gli elementi accidentali del contratto – cap. LII
1. La condizione ed il piano degli interessi
Gli elementi accidentali sono quelli che le parti volontariamente inseriscono. In relazione alla condizione ed al termine RIPRODUCONO UNA PARTICOLARE DIMENSIONE DELL’AUTONOMIA PRIVATA TALE DA GARANTIRE CHE GLI EFFETTI CHE I CONTRAENTI INTENDONO PERSEGUIRE SIANO IL PIU’ POSSIBILE CONFORMI AI LORO INTERESSI.
Tale dimensione dell’autonomia privata, però, a differenza delle altre clausole contrattuali, è oggetto di una specifica disciplina e previsione (artt. 1353-1361) e gode di una propria collocazione sistematica.
Attraverso la condizione assume rilevanza nel contratto un interesse esterno rispetto a quelli che figurano nel contratto: MECCANISMO CONDIZIONALE. La previsione dell’EVENTO assunto come CONDIZIONE avrebbe il compito di collegare gli interessi considerati nel contratto con gli interessi “esterni” che si prevede possano incidere sul contratto, sia in senso negativo che positivo, in un momento successivo:
a. Se non si verifica l’evento dedotto in condizione, caratterizzato da estrinsecità e incertezza gli interessi esterni sono emersi paralizzando la stessa efficienza del negozio
b. La condizione non è un elemento del contratto al pari degli altri in attesa del suo verificarsi il contratto è valido ma non efficace.
Tuttavia tale contrapposizione interessi esterni/interni non terrebbe conto del fatto che anche l’interesse esterno è tale solo FORMALMENTE ma non SOSTANZIALMENTE poiché anch’esso è parte integrante dell’interesse dedotto ad oggetto del contratto il carattere illecito di tale interesse si trasmette all’intero contratto (art. 1354)
La clausola condizionale dunque si differenzia dalle altre perché ha la funzione di garantire l’attualità della realizzazione degli interessi che sono dedotti ad oggetto del contratto. In tal modo l’autonomia privata ha la possibilità di dispiegarsi più compiutamente, in modo da tenere conto di eventi o situazioni ancora incerti al momento della conclusione del contratto e che pure sono rilevanti per gli interessi già dedotti ad oggetto di esso.
N.B.
Non possono figurare in condizione le stesse prestazioni e/o comportamenti già oggetto del contratto
La facoltà che hanno le parti di apporre nel contratto una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento non depone in senso contrario come condizione risolutiva, in tal caso, non vi è l’inadempimento tout court ma il mancato adempimento secondo le modalità stabilite (art. 1456).
2. Le varianti nella condizione
La distinzione tra condizione risolutiva e sospensiva Il modo in cui l’evento è dedotto in condizione può decidere dell’attualità dell’interesse che è oggetto del contratto:
a. Condizione sospensiva: l’interesse diventerà attuale solo ove si verifichi l’evento in condizione (si navis ex Asia venerit) se essa è impossibile il contratto è nullo
b. Condizione risolutiva: l’interesse è attuale al momento della conclusione del contratto ma potrà divenire inattuale se si verifica un certo evento l’impossibilità si ha per non apposta, ex art. 1354,2
In talune ipotesi è la stessa legge a ritenere una presunzione di condizione risolutiva art. 638, come nel caso in cui il testatore abbia subordinato l’istituzione di erede o di legato alla condizione che costui non faccia o non dia qualcosa per un tempo indeterminato.
Diverso è il criterio che divide le condizioni, a seconda che l’evento dipenda dal caso, dalla volontà di una parte o dalla combinazione di entrambi gli elementi, in:
Casuali
Potestative
Miste
La legge definisce NULLO il contratto solo quando trattasi di CONDIZIONE MERAMENTE POTESTATIVA una condizione sospensiva che faccia dipendere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo dalla MERA volontà dell’alienante o del debitore (art. 1355). Es. clausola di vendita “si volam”.
Secondo alcuni una condizione risolutiva meramente potestativa sarebbe in realtà una clausola attributiva di recesso (concludo un contratto di locazione ma lo potrò risolvere se vorrò) la giurisprudenza ammette siffatta clausola, argomentandola ex art. 1355, differenziandola dal recesso per il fatto che l’avverarsi della condizione risolutiva opera retroattivamente (ex 1360, nei contratti a prest. Periodica non inficia le prestazioni già effettuate)
Se l’efficacia di un negozio dipende da un evento futuro ed incerto secondo una condizione posta dalle legge condicio juris: un limite all’autonomia privata poiché è la legge a ritenere insufficiente la volontà delle parti per raggiungere l’effetto. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza, sono concordi nel trattarla al pari della condicio facti:
es. il contratto di appalto concluso da una p.a. e sottoposto al benestare di un certo organo, è un contratto VALIDO, anche in assenza di autorizzazione, e la amministrazione non potrà sciogliersi da esso, pena la responsabilità quando interverrà l’autorizzazione il contratto dovrà considerarsi efficace SIN DAL MOMENTO DELLA SUA CONCLUSIONE.
3. Gli effetti del contratto condizionato
Art. 1360: effetto retroattivo dell’avveramento della condizione gli effetti dell’avveramento della c. retroagiscono sino al tempo in cui è stato concluso il contratto a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente.
Il suo essere contratto perfetto e valido fa sì che debbano considerarsi del tutto validi gli atti di amministrazione compiuti dalla parte cui, in pendenza della condizione, spettava l’esercizio del diritto (art. 1361).
Riguardo agli atti che entrambe le parti possono compiere DUM CONDICIO PENDET il codice dedica gli artt. 1356-1358: in modo da distinguere colui che è interessato all’avveramento della condizione, perché da esso dovrà derivare l’acquisto del “diritto condizionato”. Quindi:
Colui che è interessato all’avveramento della condizione, in pendenza di essa, può compiere ATTI CONSERVATIVI (es. chiedere il sequestro ove vi sia il pericolo della sottrazione del bene che sta per acquistare) tale articolo ha indotto la dottrina a parlare di una situazione di aspettativa: un diritto fonte di effetti preliminari ex lege, essa può infatti essere oggetto di disposizione da parte del suo titolare (art. 1357) ma in tal caso oggetto dell’atto sarà proprio il diritto condizionato.
Gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione la stessa disposizione, quindi, non potrà dare titolo al destinatario dell’atto di disposizione per far valere pretese anche nel caso in cui il diritto ceduto non dovesse venire a esistenza.
Colui che in pendenza della condizione è destinato a restare titolare del diritto deve comportarsi secondo buona fede la giurisprudenza dice che la violazione di tale obbligo provoca la responsabilità contrattuale dell’inadempiente, nei limiti dell’interesse negativo.
L’art. 1359, introduce la c.d. FINZIONE DI AVVERAMENTO la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.
La dottrina ritiene che la finzione di avveramento non sia applicabile alla condicio juris la condizione legale non ammette equipollenti.
4. Il termine del contratto
Il termine designa un EVENTO CERTO LE PARTI, APPONENDO UN CERTO TERMINE VOGLIONO CHE IL CONTRATTI:
a. Produca i suoi effetti partire da una certa scadenza temporale: TERMINE SOSPENSIVO
b. Cessi di produrre i suoi effetti ad una certa scadenza temporale: TERMINE RISOLUTIVO
Il codice però non si occupa del termine apposto al contratto (termine di efficacia) MA solo del termine relativo all’adempimento dell’obbligazione DEL TEMPO DELL’ADEMPIMENTO (art. 1183 e ss.):
Sospende l’esigibilità della prestazione da parte del creditore ma non gli effetti del contratto
Ove non sia apposto in favore del creditore, quest’ultimo non potrà esigere la prestazione dovuta prima della scadenza del termine
Il debitore può cmq adempiere anche prima del termine ma non potrà ripetere quanto ha pagato
Il silenzio del legislatore sul termine del contratto ha una sua giustificazione:
Se il contratto è destinato a creare obbligazioni le parti con l’apporre un termine sospensivo al contratto hanno inteso avere riguardo all’adempimento dell’obbligazione: non potrà esigersi il suo adempimento prima di un certo termine; dovranno pertanto applicarsi le norme sul termine di adempimento.
Se il contratto è destinato a trasferire o costituire un diritto reale le parti hanno inteso proprio differire nel tempo lo stesso trasferimento del diritto: è lo stesso effetto del contratto a prodursi a partire da una certa data; in tal senso la norma che, in materia di impossibilità superveniens, distingue a secondo che l’effetto traslativo o costituito sia differito sino alla scadenza di un termine (art. 1465,2).
Ove un effetto traslativo venga sottoposto ad un termine sospensivo: colui che è interessato alla scadenza del termine potrà compiere atti conservativi e il non interessato a dare garanzia.
Nei contratti di DURATA tale durata è una connotazione quasi causale dello stesso contratto: è interesse delle parti che esso abbia a durare nel tempo. Nel prestabilire tale durata, dall’inizio alla fine, il termine sarà PER DEFINZIONE un termine di EFFICACIA. Sostitutivo del termine finale/risolutivo è anche la possibilità di RECESSO che hanno entrambe le parti, non potendo ritenersi che il contratto si protragga ad infinitum.
5. Il modo
Non vi è una disciplina organica e le norme che ad esso si riferiscono si trovano in materia di donazione (artt. 793-94) e di testamento (art. 647-48).
Esso può essere inserito VOLONTARIAMENTE dalla parte nei NEGOZI A TITOLO GRATUITO poiché l’inserimento di una disposizione modale in un negozio oneroso si identificherebbe con un prezzo o un sacrificio per ottenere l’attribuzione.
“MODUS” un peso e/o una limitazione dell’attribuzione a titolo gratuito: su di questa, a carico del beneficiario, graverà l’onera di farne un certo uso o di impiegarne, ad esempio, le rendite di essa in un certo modo.
L’art. 793, d’altronde, recita: “la donazione può essere gravata da un onere” e “per l’adempimento dell’onere può agire non solo il donante ma qualunque interessato” il modo è quindi un peso gravante sulla cosa, avente la forma dell’OBBLIGO non corrispettivo. Tuttavia, sempre l’art. 793, dice che “il beneficiario non potrà essere ritenuto all’adempimento di esso che entro i limiti del valore della cosa donata”.
Anche il modo, pertanto, è una particolare dimensione dell’autonomia privata attraverso cui viene a darsi rilevanza ad un motivo che altrimenti resterebbe irrilevante se l’onere dovesse rilevarsi illecito o impossibile, esso rende nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante (art. 794).
Il modo, però, a differenza della condizione NON SOSPENDE O RISOLVE GLI EFFETTI DELL’ATTRIBUZIONE ma NE LIMITA IN SENSO ECONOMICO LA PORTATA e, giuridicamente, in caso di inosservanza, PUO’ PROVOCARNE LA RISOLUZIONE OVE QUESTA SIA PREVISTA.