la rescissione del contratto – Cap. LIX
1. Premessa
Interventi corretti sono previsti dal legislatore quando la determinazione del corrispettivo è avvenuta in modo anomalo. Lo stato di pericolo e lo stato di bisogno sono posti alla base del rimedio della rescissione.
2. Contratto concluso in stato di pericolo
Art. 1447,1 : contratto con la quale una parte assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé od altri dal PERICOLO ATTUALE di un danno grave alla persona. La parte che si è obbligata condizioni inique può chiedere la rescissione del contratto ma il giudice può cmq, secondo le circostanze, nel pronunciare la rescissione, assegnare un EQUO COMPENSO all’altra parte per l’opera prestata.
3. Contratto concluso in stato di bisogno
Lo squilibrio originario tra le due prestazioni è determinato dallo stato di bisogno in cui versa uno dei contraenti al momento della conclusione del contratto Per ottenere la rescissione del contratto è necessario che vi siano:
a. Grave sproporzione tra le prestazioni (lesione ultra dimidium) – il valore della prestazione data o promessa dal contraente in stato di bisogno deve essere maggiore del doppio del valore della controprestazione ricevuta o che dovrà ricevere (art. 1448,2)
b. Stato di bisogno del contraente leso – anche momentanea, situazione di difficoltà economica che si manifesta per lo più sotto forma di improvvisa necessità di liquidi o altri beni.
c. Approfittamento del contraente che ha tratto vantaggio dallo stato di bisogno altrui – è sufficiente che il contraente sia consapevole del grave stato di bisogno in cui versa l’altro e possa rendersi conto della grave sproporzione di valore tra le prestazioni e dell’ingiustificato vantaggio che ne trae.
Sono esclusi dalla rescissione i contratti aleatori, per la stessa natura e definizione di alea. Per i contratti di divisione (art. 763), ai fini della rescissione è sufficiente che via la porzione assegnata ad uno dei dividenti sia inferiore di oltre un quarto al valore della quota di cui ha diritto.
4. Disciplina dell’azione di rescissione
Art. 1449,1 l’azione di rescissione ha un termine di prescrizione di unno dalla conclusione del contratto.
Art. 1449,2 con la prescrizione si estingue anche la relativa eccezione.
Art. 1451 non è ammessa la convalida del contratto rescindibile da parte del contraente leso.
Art. 1450 il contraente contro la quale è domandata la domanda di rescissione può evitarla offrendo una modifica tale da ricondurre il contratto a equità. Spetta al giudice valutare se la modifica offerta sia sufficiente a stabilire l’equità del contratto, secondo le circostanze del caso.
La rescissione opera in maniera retroattiva tra le parti MA non pregiudica i diritti sul bene acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di rescissione (art. 1452).
5. Contratto rescindibile e contratto usuraio
Si ha contratto usuraio quando un soggetto si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di danaro o altra utilità (l. 7 marzo 1996/108).
MUTUO CON INTERESSI USURARI Gli interessi devono considerarsi tali, in due ipotesi:
a. Quando superano il limite del tasso medio praticato dalle banche per quel tipo di operazione aumentato di un quarto, cui si aggiungono altri ulteriori quattro punti percentuali (tasso soglia). L’usura è in questo caso automatica.
b. Nel caso in cui la persona che ha preso il prestito versi in una situazione di difficoltà, anche se il tasso è inferiore a quello soglia, occorre valutare caso per caso se, in base alle concrete modalità del prestito, si possano considerare interessi usurari.
La clausola usuraria, nel mutuo, è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815,2). Il mutuario può altresì ripetere tutti gli interessi già pagati all’usuraio.