletti dalla camera e due dal senato con voto limitato) ed un presidente, eletto internamente.
– Svolge il compito di sorvegliare ogni raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone, anche effettuati da forze di polizia e servizi di info e sicurezza; prende in esame i reclami degli interessati ed i ricorsi previsti dalla l.n.675/1986.
6.AGCom- autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni
– Composta da un presidente, la commissione per i servizi e i prodotti, la commissione per le infrastrutture e le reti e da un consiglio. Ogni commissione è un organo collegiale di 4 commissari ed il presidente dell’autorità . Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Ogni camera elegge 4 commissari, mentre il presidente è nominato con d.p.r., con investitura congiunta. 7anni n.r.
– Ha poteri regolamentari, provvedimentali e sanzionatori nei settori dell’editoria, delle telecomunicazioni radiotelevisive e della telefonia, anche con riferimento alla tutela dei consumatori.
Più problematico è il ruolo:
- La banca d’Italia: secondo alcuni la qualificazione quale autorità indipendente sarebbe riduttiva rispetto al ruolo da lei assunto nel quadro istituzionale italiano; per altri andrebbe considerata proprio come il prototipo delle attuali attività
– Creata nel 1893 è la banca centrale della repubblica italiana e fa parte del sistema europeo di banche e dell’eurosistema.
–Sottoposta a varie regolamentazioni, ha subito un notevole ridimensionamento con la riforma della l.n.262/2005, che ha modificato i rapp. tra gli organi dell’istituto ed ha rafforzato il ruolo del Direttorio a discapito del ruolo di Governatore.
– Il governatore, nominato con d.p.r. su proposta del PdC, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca stessa, dura in carica 6 anni, rinnovabili 1 volta.
–Il Direttorio è un organo collegiale, composto dal governatore, dal direttore generale e da tre vice direttori generali, con il compito di assumere provvedimenti di rilevanza esterna relativi alle funzioni pubbliche attribuite con legge alla Banca d’Italia.
–Al consiglio superiore, composto dal governatore e da 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della banca, compete la nomina, su prop. del governatore dei membri del direttorio, l’amm. generale, la vigilanza sull’andamento della gestione, il controllo interno della banca.
– Alla banca d’Italia spettano funzioni rilevantissime nel settore monetario e finanziario, sia in ambito comunitario che nazionale, contribuendo alle decisioni della politica monetaria unica nell’area dell’euro ed espletando i compiti attribuitegli dall’eurosistema e promovendo il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, gestendo compiti di tesoreria, per gli incassi e i pagamenti del settore pubblico, vigilando sulle banche e sugli intermediari finanziari per verificare l’osservanza della normativa in materia creditizia e finanziaria.
- Il consiglio di amministrazione della RAI: le cui modalità di nomina impediscono di qualificarlo come indipendente, poichè sulla composizione influisce maggiormente la maggioranza di governo, contrariamente a quanto richiede la giurisprudenza costituzionale al fine di garantire il “pluralismo interno”. (9 componenti, dal mandato triennale, rinnovabile una sola volta).