Le codificazioni europee – cap. 3
– La maggior parte degli ordinamenti giuridici presenta la regolamentazione dei rapporti privati secondo categorie elaborate dai giuristi romani. Il diritto romano fu raccolto da Giustiniano nel Corpus Iuris (VI sec. d.C.), che comprendeva: il Digesto (responsi dei grandi giuristi dell’epoca in 50 libri) ; Codice (costituzioni imperiali); Novelle (costituzioni successive al 534 d.C.) ; Istituzioni (sulla base delle Institutiones di Gaio)è una sistematica raccolta del diritto romano, divenuta fonte di studio e di insegnamento in tutte le Università e Studi europei.
– Il diritto romano nel medioevo riecheggiò come diritto comune di tutti i paesi d’Europa, nonostante spesso si affermarono in consuetudini diverse, a seconda del luogo. Con l’affermarsi dei comuni e delle signorie, fiorirono le fonti statuarie, che di norma avevano valore primario rispetto al diritto comune.
– Nel ‘600-700 fiorirono le istanza giusnaturalistiche e razionaliste, dirette al superamento dello stato assoluto ed alla creazione di uno stato di diritto, basato sul principio di eguaglianza formale dei cittadini. La frammentazione e la multiformità delle fonti, però, aveva portato allo sviluppo di ordinamenti locali chiusi: per la creazione di un nuovo stato di diritto era necessaria una legislazione uniforme, un codice è sistema normativo organico, unitario e semplificato, contenente la regolazione scritta del nuovo ordinamento, basato sui principi di legalità, della certezza del diritto e dell’uguaglianza.
– Codice civile bavarese (1756) ; codice teresiano (1766); codice degli stati prussiani (1794) è prime codificazioni, dal carattere astratto e dogmatico. SCARSA INFLUENZA PRATICA.
– CODE CIVIL DE FRANCAIS (o code napoleon 1804): MODELLO PER I NUOVI STATI DI DIRITTO:
- Frutto degli ideali della rivoluzione francese
- Recepiva il diritto romano, alla luce delle idee giusnaturalistiche di Domat
- Recepiva il diritto consuetudinario, sul modello di Pothier (fondere i costumes con le fonti del droit ecrit)
- Ispirazione laica ed individualistica, per un mercato aperto ai principi del liberismo economico
- Ha influenzato tutti i codici europei successivi
In Italia la prima esperienza codicistica si ebbe con la conquista di Napoleone e la conseguente graduale applicazione del code Napoleon nel territorio continentale, ben accolto dalla classe intellettuale dell’epoca, per la nuova ideologia che rappresentava.
La restaurazione conseguente al 1815, comportò:
– Assoggettamento di Lombardia e Veneto al codice civile austriaco del 1811
– Ritorno al sistema dell’antico diritto della Toscana e dello Stato Pontificio
– Varazione di nuovi codici preunitari (R. due Sicilie, Sardegna, Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, Modena), sempre sulla base del codice francese del 1804.
Alla vera unificazione legislativa si giunse con il CODICE CIVILE DEL 1865: ispirato al code napoleon, benché formalmente più progredito, non rispondeva alle nuove problematiche sociali che la rivoluzione industriale aveva evidenziato, basandosi sul regime statico dei beni materiali, ignorando il tema dell’impresa e dell’esercizio dell’attività economica.
In Germania la recezione del diritto romano fu assai penetrante. La c.d. Scuola pandettistica tedesca (savigny) di dedicò ad elaborare sistematicamente e dogmaticamente il d. romano, che costituì sino alla metà dell’800 la fonte principale del diritto tedesco. Da tal periodo iniziarono infatti a svilupparsi delle istanze verso una codificazione unitaria, che si concretizzarono solo all’epoca di Bismarck: Il B.G.B. – 1900 (Assai tradizionale e conservatore; Considera alcuni problemi relativi agli interessi generali, alla tutela del contraente debole e alla moralizzazione dei rapporti contrattuali, in base alla clausola generale di bona fides; Disciplina anche i più elementari istituti giuridici).
In Svizzera a partire dalla seconda metà dell’800 si ebbe un movimento per l’unificazione giuridica ad opera della confederazione:
– Codice delle obbligazioni (1881)
– Codice civile del 1907 (entrato in vigore nel 1912), ad opera del giurista Huber
- Ottima fusione tra diritto comune e diritti local
- Attribuzione al giudice di un potere simile a quello dei sistemi della common law (art.1 nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di essa, secondo la regola che adotterebbe se fosse egli il legislatore)
Il CODICE CIVILE ITALIANO DEL 1942
– La c.d. Commissione Reale tra il 1924 ed il 1937 predispose i progetti preliminari dei primi 3 libri (famiglia, successioni e proprietà) i quali furono poi rielaborati da una Commissione ministeriale e da un Comitato più ristretto
– Con il IV ed il V libro si rese uniforme la disciplina civile e quella commerciale, si introdusse la regolamentazione dell’impresa, della società, del lavoro
– Con il VI libro si delinearono gli istituti relativi alla tutela dei diritti
– Fu varato sotto l’influenza di fattori economici e politici tipici di un più accentuato statualismo, con l’affermazione della tendenza a controllare e limitare l’autonomia dei privati, della partecipazione dello stato alle attività economiche, della concezione produttivistica in tema di proprietà ed impresa e della rilevanza degli interessi generali e pubblici
– Il linguaggio è formalmente rigoroso, sull’insegnamento della dottrina tedesca per quanto riguarda le costruzioni dogmatiche e concettuali
Nonostante l’avvento della decodificazione (= leggi speciali successivamente emanate insidiano la centralità del codice nell’ordinamento) il codice del 1942 è ancora utile per disciplinare i rapporti privatistici dell’attuale società italiana, anche grazie a:
– Riforma del diritto di famiglia (1975)
– Costituzione del 1948, attraverso le nuove interpretazioni della dottrina e della giurisprudenza e dalle pronunce della Corte Costituzionale
Il sistema della Common Law opera in Inghilterra, negli Usa, in Canada, in Australia, in India e negli ex stati del Commonwealth. Tale diritto trova la sua fonte nelle pronunce giudiziarie, le quali debbono valere a regolare i futuri casi identici, secondo il principio dello stare decisis (precedente vincolante). L’antico commo Law si basava su 75 writs (ordinanze emesse dalle corti regie per altrettante azioni tipiche e formali). Per mitigare l’eccessiva lacunosità e rigidità di tale sistema, si formò anche il sistema di equity , che attraverso l’intervento del Cancelliere poteva ingiungere alla parte convenuta di tenere un certo comportamento, sulla base dei principi morali o dell’equità è successivamente l’equity si è sviluppato in autonomo sistema attraverso la giurisprudenza del proprio organo, divenuta una vera corte di giustizia. In Inghilterra vi è anche la statute law (il diritto ha come fonte la legge scritta promulgata dal parlamento). Il discriminante della Common Law rimane comunque il fatto che la fonte quantitativamente prevalente sia quella giurisprudenziale.