I controlli amministrativi degli enti – cap. XIV
- 1. Il riconoscimento che attribuisce la personalità giuridica
La p. giuridica si acquisisce mediante RICONOSCIMENTO che scaturisce dall’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE a cui PROVVEDE IL PREFETTO (d.p.r. 361/2000).
Le persone giuridiche operanti nella materia demandate alla competenza legisl. Ed amm. Delle regioni (art. 117 cost.) è la personalità è conseguita in virtù della iscrizione nel registro istituito presso quella regione.
L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è risultato di un provvedimento che si fonda sulla valutazione della congruità del patrimonio rispetto allo scopo e alle attività prospettare oltre che sulle verifiche di liceità e possibilità dei fini e di regolarità legale.
v Concessorio è il sistema di riconoscimento della personalità degli enti NON economici
v Normativo è il sistema di riconoscimento degli enti del libro V, dal momento che acquistano la personalità con l’iscrizione nel registro delle impese, che segue necessariamente alla sola verifica, da parte del tribunale, delle condizioni stabilite per legge per la costituzione di società (art. 2330,3).
L’ordinamento ha previsto anche un altro tipo di sistema di riconoscimento, il quale troverebbe sarebbe attuato se seguisse la legge ordinaria, ex art. 39 cost. “i sindacati potrebbero diventare persone giuridiche mediante registrazione presso uffici locali o centrali, secondo norme di legge, se i loro statuti sanciscono un ordinamento interno a base democratico”.
- 2. l’estinzione della persona giuridica
il riconoscimento dà l’inizio al manifestarsi del controllo amministrativo è che prosegue sino alla ESTINZIONE della stessa:
- a. rilevabile d’ufficio, con provvedimento munito di efficacia costitutiva è essa è dichiarata quando si verifica una delle cause di estinzione determinate dall’atto costitutivo e dallo statuto o dalla legge: scadenza del termine stabilito per la durata dell’ente, raggiungimento o sopravvenuta impossibilità dello scopo, esaurimento del patrimonio o il venir meno di tutti gli associati.
- b. Nel caso di associazione, la delibera assembleare sullo scioglimento non necessita dichiarazione di estinzione da parte dell’autorità amministrativa.
- c. Per l’estinzione delle vietate associazioni segrete, si richiede un accertamento giudiziario.
Appena la delibera assembleare o la dichiarazione dell’autorità amministrativa siano comunicate agli amministratori dell’ente:
- a. Divieto di compiere nuove operazioni per la persona giuridica (art. 29)
- b. L’estinzione si verifica quando è compiuta la liquidazione e sono adempiuti i debiti.
- c. In mancanza di disposizioni statuarie o assembleari, l’autorità amministrativa interverrà per la devoluzione dei beni residui (art. 31).
- 3. I controlli specifici per le fondazioni e l’inammissibilità della fondazione non riconosciuta.
v Nell’associazione è controlli limitati al potere dell’autorità amministrativa di sospendere l’esecuzione delle delibere assembleari contrarie all’ordine pubblico o al buon costume. (art. 23,4)
v Nelle fondazioni è controlli dell’autorità governativa rivolti a proteggere lo scopo statuario, in ragione del rispetto della volontà del fondatore o dell’interesse pubblico o generale, se implicato:
- a. Annullamento delle delibere dell’ente se contrarie a norme imperative, atto di fondazione, ordine pubblico o buon costume
- b. Scioglimento dell’amministrazione e nomina di un commissario straordinario se gli amministratori non agiscono in conformità dello statuto e dello scopo della fondazione o della legge. (art. 25,1)
- c. Esercizio delle azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità. (art. 25,3)
- d. Unificazione dell’amministrazione di più fondazioni, rispettando nel possibile la volontà del fondatore (art. 26).
- e. Trasformazione dell’ente, per esaurimento patrimonio o scopo di scarsa utilità o impossibile, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. (art. 28)
- f. Devoluzione, nel caso di estinzione ed in mancanza di disposizioni statuarie, dei beni residui ad altri enti con finalità analoghe. (art. 31,2)
Allo stato attuali questi controlli sono i soli strumenti per realizzare la destinazione di beni è in mancanza della personalità giuridica e dei controlli introdotti dal riconoscimento la destinazione pare inattuabile e l’ipotesi della fondazione inconcepibile è impossibilità di fondazione non riconosciuta.
- 4. Il registro delle persone giuridiche
d.p.r. 361/2000 è regolamento delegato che ha istituito un nuovo registro delle persone giuridiche:
Semplificazione procedimenti amministrativi, relativi alle persone giuridiche.
Assegnazione del registro alle prefetture.
Valore costitutivo di alcune iscrizioni.
- 5. I comitati
La responsabilità per la conservazione e per la destinazione allo scopo annunciato nel programma ricade sugli ORGANIZZATORI e su COLORO CHE ASSUMONO LA GESTIONE DEI FONDI RACCOLTI (art. 40), i quali possono essere diversi dai promotori.
ü Delle obbligazioni assunte rispondono tutti i componenti del comitato
ü I sottoscrittori sono tenuti solo ad effettuare le oblazioni promesse.
ü Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente (art. 41,2).
ü Il c. può ottenere riconoscimento e, in questo caso, la concessione della personalità si adeguerà agli elementi concreti in relazione ad uno dei due tipi principali di enti non economici.
L’elemento caratterizzante del comitato è la RACCOLTA DEI FONDI DALL’ESTERNO, presso il pubblico dei sottoscrittori è ciò giustifica l’intervento pubblico:
Se i fondi non sono sufficienti allo scopo.
Se lo scopo non è più attuabile.
Se raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi.