Prescrizione e decadenza – cap. XCIV
Funzione della prescrizione e interessi tutelati
La prescrizione consente che una pretesa sia respinta per il solo fatto di essere stata esercitata tardivamente: il soggetto contro il quale la pretesa è fatta valere, si deve dar carico di eccepire la prescrizione una volta che tale onere è stato assolto, la pretesa è respinta, indipendentemente da ogni giudizio sul merito di essa: è necessario un giudizio sul punto se l’esercizio della pretesa sia stato tardivo e, se ciò è appurato, diviene irrilevante ogni indagine circa il fondamento della pretesa:
a. Il ritardo nell’esercizio della pretesa vale a manifestare il disinteresse del titolare di essa: non è opportuno dal punto di vista sociale ed economico, distogliere risorse dalla collocazione che esse hanno spontaneamente trovato, mentre perdurava l’inerzia nell’esercizio della pretesa.
b. Tale disciplina gradua i vari interessi lungo una linea di coerenza che risulta dalle “disposizioni generali” ex artt. 2936-2940:
Le norme concernenti la prescrizione sono inderogabili (2936) una disciplina contrattuale della prescrizione, se fosse consentita, comporterebbe la possibilità di porre termini brevissimi all’esercizio dei diritti scaturenti dal contratto in favore della parte economicamente più debole.
Può rinunciarsi alla prescrizione solo quando questa è compiuta (2936,2) una volta che la prescrizione abbia compiuto il proprio corso, la tutela è stata assicurata.
Colui che è legittimato, nel proprio interesse, ad invocare l’effetto della prescrizione può rinunciarvi nei modi e alle condizioni indicate dall’art. 2937.
A tutti i terzi interessati la legge consente di esercitare il potere attribuito alla parte producendo con la loro iniziativa l’effetto della liberazione, nel caso in cui la parte non abbia eccepito la prescrizione o vi abbia rinunciato (2939). È quindi garantito l’interesse dei terzi che risentirebbero il pregiudizio della perdita.
Il debito prescritto può essere adempiuto spontaneamente (2940) se decide di pagare, non può avvalersi dell’azione di ripetizione.
Effetto e portata applicativa dell’istituto
Art. 2934 OGNI DIRITTO SI ESTINGUE PER PRESCRIZIONE.
L’interprete non è però vincolato dalle concezioni teoriche del legislatore e si deve negare che la PRESCRIZIONE SIA STATA CONFIGURATA QUALE FATTO ESTINTIVO:
a. La prescrizione comporta sempre, se eccepita, il rigetto della pretesa, sia che questa abbia o meno fondamento l’estinzione, invece, prevede sempre l’esistenza di un diritto cosa irrilevante per la prescrizione.
b. Se essa desse luogo all’estinzione, l’adempimento volontario del debito prescritto dovrebbe configurarsi come un pagamento non dovuto.
La prescrizione ha portata applicativa tendenzialmente generale, nell’ambito dei rapporti patrimoniali. Essa produce i suoi effetti soltanto nell’ambito di un rapporto giuridico, entro il quale opera la LIBERAZIONE o RIACQUISTO DI UNA SITUAZIONE DI LIBERTA’:
• DIRITTI ASSOLUTI
a. Tra i diritti reali si prescrivono per NON USO tutti i diritti di godimento su cosa altrui viene tutelato l’interesse del proprietario che il fondo ritorni libero.
b. La proprietà e i diritti della personalità non sono soggetti a prescrizione non esiste un interesse specifico che sia contrastato dalla presenza di quei diritti e che, essendo volto a riacquistare una situazione di libertà, possa realizzarsi con il venir meno di essi.
c. Nel diritto di famiglia è sancita testualmente l’imprescrittibilità delle azioni di contestazione e di reclamo della legittimità, dell’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, dell’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità.
d. Non è soggetta a prescrizione l’azione volta a far valere l’invalidità del matrimonio contratto da persona già sposata ex art. 1422, la nullità non è soggetta a prescrizione.
e. Si ravvisano ipotesi di diritti imprescrittibili anche a favore del lavoratore subordinato.
f. Sono imprescrittibili le facoltà, che rientrano nel contenuto nel diritto ma non lo esauriscono.
Decorrenza della prescrizione
Il momento a partire dal quale il mancato esercizio del diritto acquista rilevanza: solo a partire da esso inizia il computarsi del periodo di tempo, determinato ex lege (2934), compiendosi il quale, senza che sia cessata l’inerzia, si produrranno gli effetti noti: essendovi una divergenza tra una situazione di fatto (inerzia) ed una di diritto (titolarità di quel diritto), la prescrizione comporta il riconoscimento di tale divergenza e la rimozione di essa.
Ex art. 2935 il momento della decorrenza inizia nel giorno in cui il diritto può essere fatto valere: dal giorno in cui viene a manifestarsi la detta divergenza pur essendo attuale l’interesse del titolare del diritto, questi non si è attivato per ottenerne la realizzazione.
Questa regola generale deve declinarsi nella variegata casistica ed una esemplificazione si può avere dalla disciplina della prescrizione della servitù:
a. Servitù discontinua, al cui esercizio è necessario il fatto dell’uomo, il giorno in cui si è cessato di esercitarla coincide con la decorrenza (1073,2)
b. Servitù negativa e continua, il giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio ovvero il giorno in cui il titolare della servitù avrebbe potuto reagire, tutelando il diritto leso dalla violazione o pregiudicato da un evento naturale.
c. Servitù che si esercitano a intervalli, la decorrenza parte dal giorno in cui, presentandosi il caso d’emergenza previsto per la servitù, non ne fu ripreso l’esercizio.
La decorrenza è contemplata solamente per diritti giuridicamente esercitabili la decorrenza è quindi impedita per i diritti sottoposti a condizione sospensiva o a termine iniziale, iniziando a partire dalla c.d. POSSIBILITA’ LEGALE e non gli sono d’ostacolo gli impedimenti di fatto:
Ignoranza incolpevole del titolare di un diritto
Presenza di una norma costituzionalmente illegittima che limiti o escluda l’esercizio di un diritto.
In alcuni casi la contrapposta esigenza individuale è avvertita come bisognosa e meritevole di tutela:
a. Nei rapporti subordinati, la prescrizione non decorre prima della cessazione del rapporto di lavoro, se questo non garantisce la stabilità del lavoratore (c.cost. sent. 174/1972)
b. Nei rapporti di durata fra parti dotate di diseguale forza contrattuale, per evitare una possibile ritorsione delle controparte verso colui che è di fatto interessato alla prosecuzione del rapporto, il criterio generale è derogato da norme speciali sulla decorrenza: la prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto (2113,2) o dalla riconsegna dell’immobile locato (art.79,2 l.392/1978)
Altre norme speciali sulla decorrenza della prescrizione, tra quelle contenute nel codice, sono:
a. Art. 1442,2 l’azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o per incapacità decorre, a seconda dei casi, dalla scoperta dell’errore o del dolo, dalla cessazione della violenza o dello stato di interdizione o di inabilitazione, nel raggiungimento della maggiore età.
b. Art. 1442,4 regola della perpetuità dell’eccezione di annullamento: l’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.
c. Art. 13,1 d.p.r. 224/2008 il diritto al risarcimento per responsabilità del produttore si prescrive in 3 anni a partire dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’indennità del responsabile.
Sospensione e interruzione; la misura del termine; le c.d. prescrizioni preventive
Le disposizione ex artt. 2941 e 1942 prevedono ipotesi in cui il mancato esercizio del diritto perde temporaneamente rilievo ai fini della prescrizione, la quale è sospesa in virtù della giustificazione oggettiva per il mancato esercizio del diritto in questione:
per il rapporto che intercorre tra le parti: art. 2941 n.1 “rapporti tra coniugi” ; n. 8 “tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, fino a che il dolo non sia stato scoperto”.
per la condizione in cui verte il titolare medesimo: art. 2942 incapaci privi di rappresentanti, militari e assimilati in tempo di guerra.
L’interruzione della prescrizione fa sì che si inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione (2945). Causa di interruzione può risiedere in:
Un comportamento del titolare del diritto (2943): esercizio del diritto o manifestazione dell’intento di riaffermarne l’esistenza contro il disconoscimento o la violazione di esso.
Riconoscimento del diritto da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (2944): manifestazione di persistente vitalità del rapporto.
Costituzione in mora (2943,4): circoscritto ai diritti di credito.
La misura ordinaria del termine è di 10 anni (2946) ; 20 per i diritti reali di godimento e per l’ipoteca, ex art. 2880.
Prescrizioni di breve durata sono disciplinate quando si vuole evitare l’esercizio di pretese basate su fatti lontani nel tempo e più difficili da accertare:
a. Cinque anni per il risarcimento del danno per fatto illecito
b. Due anni per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (2947,2)
Le prescrizioni presuntive, artt. 2954 e ss., si riferiscono ai diritti di credito, per la prescrizione dei quali è stabilito un termine più breve. Le ipotesi previste in tali disposizioni consistono in una SEMPLICE PRESUNZIONE CHE IL PAGAMENTO RICHIESTO OLTRE IL TERMINE DI LEGGE SIA STATO ESEGUITO DAL DEBITORE ne segue che se questi eccepisce la prescrizione presuntiva fornisce egli stesso la prova contraria alla presunzione di pagamento, se ammette in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (art. 2959): l’ammissione incompatibile con la presunzione di pagamento comporta il rigetto dell’eccezione, nelle prescrizioni presuntive. L’ammissione del debito restituisce rilevanza ai fatti costituitivi del diritto vantato e impedisce che si produca l’effetto dell’eccezione.
La decadenza
Comporta la perdita del diritto che non sia stato esercitato entro un dato termine (art. 2964) la decadenza mira a tutelare un interesse che esige che il diritto sia esercitato entro un periodo di tempo breve e non suscettibile di dilatazione: la decadenza è impedita soltanto dal compimento dell’attività, il cui esercizio si è voluto circoscrivere entro un periodo di tempo determinato e quando un termine è stabilito sotto pena di decadenza le norme sull’interruzione non si applicano mentre quelle sulla sospensione solo se la legge lo dispone espressamente.
Il termine di decadenza comporta il soddisfacimento di un interesse pubblico o di un interesse privato ed in entrambi i casi prevale l’interesse all’acquisizione della certezza in ordine a determinati aspetti di un rapporto: l’interesse protetto non consente alcun atto di esercizio del diritto, successivamente alla scadenza del termine.
L’azione di disconoscimento della paternità è sottoposta a termini di decadenza ex art. 244 l’interesse tutelato è che lo stato di filiazione acquisti definitiva certezza. Eccezionalmente la decadenza può essere sospesa se il legittimato all’azione di trova in uno stato di interdizione per infermità di mente.
Modificato l’oggetto di una società di capitali, il socio dissenziente dalla deliberazione di modifica dell’oggetto societario, ha diritto di recedere dalla società nel breve termine ex 2437 bis.
Ogni volta che il legislatore pone un termine per l’esercizio di un diritto, senza specificare se è di decadenza o di prescrizione, è necessaria l’opera dell’interprete.
Decadenze stabilite contrattualmente l’art. 2968 vieta alle parti di modificare la disciplina legale dell’istituto MA tale regola opera solo se questa è stabilita dalla legge in materia sottratta alla disponibilità delle parti (diritti indisponibili). Ex art. 2966, però, nel caso di diritti disponibili, se si tratta di un termine stabilito dal contratto, la decadenza può essere impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza. Le clausole contrattuali che introducono un termine di decadenza, o modificano quello stabilito dalla legge, in MATERIA NON SOTTRATTA ALLA DISPONOBILITA’ DELLE PARTI, incontrano un limite sostanziale: sono NULLE QUANDO HANNO L’EFFETTO DI RENDERE ECCESSIVAMENTE DIFFICILE A UNA DELLE PARTI L’ESERCIZIO DEL DIRITTO. Art.2964.