Gli enti – cap. XI
- 1. Le associazioni, le fondazioni e altre istituzioni quali soggetti del diritto
C.C. Libro I titolo I (art. 1-10) è disposizioni riferite alle persone in ragione della loro natura fisica ed essenza naturale e disposizioni che riguardano anche soggetti la cui essenza materiale non si risolve in quella di unico uomo o di unica donna.
C.C. Libro I titolo II è regola aggregazioni organizzate di individui stabilmente uniti in interessi comuni; attinenti a scopi non economici (associazioni) e regola organizzazioni comprendenti beni vincolati alla realizzazione di scopi non economici (fondazioni). Ex art. 1,1 del dpr 361/2000 si riferisce anche ad altre istituzioni di carattere privato, ossia le c.d. organizzazioni non profit: i cui scopi spaziano dall’elevazione culturale allo sport, dalla previdenza alla solidarietà e sono tali da richiedere mezzi, assetti organizzativi, azioni e tempi che trascendono la vita dei singoli.
- 2. Enti: persone giuridiche ed enti non riconosciuti o senza personalità. Società senza e con persona giuridica
c.c. libro I, titolo II: “Delle persone giuridiche”:
- Art. 11-13 è disposizioni generali
- Artt. 14-35 è delle associazioni e delle fondazioni
- Artt. 36-42 è delle associazioni non riconosciute e dei comitati
Ente è persone giuridiche sia PRIVATE sia PUBBLICHE, sia ECCLESIASTICHE (art. 831) ed anche gli ENTI NON RICONOSCIUTI (art. 473), anche detti ENTI DI FATTO, in riferimento all’emanazione dal potere dei privati di provvedere, in autonomia, al regolamento dei propri interessi.
Enti sono anche le organizzazioni del libro V (del lavoro), formate in relazione all’esercizio di una attività produttiva è in primis le società esercenti impresa, le quali si distinguono a seconda che abbiano o no la personalità giuridica (art. 2331).
Gli enti non riconosciuti è iniziale difficoltà ad affermarsi nel ruolo di soggetti del diritto, per l’idea, preponderante negli anni ’40, che solo le persone giuridiche fossero soggetti di diritto, al pari homini. Essi comprendono circoli ricreativi e sportivi dilettanti ma anche i partiti ed i sindacati
- 3. Soggettività delle persone giuridiche e le teorie della finzione e della realtà
Nel dispiegarsi degli anni ci sono state varie teorie per spiegare l’essere soggetti del diritto delle persone giuridiche:
- Soggettività (= essere centro di imputazioni di sit. Giur. sogg.) come risultato di una finzione in virtù della quale gli enti sono resi uguali agli uomini sotto il profilo della capacità giuridica;
- Intrinseca realtà soggettiva delle persone giuridiche, in quanto esistenti già come organismi unitari sociali, dei quali lo stato si limita a prenderne atto, mediante il riconoscimento.
- c. Le persone giuridiche costituiscono unità soggettive vere e proprie ma non dell’ordine fisico o sociale, perché la loro consistenza sociale non ha rilevanza ai fini della definizione giuridica, la quale si fonda ESCLUSIVAMENTE sulla loro essenza reale, che è un prodotto dell’ordinamento è al pari degli uomini, traggono realtà giuridica dalla forza creatrice dell’ordinamento.
Questo era lo stato delle dottrine più diffuse e seguite all’epoca dell’entrata in vigore del codice: soggetti erano sempre e solo le persone giuridiche e la SISTEMAZIONE TEORICA DEGLI ENTI NON RICONOSCIUTI veniva ritrovata in riferimento a complicate ipotesi di SPETTANZA COMUNE DEI DIRITTI E DEGLI OBBLIGHI, reputati pertinenti ai singoli riuniti negli enti non personificati è ma dal momento che la comproprietà e la comunione dei diritti e’ nella ns tradizione giuridica legata al PRINCIPIO DELL’APPARTENENZA PER QUOTE AI SINGOLI PARTECIPANTI si giungeva ad ardite illazioni per spiegare le regole dell’ingresso e dell’uscita di membri dall’ente, in ordine ai diritti sui beni comuni.
- 4. Parificazione soggettiva di persone giuridiche ed enti associativi non riconosciuti
Al fine di evitare che la soggettività delle concrete persone giuridiche divenisse uno schermo di abusi per l’occulto od obliquo raggiungimento di risultati non consentiti ad individui è si è sviluppato un orientamento che scioglie la soggettività delle persone giuridiche, postulando in suo luogo un fascio di situazioni giuridiche speciali pertinenti ad uomini ed argomentando che la disciplina speciale suscita solo l’immagine di un nuovo distinto soggetto e che, quindi, va disapplicata quando non sussistano o vengano meno i presupposti materiali richiesti dall’ordinamento per l’attribuzione della personalità. Personalità giuridica non come dato in se’ ma come ESPRESSIONI SINTETICA E SOLO LINGUISTICA DELLA DISCIPLINA SPECIALE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE PUR SEMPRE ATTRIBUITE AD INDIVIDUI.
ES. “L’associazione riconosciuta x, che ha per scopo y, è proprietaria dei macchinari necessari a tale scopo” vale come “ciascuno dei componenti dell’associazione x è comproprietario di quei macchinari ma in virtù di una PROPRIETA’ SPECIALE, poiché può goderne e disporne solo secondo le regole stabilite o richiamate dalla legge per coloro che hanno concluso o hanno aderito al contratto associativo”.
Un ragionamento che, però, urta contro il testuale dato normativo (art.1,1 dpr 361/2000) e contro la tradizione retrostante, i quali configurano la personalità degli enti riconosciuti quale specifico effetto giuridico del loro riconoscimento.
Il processo evolutivo che ha visto il progressivo avvicinamento degli enti non riconosciuti alle associazioni/fondazioni ha visto il suo suggello definitivo nel 1976, quando la giurisprudenza pratica proclamò che pure l’associazione non riconosciuta è soggetto, poiché considerato dall’ordinamento centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive del tutto distinto dagli individui che la compongono (1976). Questa equiparazione è stata presupposta nel d.lgs. 460/1997 che consente agevolazioni tributarie indipendentemente dall’attributo della personalità agli enti. Nel codice l’equiparazione è testimoniata dall’avvenuta abrogazione dei disposti ex artt. 600 e 786, che impedivano agli enti non riconosciuti, in quanto tali, l’acquisto di attribuzioni testamentarie e di donazioni.
- 5. Autonomia patrimoniale
I BENI APPARTENGONO A SOGGETTI DISTINTI DA OGNI ALTRO E SONO DESTINATI ALLA SODDISFAZIONE ESCLUSIVA DEI CREDITORI DEI SOGGETTI IMPERSONALI NEL CUI PATRIMONIO ENTRANO sia nel caso di enti riconosciuti che non. Ma:
- Il patrimonio (= complesso di beni) della persona giuridica è dotato di AUTONOMIA PERFETTA è l’eventuale creditore può contare solo sui beni e sui crediti compresi nel patrimonio della stessa persona giuridica
- L’autonomia patrimoniale delle associazioni non riconosciute è IMPERFETTA è l’eventuale creditore può rivolgersi anche a coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente e che hanno così determinato la nascita dell’obbligazione (art. 38).
N.B.
La diversità di disciplina non infirmano però la soggettività degli enti non riconosciuti perché anche agli enti che persone giuridiche non sono possono essere attribuite situazioni giuridiche soggettive. L’art. 38 sancisce la responsabilità di coloro che hanno agito per l’ass. non riconosciuta MA si riferisce al fondo comune (= contributi degli associati e beni acquistati con detti contributi) è ma l’art. 37 sancisce l’assoluta indivisibilità del fondo comune sino a quanto l’associazione non riconosciuta dura. Tale formula cmq impedisce che alla qualifica fondo comune si attribuisca una portata giuridica e quindi si dia rilievo normativo all’ipotesi dell’associazione non riconosciuta come una specie di contitolarità di situazioni giuridiche soggettive.
Inoltre il diritto positivo mostra che la realtà legislativa comprende anche ipotesi di persone giuridiche che non godono di autonomia patrimoniale perfetta è la l. 383/2000 ad esempio detta regole per il coordinamento ed il sostegno delle attività di promozione sociale esercitate da soggetti la cui costituzione può essere avvenuta anche nella forma dell’associazione riconosciuta: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l’associazione di promozione sociale, i terzi creditori possono, in via sussidiaria, rivalersi nei cnf delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Dobbiamo sottolineare però che SOLAMENTE GLI ENTI RICONOSCIUTI, IN QUANTO PERSONE GIURIDICHE, FRUISCONO DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE, che rende di pubblica conoscenza la loro configurazione concreta e pertanto ACQUISTANO GIURIDICA CERTEZZA SITUAZIONI E VICENDE DELL’ENTE CHE, UNA VOLTA ISCRITTE NEL REGISTRO, ACQUISTANO PIENA EFFICACIA ANCHE VERSO L’ESTERNO, SENZA CHE LA PERSONA GIURIDICA DEBBA DARE PROVA DELLA LORO EFFETTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI TERZI E SENZA CHE QUESTI POSSANO PROVARE DI NON AVER AVUTO TALE CONOSCENZA.
- 6. Incidenza dei principi costituzionali. Soggettività delle associazioni non riconosciute e autonomia privata
La parificazione delle associazioni non riconosciute alle persone giuridiche è constatazione della uguaglianza strutturale o tipologica delle ass. non riconosciute con quelle riconosciute, risultante dalla EGUALE PRESENZA DI UNA PLURALITA’ DI INDIVIDUI STABILMENTE UNITI ED ORGANIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI UNO SCOPO COMUNE NON ECONOMICO.
In tal modo, sia nel caso di associazione riconosciuta che no è riferimento alla valorizzazione costituzionale ex art.2 delle formazioni sociali come LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLA PERSONALITA’ UMANA.
La Cassazione ha rilevato che l’art. 2 cost. tutela:
- Diritti del singolo entro le formazioni sociali.
- Formazioni sociali come strumenti mediante i quali si si realizza la personalità dell’uomo.
La garanzia costituzionale della libertà di associarsi (art. 18) senza autorizzazione è giustifica la tutela accordata al gruppo come tale contro le lesioni del suo patrimonio morale e a dare fondamento alla tutela del comune sentire per il quale una associazione si è costituita.
Per tutte le associazioni, la SOGGETTIVITA’ è effetto della stessa e sola AUTONOMIA DEGLI ASSOCIATI, che si manifesta mediante il CONTRATTO ASSOCIATIVO ed incontra i limiti generali dell’autonomia contrattuale, quali:
- Necessità che sia lecito il contenuto contrattuale è es. sarebbe nullo il contratto costituivo di una associazione per lo svolgimento di attività assistenziali con la previsione essenziale di irragionevoli discriminazioni per la scelta elle persone assistite.
- Necessità che siano meritevoli di tutela gli interessi prospettati è es. sarebbe nullo il contratto costitutivo di una associazione che si proponesse il fine dell’insegnamento della lettura agli ultracentenari analfabeti, per la sproporzione tra mezzi e scopo.
Limiti alla autonomia contrattuale si rinvengono anche nel divieto costituzionale di associazioni segrete e di quelle che perseguono scopi politici con organizzazioni di carattere militare.
- 7. Odierno significato della personalità giuridica e delle associazioni e delle fondazioni e intervento pubb. Autorità
“le associazioni e le fondazioni di caratteri privato acquistano la personalità giuridica mediante il RICONOSCIMENTO determinato dall’iscrizione nel registro delle p. giuridiche istituito presso le prefetture” (art.2 d.p.r. 361/2000) è il riconoscimento, prima manifestazione del controllo pubblico sulle p. giuridiche di diritto privato, è COSTITUIVO della loro personalità giuridica.
- La personalità giuridica delle associazioni, conseguente e connessa al controllo pubblico, dà luogo alla diversità di talune regole legali di una struttura che può ESSERE SOGGETTO DEL DIRITTO (= centro di imputazione di sit. Giur. sogg.) SENZA O PRIMA CHE IL RICONOSCIMENTO DELLA PUBBLICA AUTORITA’ INTERVENGA.
- L’acquisto della personalità giuridica, conferita con il riconoscimento della pubblica autorità, per le fondazioni COINCIDE CON L’ESSERE SOGGETTI DI DIRITTO è è esclusa l’ammissibilità di fondazioni non riconosciute: profilo peculiare della fondazione è la destinazione di beni allo scopo voluto dal fondatore ed essa è assicurata e attuata dal sistema dei controlli, introdotto dal riconoscimento.