5. Le funzioni del Governo: di indirizzo politico; amministrative; normative (rinvio)
- Tale tripartizione, elaborata in dottrina, raggruppa le funzioni di Governo, le quali sono tutte concorrenti all’attuazione del programma governativo sul quale è stata concessa la fiducia da parte delle Camere, anche se in nessuno di questi settori esista una riserva costituzionalmente prevista, esplicita in favore del Governo.
- Anche in questo caso si registra, una condizione di ibridazione funzionale, dal momento che le funzioni amministrative e normative traggono i relativi criteri di orientamento proprio dallo stimolo e dall’impulso unitario ricevuto dall’indirizzo politico.
- Anche in questo caso si registra, una condizione di ibridazione funzionale, dal momento che le funzioni amministrative e normative traggono i relativi criteri di orientamento proprio dallo stimolo e dall’impulso unitario ricevuto dall’indirizzo politico.
- Anche in questo caso si registra, una condizione di ibridazione funzionale, dal momento che le funzioni amministrative e normative traggono i relativi criteri di orientamento proprio dallo stimolo e dall’impulso unitario ricevuto dall’indirizzo politico.
- Anche in questo caso si registra, una condizione di ibridazione funzionale, dal momento che le funzioni amministrative e normative traggono i relativi criteri di orientamento proprio dallo stimolo e dall’impulso unitario ricevuto dall’indirizzo politico.
- E’ da sottolineare come, nel tempo, il governo abbia assunto sempre + il ruolo di comitato direttivo della maggioranza parlamentare, distaccandosi dal suo tradizionale ruolo di comitato esecutivo delle scelte politiche generali del parlamento
- Tale evoluzione ha visto una valorizzazione delle funzioni di direzione politica e, allo stesso rempo, una progressiva erosione delle funzioni amministrative che fanno capo al Governo
Funzioni di indirizzo politico- individuata dal Crisafulli come qll funzione attraverso cui il Governo elabora la politica generale dello Stato; intesa come attività di “libera” determinazione dei fini fondamentali dell’azione degli organi costituzionali, selezionati nell’ambito dei fini espressi dalla Costituzione:
– Nella ns forma di Governo l’art.95, 1 Cost. e la l.n.400/1988 individua il centro di imputazione dell’esercizio di funzione di indirizzo politico nel Governo, inteso come organo complesso, attribuendo al CdM la competenza a determinare i contenuti della politica generale; nonchè l’indirizzo generale della azione amministrativa, chiamandolo a deliberare su ogni questione relativa all’indirizzo politico fissato dal rapporto fiduciario con le Camere.
– Dunque, nella ns forma di Governo l’indirizzo politico è destinato a svolgersi lungo l’asse Parlamento-Governo, secondo una dinamica che coinvolge i 2 organi costituzionali in modo circolare; sebbene, cmq, il Governo sia venuto sempre + a rivestire il ruolo di organo direttivo delle scelte politiche fondamentali, ed abbia assunto una centralità inedita nel rapporto con il Parlamento.
Le tre fasi di indirizzo politico, sono:
- Fase teleologica, predisposizione dei fini, ove le Camere, con l’approvazione della mozione di fiducia, sulla base del programma di governo, instaurano la relazione fiduciaria e detengono gli strumenti per la sua gestione in concreto, occorrenti sia a verificare l’andamento ed a modificare l’indirizzo dell’azione di governo e sia ad interrompere il rapporto fiduciario, con la mozione di sfiducia. Tuttavia, come testimonia la rinuncia delle assemblee parlamentari a manifestare in tale sede un autonomo contributo alla determinazione dell’indirizzo politico, il rapporto fiduciario diviene un assenso all’indirizzo politico proposto dal Governo.
- Fase strumentale, apprestamento dei mezzi, ove emerge chiaramente la centralità del Governo nella realizzazione delle c.d. politiche pubbliche, avvalendosi dei c.d. atti di indirizzo politico, degli strumenti giuridici che interessano diversi settori di rilievo strategico della politica generale del Governo ed ove spesso riveste un ruolo di autentico protagonista nel processo decisionale. Ricordiamo, ad esempio:
- La Politica economica e finanziaria, le cui scelte sono adottate con la manovra di bilancio, attraverso cui le decisioni dell’uso delle risorse vengono articolate su atti elaborati dal governo, ed in relazione al quale il potere di emettere in sede parlamentare emendamenti subisce delle limitazioni
- La Politica estera, ove il G. ha il compito della concreta negoziazione e stipulazione dei trattati intern., il cui contenuto è inemendabile in sede di successivo intervento autorizzatorio alla ratifica da parte delle Camere; i rapporti con le istituzioni comunitarie sempre il G. li detiene in via pressochè esclusiva
- La Politica militare e di difesa, di cui il governo è sostanzialmente il titolare e ne risponde dinnanzi alle Camere; nella prassi non si è ricorso alla procedura ex art. 78 Cost. riconoscendo un primato in funzione operativa dell’Esecutivo
- La Politica dell’informazione per la sicurezza della Repubblica, la l.n.124/2007 ne affida la responsabilità generale, il coordinamento e l’alta direzione al PdC, coadiuvato dal Dipartimento delle Informazione per la Sicurezza, istituito presso la Pres. del CdM. Le due strutture di intelligence (AISE e AISI) rispondono direttamente al PdC.
Altrettanto fondamentali per l’attuazione dell’indirizzo politico sono tanto i poteri normativi del Governo quanto il potere di iniziativa legislativa del Governo, la forma + importante e compiuta di iniziativa legislativa, dal momento che il G. può, di regola, contare sia su una maggioranza parlamentare, sia esercitare poteri di condizionamento nella fase dei lavori parlamentari e nel corso dell’intero processo legislativo. Importanti sono anche gli atti concernenti i rapp. con le Regioni e le altre autonomie territoriali, in rappresentanza dello Stato; con le confessioni religiose, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, che può portare anche ad una concertazione dell’inidirizzo politico.
- Fase effettuale, ove spetta all’organizzazione amministrativa centrale e periferica dello Stato dare concreta attuazione ai fini programmativi, attraverso una serie di atti a carattere decisionale, consultivo e di controllo. Questa fase è appannaggio esclusivo del Governo, che, attraverso i Ministri, ha la direzione dell’amministrazione statale. Tuttavia, con le riforme degli anni ’90, si è assistito ad una + netta distinzione normativa tra attività di indirizzo politico-amministrativo del Ministro ed attività amministrativa in senso stretto, facente capo all’autonomia gestionale della dirigenza, che assume quindi la responsabilità per gli atti amministrativi di gestione adottati e la complessiva attività svolta. Pertanto le funzioni amministrative del Governo si sono progressivamente erose, anche per:
- Devoluzione delle funz. Ammin. a beneficio delle autonomie territoriali
- Il dilagare delle c.d. nuove amministrazioni (corpi amm. Separati dall’ammin. ministeriale)
In ogni caso, rimangono rilevanti funzioni, in capo al governo collegialmente, al PdC e ai singoli ministri, amministrative:
- Nomina di alcuni componenti del CdStato e della Corte dei Conti
- Annullamento in via straordinaria di atti amministrativi illegittimi, a tutela dell’ordinamento
- Potere sostitutivo nei cnf delle regioni ed enti locali, ex art. 120,2 Cost.
- Competenze in materia di gestione del bilancio statale
- Attribuzioni relative all’organizzazione e all’azione dell’amm. centrale e perif. dello Stato